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Mancata comparizione alle udienze penali senza giustificato motivo – Illecito disciplinare per violazione degli artt. 9, 10, 12, 26 comma 3, e 46, commi 1 e 2 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare, in particolare per la violazione del dovere di adempimento del mandato e del dovere di difesa nel processo, la condotta dell’avvocato che, assunto l’incarico di difendere un imputato in un processo penale, non partecipa alle relative udienze senza addurre alcun legittimo impedimento o giustificazione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 54/2024

Contatti con la controparte da parte dell’avvocato per conto di parte processuale già assistita da altro collega – Violazione del dovere di lealtà e correttezza – Sussiste. Incompatibilità con l’attività di lavoro subordinato da parte dell’avvocato – Applicabilità delle norme deontologiche all’avvocato sospeso – Sussiste.

Commette la violazione dei doveri di lealtà, correttezza l’avvocato che, seppur sospeso, contatti, per conto di imputati già assistiti da difensore d’ufficio e senza avvisare quest’ultimo, il difensore della persona offesa, formulando una proposta transattiva, contravvenendo così oltre che al generale precetto di cui all’art. 9 del CDF, anche alle specifiche previsioni di cui agli artt. 19 (doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e istituzioni forensi) e 46 commi 1 e 2 (doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza).

Non è compatibile con l’iscrizione all’albo professionale l’attività, seppur solo stragiudiziale, svolta dall’avvocato in fase di sospensione volontaria che abbia assunto la qualifica di lavoratore subordinato (nella specie legal “assistant” di un Ente pubblico).

L’art. 18 l.p. non contiene alcuna deroga all’applicazione delle norme del Codice Deontologico all’avvocato sospesosi volontariamente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 17/2023

Omesse informazioni al cliente durante il mandato – Omessa restituzione dei documenti alla parte assistita – Violazione dei precetti di probità, dignità e decoro –– Sussistenza. Mancata comunicazione e informazione dell’attività svolta al collega sostituito in udienza – Mancata comunicazione al difensore d’ufficio del subentro come difensore di fiducia – Violazione del dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi – Sussistenza. Mancato sollecito al pagamento delle competenze del difensore d’ufficio – Violazione del dovere di colleganza – Sussistenza. Creazione di documento falso – Danno all’immagine della professione forense – Violazione del dovere di probità, dignità e decoro – Sussistenza. Sanzione – Dosimetria – Circostanze aggravanti – Criteri di valutazione.

Viola il dovere di informazione al proprio assistito ai sensi dell’art. 27, 6° comma CDF, oltre che i precetti di dignità e decoro, l’avvocato che sistematicamente omette di dare informazioni ai propri clienti sullo stato dei contenziosi in corso, lasciando peraltro scadere i termini per l’eventuale impugnazione nonché l’avvocato che si rende irreperibile e omette di restituire la documentazione al proprio cliente.

Viola il dovere di lealtà e correttezza l’avvocato che omette di informare il collega sostituito sull’esito dell’udienza, nonché l’art. 45 CDF laddove ometta di comunicare l’avvenuto, nelle more, suo subentro come difensore di fiducia, lasciando il difensore d’ufficio del tutto ignaro.

Integra la violazione dell’art. 46, 4° comma CDF la condotta dell’avvocato che, subentrato fiduciariamente al difensore d’ufficio, ometta di sollecitare la parte assistita al pagamento delle competenze del precedente legale per l’attività svolta, costringendolo ad attivarsi in giudizio per il saldo delle proprie competenze.

Integra la violazione del dovere di probità, dignità e decoro l’avvocato che crei e si avvalga di un documento falso – nel caso di specie un atto di transazione – ingenerando nel proprio assistito falsi convincimenti, ledendo così inesorabilmente l’immagine della classe forense.

Nei confronti dell’avvocato che ha informato l’esercizio della professione a criteri totalmente opposti a quelli imposti dai principi generali del vivere civile e dalle norme deontologiche, come dimostrato dai numerosi precedenti disciplinari subiti negli anni, la sanzione applicabile può essere quella massima, in considerazione della pluralità ed eterogeneità degli episodi, della rilevante intensità del dolo, dei gravi e plurimi pregiudizi causati a diversi clienti, dell’irreparabile compromissione dell’immagine professionale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 47/2023

Avvio di procedimento civile in giudizio in pendenza di trattativa – Omessa comunicazione alla controparte – Nozione di trattativa – Violazione del dovere di comunicare l’interruzione di trattative stragiudiziali – Non sussiste.

Ai sensi dell’art. 46, 7° comma CDF l’esistenza di una trattativa che comporti l’obbligo di preavvisare circa l’intenzione di dar corso ad iniziative giudiziali va intesa in senso proprio, come presenza di una proposta che comporti un aliquid dare ed un aliquid retinere: non è sufficiente l’espressione della volontà di adempiere ma subordinatamente al riconoscimento delle proprie pretese, in quanto un tanto vale a respingere la richiesta di pagamento formalizzata dalla controparte. Di conseguenza non è ravvisabile alcuna violazione deontologica da parte dell’avvocato che a fronte di una manifestata indisponibilità ex adverso a pagare sic et simpliciter, proceda con ingiunzione di pagamento dopo avere inviato regolare diffida.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 49/2023

Interruzione trattative stragiudiziali – Obblighi formali della comunicazione – Necessità – Non sussiste.

Sussiste l’obbligo di comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie. Tale obbligo, tuttavia, non abbisogna di una forma solenne, potendosi ricavare anche da una frase contenuta in una corrispondenza fra legali. (Fattispecie relativa ad un avvocato che nel corso della trattativa stragiudiziale, nel rispondere ad una mail scriveva “e allora non capisco proprio il senso della proposta transattiva e procedo esecutivamente “, frase a seguito della quale l’altro legale, ritenendo interrotta la trattativa stragiudiziale, iniziava l’azione giudiziaria).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 8/2024

Rapporto di colleganza – Dovere di correttezza, lealtà  e diligenza  –  Violazioni degli artt. 9, 12 e 46 cc.1 e 5  C.D.F. –  Sussistono.

Viola i  doveri di correttezza, lealtà  e diligenza,  oltreché  di collaborazione nel rapporto di colleganza, l’avvocato che ottenga un decreto ingiuntivo a favore della propria assistita ed ometta di rispondere al collega che assiste controparte, che aveva richiesto un contatto sia con mail che con Pec per comporre la vicenda. (Fattispecie in cui l’avvocato dell’ex moglie ha ignorato non solo la richiesta di contatto, ma anche la proposta formulata dall’avvocato dell’ex marito di pagamento rateale di quanto dovuto, date le condizioni economiche del proprio assistito, nonché una eventuale modifica della convenzione sottoscritta dalle parti per  regolamentare  i rapporti di fine convivenza in ordine alla contribuzione agli obblighi di mantenimento dei figli minori e spese straordinarie

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 26/2025