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Omessa retribuzione al domiciliatario – Violazione degli artt. 9, 19 e 43 C.D.F. – Sussiste.

Sussiste responsabilità disciplinare dell’avvocato per violazione degli artt. 9, 19 e 43 C.D.F. quando questi, dominus della causa, abbia incaricato direttamente il Collega domiciliatario per la rappresentanza e assistenza avanti un Foro diverso da quello di appartenenza e abbia omesso di retribuirlo. A tale riguardo non rileva la qualifica di codifensore in presenza di procura ad litem sottoscritta anche dal domiciliatario: il rapporto che si instaura fra i due avvocati è un contratto di mandato e non un contratto a favore di terzi, con la conseguenza che l’onorario del domiciliatario deve essere versato dall’avvocato mandante e non dal cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 53/2023

Interruzione trattative stragiudiziali – Obblighi formali della comunicazione – Necessità – Non sussiste.

Sussiste l’obbligo di comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie. Tale obbligo, tuttavia, non abbisogna di una forma solenne, potendosi ricavare anche da una frase contenuta in una corrispondenza fra legali. (Fattispecie relativa ad un avvocato che nel corso della trattativa stragiudiziale, nel rispondere ad una mail scriveva “e allora non capisco proprio il senso della proposta transattiva e procedo esecutivamente “, frase a seguito della quale l’altro legale, ritenendo interrotta la trattativa stragiudiziale, iniziava l’azione giudiziaria).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 8/2024

Richiesta di assistere e difendere un cliente in una controversia attinente all’inadempimento di altro collega – Prestazione di assistenza senza assumere iniziative dirette in rappresentanza del cliente – Violazione dei doveri di lealtà e correttezza – Sussiste. Dosimetria sanzionatoria – Contenuto e durata limitata dell’attività svolta in violazione dei doveri deontologici – Infrazione lieve e scusabile – Sussiste.

    Viola i doveri di lealtà, probità e correttezza – previsti dall’art. 9 comma 1 e dall’art. 19 del CDF – l’avvocato che, richiesto da un cliente di assisterlo e difenderlo contro un collega di cui si contestava l’inadempimento del mandato, decida di non esporsi personalmente in rappresentanza del cliente, ma rimanga “dietro le quinte” fornendo al cliente gli strumenti per formulare delle contestazioni al collega (fattispecie in cui l’incolpato aveva predisposto delle lettere di contestazione all’operato del collega, ma le aveva fatte sottoscrivere ed inviare esclusivamente a nome del cliente)  

    La durata ed il carattere limitato dell’attività svolta dall’incolpato in violazione dei doveri di lealtà e correttezza vero un collega rendono lieve e scusabile l’infrazione e giustificano l’applicazione del richiamo verbale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 75/2024

Compenso – Omessa emissione fattura – Violazione degli artt.16 e 29 CDF – Sussiste.   Rapporto di colleganza – Mancato riscontro a plurime richieste di informazioni da parte di collega subentrante nel mandato -Violazione degli artt.9 e19 – Sussiste.

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi.  Così facendo, assolve al dovere di solidarietà e correttezza fiscale, preservando la propria immagine e la credibilità della categoria di appartenenza.

   L’avvocato che più volte non risponde al collega che, per conto del medesimo cliente gli chieda informazioni sullo stato della pratica per potergli subentrare nel giudizio, viola la regola deontologica per cui ogni legale deve ispirare la propria condotta a principi di lealtà e correttezza sia nei confronti della parte che nei confronti dei suoi colleghi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 86/2024

Uso di espressioni offensive nei confronti di un collega avvocato al di fuori dell’attività professionale – Violazione degli artt. 9 e 19 CDF – Sussiste. Uso di espressioni irriverenti ed inopportune nei confronti di terzi – Violazione degli artt. artt. 19 e 63 CDF – Sussiste. Sanzione non tipizzata – Dosimetria – Criterio analogico.

Le espressioni offensive rivolte da un avvocato ad un collega assumono rilievo disciplinare di per sé, a mente degli artt. 9 e 19 CDF, indipendentemente, cioè, dal contesto in cui vengono utilizzate, avendo l’avvocato il dovere di comportarsi sempre, anche nella dimensione privata e/o nell’espletamento dell’attività non propriamente forense, con la probità, la dignità ed il decoro impostigli dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione.

    Costituisce illecito disciplinare, a mente degli artt. 19 e 63 CDF, il comportamento dell’avvocato che utilizzi espressioni irriverenti ed inopportune nei confronti dei terzi destinatari, perché, travalicando gratuitamente i limiti impostigli dai doveri di correttezza e di decoro che ogni avvocato dovrebbe e deve rispettare sempre, anche al di fuori dell’espletamento del mandato professionale, compromette la dignità e l’immagine dell’avvocatura intera.

    La sanzione non tipizzata per l’utilizzo di espressioni offensive nei confronti del collega al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale, in violazione degli artt. 9 e 19 CDF, va individuata in quella della censura, trattandosi della sanzione prevista dall’omologo canone disciplinare di cui all’art. 52 CDF, che punisce l’uso, da parte dell’avvocato, di espressioni offensive e sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale, attesa l’indubbia analogia tra la violazione ai principi generali posta in essere con il comportamento sub iudice e la violazione tipica di riferimento, differenziate solamente dal contesto in cui la condotta vietata viene consumata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 88/2024

Dovere di correttezza lealtà e colleganza – Utilizzo di espressioni aggressive verso collega  nella intercorsa corrispondenza privata – Violazione disciplinare – Sussiste. Ritorsione, provocazione o reciprocità delle offese – Causa di esclusione della rilevanza disciplinare della condotta – Non sussiste. Criteri di dosimetria della sanzione – Successiva manifestazione di scuse  e riconoscimento del disvalore della condotta –  Attenuante.

Viola gli art. 9 .1 CDF (dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza), 19 CDF (doveri di lealta’ e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni Forensi) e 52 CDF (divieto di uso di espressioni offensive e sconvenienti) l’avvocato che nella corrispondenza con un collega  usi asperità di toni  e   crudezza di linguaggio se il linguaggio e i toni usati trascendono sul piano soggettivo e personale. (Fattispecie: vertenze in materia di diritto di famiglia) Non scusa l’illecito deontologico  l’avere utilizzato asperità di linguaggio  e toni crudi che trascendono sul piano personale  in risposta  a comportamenti di controparte ritenuti non corretti e non  ispirati a colleganza e correttezza,  non  potendo essere considerate scriminati la  ritorsione, provocazione e la reciprocita’ delle offese. La resipiscenza del comportamento deontologicamente illecito deve comunque essere tempestiva, valendo comunque un comportamento di  ammenda e scuse anche tardivo,  come fatto da valutarsi per una attenuazione della sanzione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2024

Espressione irrispettosa nei confronti dell’Ordine di appartenenza utilizzata in contesto pubblico al di fuori del proprio ministero – Violazione degli artt. 9, 19 e 63 C.D.F.  – Sussiste.

L’utilizzo di espressioni sconvenienti ed irrispettose nei confronti dell’Ordine professionale di appartenenza rivolta dall’avvocato in un contesto pubblico – sia pure al di fuori del proprio ministero –  costituisce condotta irrispettosa, espressione di disinteresse per le regole ed in spregio ai principi codificati di correttezza, lealtà e rispetto per le Istituzioni forensi e, pertanto, sanzionabile ai sensi degli artt. 9, 19 e 63 C.D.F. (Fattispecie  in cui un avvocato in pubblico si è rivolto ad un pubblico ufficiale intervenuto usando l’espressione “mi segnali pure all’Ordine sa quanto me ne frega.”).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  34 / 2024

Pubblicazione su Facebook di frasi denigratorie di collega ed enfatizzanti – Illecito di evento – Individuazione locus commissi delicti – Applicabilità dell’art. 8 c.p.p. Pubblicazione su social media di frasi denigratorie rispetto alla difesa di altro collega – Mancata indicazione del nome del collega – Violazione degli artt. 19 e 42 C.D.F. – Non sussiste. Pubblicazione su social media di informazioni comparative e suggestive – Violazione degli artt. 9 e 35 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie. Pubblicazione su Facebook del nominativo di proprio assistito – Violazione degli artt. 35 e 57 C.D.F. – Sussiste.

In caso di pubblicazione su social media (nella specie Facebook) di frasi denigratorie di collega e di enfatizzazione della propria abilità professionale, il locus commissi delicti è da individuarsi nel luogo di verificazione dell’evento, in applicazione dell’art. 8 c.p.p. La mancata individuazione del collega denigrato con un post pubblicato su social media (nella specie Facebook) impedisce di ritenere integrato l’elemento soggettivo dell’illecito punito dagli artt. 19 e 42 C.D.F.. La pubblicazione su social media di informazioni comparative, enfatizzanti e suggestive costituisce violazione degli artt. 35 comma 2 e 57 comma 1 C.D.F. (Fattispecie in cui l’incolpato, subentrato nella difesa ad altro collega, aveva pubblicato su Facebook un post dal seguente contenuto “la precedente difesa …. aveva davvero sottovalutato il problema specifico di questo processo… Non avete neanche la più vaga idea di quanto sia stato tecnicamente difficile contrastare questa nuova categoria di osservazione scientifica… Quindi uno (il nostro studio legale) contro due (pubblica accusa e giudice); eppure, siamo riusciti a far assolvere F.M..” La pubblicazione su social media del nome del proprio assistito, benché con il consenso di quest’ultimo e senza alcuna ragione per esigenze di difesa, costituisce violazione dell’art. 35 comma 8 C.D.F..

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 12/ 2025

Omessa informativa alla Collega – Violazione degli artt. 9 e 19 CDF – Sussiste. Espressione di apprezzamenti denigratori nei confronti di una Collega – Violazione dell’art. 42, comma 1 CDF – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi degli articoli 9 e 19 C.D.F l’aver omesso di fornire tempestive ed adeguate spiegazioni ad una Collega in ragione del fatto di essersi intrattenuto con un mediatore nel proprio studio, nello stesso giorno ed alla stessa ora previsti per l’incontro di mediazione, con ciò violando i doveri di probità, decoro, lealtà e correttezza previsti dalle richiamate norme.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 42, comma 1 C.D.F. l’avere espresso apprezzamenti denigratori nei confronti di una Collega mediante comunicazione scritta, potendosi individuare nel contenuto dello scritto il carattere denigratorio dei termini utilizzati (“sceneggiata di tipo napoletano”, “Grazie a Dio lo studio è abbastanza ampio da assorbire queste stravaganze”, “ridicolo il fatto che la Collega alle ore 12,00 dovesse essere non so dove”).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 31/2025

Mancata restituzione di somme di denaro detenute a titolo di deposito fiduciario –    Occultamento delle stesse mediante versamento su diversi conti correnti –  Violazioni del dovere di correttezza e probità, di diligenza, di adempimento del mandato e delle istruzioni ricevute – Sussistono.

L’avvocato che, anziché attenersi alle istruzioni ricevute e restituire al cliente le somme di denaro di cui è depositario a titolo fiduciario, dapprima le trattiene e poi le occulta, versandole addirittura su conti correnti di soggetti diversi dal proprio cliente, pone in essere un comportamento scorretto ed improbo, inadempiente rispetto al mandato ricevuto, in violazione degli artt. 9, 10, 12 e 30, 4° comma C.D.F.  

       Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 42 /2025