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Trattenimento somme ricevute dal cliente – mancato avviso – violazione artt. 9, 30 e 31 CDF – attenuazione sanzione – modesto importo – celerità restituzione

La sanzione prevista per la violazione commessa dall’avvocato che non mette immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa e che trattenga gli importi ricevuti a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute, nonché per il compenso liquidato, può essere attenuata rispetto alla previsione edittale, qualora l’importo trattenuto sia modesto e le tempistiche di restituzione delle somme indebitamente trattenute siano brevi (nel caso di specie la somma trattenuta era stata pari ad € 2.500 e restituita, a seguito della scoperta da parte della cliente, dopo 15 giorni attraverso un bonifico bancario).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2025

Gestione non diligente di somme consegnate del cliente – Trattenimento di somme del cliente a  compensazione del proprio credito per compenso senza autorizzazione del cliente – Violazione dell’art. 30 CDF – Sussiste.

Incorre nella violazione deontologia degli artt. 9 e 30.2 CDF l’avvocato che si trattiene somme consegnategli dal cliente al fine di tentare una transazione con controparte, imputandole a compenso professionale, senza aver ottenuto l’espressa autorizzazione del cliente.  

Incorre nella violazione deontologica degli artt. 9 e 30.1 CDF l’avvocato che non gestisce con la dovuta diligenza e puntualità il denaro ricevuto dalla parte assistita, evitando di renderne sollecitamente conto alla stessa.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 5/2023

Accettazione di incarichi professionali durante il periodo di sospensione disciplinare – Violazione degli artt. 5, 9 e 10 CDF – Sussiste. Trattenimento di somme in violazione delle istruzioni ricevute dal cliente – Mancata messa a disposizione di somme riscosse da controparte – Violazione dell’art. 30 CDF – Sussiste.    Violazione dell’art. 30 CDF – Natura permanente.  Sanzione – Pluralità di condotte – Grave pregiudizio economico arrecato ai clienti – Circostanze aggravanti – Sussistono.

L’accettazione e lo svolgimento di incarichi professionali durante il periodo di sospensione disciplinare costituisce violazione dell’art. 5, 9, 10 CDF.

L’omessa restituzione di somme depositate dal cliente e indebitamente trattenute in violazione delle istruzioni ricevute nonché la mancata messa a disposizione della parte assistita di somme riscosse per conto di questa, senza peraltro rendergliene conto, integrano violazioni degli articoli 9, 10, 30 commi 1 e 4 CDF.

Tali illeciti disciplinari hanno natura permanente.

La reiterazione degli illeciti (in parte commessi durante il periodo di sospensione disciplinare), la gravità del pregiudizio anche economico arrecato ai clienti,  l’intensità del dolo, la rilevante ed irreparabile compromissione dell’immagine della professione forense costituiscono circostanze aggravanti che, in difetto di circostanze attenuanti diverse da modesti risarcimenti e una condotta processuale lineare, devono ritenersi prevalenti ai fini della dosimetria della sanzione.

  Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.61/2023

Avvocato nominato amministratore di sostegno – Operazioni bancarie non giustificate o non rendicontate – Violazione degli artt. 9,10 e 30 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare grave la condotta dell’avvocato che, nello svolgimento dell’incarico di amministratore di sostegno, esegue prelievi non giustificati di denaro contante dai conti correnti intestati alla beneficiaria ed esegue, altresì, il trasferimento di somme di denaro della beneficiaria tra più conti correnti senza poterne poi dare alcuna spiegazione e/o rendicontazione attinente allo svolgimento del suo incarico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  11/2024

Appropriazione indebita di somme di denaro riscosse per conto del cliente – Violazione art. 30, commi 1 e 2 CDF – Sussiste. Criteri di valutazione della gravità dell’illecito – Modalità della condotta e danno subito dal cliente in stato di bisogno.

Costituisce gravissimo illecito disciplinare ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 3 C.D.F. , il comportamento dell’avvocato che, in violazione dei fondamentali principi della deontologia, incassi per conto del cliente una somma di denaro di spettanza dello stesso a titolo di risarcimento del danno da infortunio di lavoro, omettendo poi di rendergliene immediatamente conto ed appropriandosi indebitamente della somma omettendo totalmente la restituzione anche a fronte di ingiunzioni giudiziarie

     Le modalità con la quale la condotta nella fattispecie è stata perpetrata, il grave danno subito dal cliente in evidente stato di bisogno costituiscono circostanze aggravanti.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  100 /2024

Deposito fiduciario di somme di danaro – Inosservanza delle istruzioni ricevute dal cliente – Inadempimento del mandato – Sussiste. Dosimetria della sanzione – Criteri – Attenuanti.

L’avvocato che, ricevuta dal cliente una somma di denaro in deposito fiduciario, non si attenga alle istruzioni scritte ricevute e non consegni, o consegni con notevole ritardo, il denaro alla persona indicata dal cliente, è responsabile anche del mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato. L’entità delle somme indebitamente trattenute e la pluralità degli episodi,  nonché il pregiudizio derivato alle parti assistite ed all’immagine dell’Avvocatura legittimano la sanzione disciplinare della sospensione temporanea dall’esercizio della professione. (Fattispecie in cui la sanzione è stata commisurata prossima al minimo edittale, attesa la restituzione, seppur tardiva, di parte delle somme ricevute in deposito fiduciario e l’assenza di precedenti disciplinari).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2024

Gestione di denaro altrui – Mancata consegna del denaro al cliente – Adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del terzi –  Responsabilità disciplinare – Sussiste – Dosimetria della sanzione – Criteri – Aggravanti.

L’avvocato che, nell’ambito del mandato assunto, riceve il pagamento dell’importo precettato e lo incassa, senza consegnare il dovuto al proprio cliente, nonostante la diffida ricevuta, commette grave infrazione disciplinare. La condotta successiva alla commissione dell’illecito accertato, qualora contraria ai doveri di lealtà, probità, correttezza, fedeltà, dignità e decoro, e la presenza di precedenti specifici, costituiscono circostanze da valutarsi ai fini dell’aggravamento della sanzione. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva poi rilasciato in favore del cliente un pagherò cambiario dell’importo corrispondente alla somma incassata e non riversata al cliente, titolo poi protestato)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 35/2024

Mancata restituzione di somme di denaro detenute a titolo di deposito fiduciario –    Occultamento delle stesse mediante versamento su diversi conti correnti –  Violazioni del dovere di correttezza e probità, di diligenza, di adempimento del mandato e delle istruzioni ricevute – Sussistono.

L’avvocato che, anziché attenersi alle istruzioni ricevute e restituire al cliente le somme di denaro di cui è depositario a titolo fiduciario, dapprima le trattiene e poi le occulta, versandole addirittura su conti correnti di soggetti diversi dal proprio cliente, pone in essere un comportamento scorretto ed improbo, inadempiente rispetto al mandato ricevuto, in violazione degli artt. 9, 10, 12 e 30, 4° comma C.D.F.  

       Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 42 /2025

Gestione del denaro altrui – Omessa restituzione di denaro ricevuto dal cliente per accedere alla conversione del pignoramento – Violazione degli artt. 9 e 30, comma 1° e 2° C.D.F. – Sussiste. Ricevimento dal cliente di denaro contante oltre la misura massima consentita dalle disposizioni in materia – Violazione dell’art. 9 C.D.F.  – Sussiste.

    L’Avvocato che, avendo ricevuto dal cliente una somma di denaro da destinarsi alla conversione del pignoramento in una procedura esecutiva, versi alla cancelleria un assegno di importo inferiore e ometta di restituirgli la parte eccedente e, a fine procedura, ometta di restituire al cliente l’assegno ricevuto dalla cancelleria a fronte della costituzione della provvista per tale titolo, viola l’art. 9 C.D.F. sotto il profilo del dovere di probità e l’art. 30, commi 1° e 2° C.D.F., per non aver usato la dovuta diligenza nell’adempimento del mandato, trattenendo somme senza rendere conto al cliente.

    L’avvocato che riceve somme di denaro in contanti oltre la misura massima consentita dalle disposizioni in materia viola l’art. 9 C.D.F. con riferimento al dovere di probità.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 20/2024