Le espressioni offensive rivolte da un avvocato ad un collega assumono rilievo disciplinare di per sé, a mente degli artt. 9 e 19 CDF, indipendentemente, cioè, dal contesto in cui vengono utilizzate, avendo l’avvocato il dovere di comportarsi sempre, anche nella dimensione privata e/o nell’espletamento dell’attività non propriamente forense, con la probità, la dignità ed il decoro impostigli dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione.
Costituisce illecito disciplinare, a mente degli artt. 19 e 63 CDF, il comportamento dell’avvocato che utilizzi espressioni irriverenti ed inopportune nei confronti dei terzi destinatari, perché, travalicando gratuitamente i limiti impostigli dai doveri di correttezza e di decoro che ogni avvocato dovrebbe e deve rispettare sempre, anche al di fuori dell’espletamento del mandato professionale, compromette la dignità e l’immagine dell’avvocatura intera.
La sanzione non tipizzata per l’utilizzo di espressioni offensive nei confronti del collega al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale, in violazione degli artt. 9 e 19 CDF, va individuata in quella della censura, trattandosi della sanzione prevista dall’omologo canone disciplinare di cui all’art. 52 CDF, che punisce l’uso, da parte dell’avvocato, di espressioni offensive e sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale, attesa l’indubbia analogia tra la violazione ai principi generali posta in essere con il comportamento sub iudice e la violazione tipica di riferimento, differenziate solamente dal contesto in cui la condotta vietata viene consumata.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 88/2024