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Pubblicazione su Facebook di frasi denigratorie di collega ed enfatizzanti – Illecito di evento – Individuazione locus commissi delicti – Applicabilità dell’art. 8 c.p.p. Pubblicazione su social media di frasi denigratorie rispetto alla difesa di altro collega – Mancata indicazione del nome del collega – Violazione degli artt. 19 e 42 C.D.F. – Non sussiste. Pubblicazione su social media di informazioni comparative e suggestive – Violazione degli artt. 9 e 35 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie. Pubblicazione su Facebook del nominativo di proprio assistito – Violazione degli artt. 35 e 57 C.D.F. – Sussiste.

In caso di pubblicazione su social media (nella specie Facebook) di frasi denigratorie di collega e di enfatizzazione della propria abilità professionale, il locus commissi delicti è da individuarsi nel luogo di verificazione dell’evento, in applicazione dell’art. 8 c.p.p. La mancata individuazione del collega denigrato con un post pubblicato su social media (nella specie Facebook) impedisce di ritenere integrato l’elemento soggettivo dell’illecito punito dagli artt. 19 e 42 C.D.F.. La pubblicazione su social media di informazioni comparative, enfatizzanti e suggestive costituisce violazione degli artt. 35 comma 2 e 57 comma 1 C.D.F. (Fattispecie in cui l’incolpato, subentrato nella difesa ad altro collega, aveva pubblicato su Facebook un post dal seguente contenuto “la precedente difesa …. aveva davvero sottovalutato il problema specifico di questo processo… Non avete neanche la più vaga idea di quanto sia stato tecnicamente difficile contrastare questa nuova categoria di osservazione scientifica… Quindi uno (il nostro studio legale) contro due (pubblica accusa e giudice); eppure, siamo riusciti a far assolvere F.M..” La pubblicazione su social media del nome del proprio assistito, benché con il consenso di quest’ultimo e senza alcuna ragione per esigenze di difesa, costituisce violazione dell’art. 35 comma 8 C.D.F..

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 12/ 2025