L’accettazione e lo svolgimento di incarichi professionali durante il periodo di sospensione disciplinare costituisce violazione dell’art. 5, 9, 10 CDF.
L’omessa restituzione di somme depositate dal cliente e indebitamente trattenute in violazione delle istruzioni ricevute nonché la mancata messa a disposizione della parte assistita di somme riscosse per conto di questa, senza peraltro rendergliene conto, integrano violazioni degli articoli 9, 10, 30 commi 1 e 4 CDF.
Tali illeciti disciplinari hanno natura permanente.
La reiterazione degli illeciti (in parte commessi durante il periodo di sospensione disciplinare), la gravità del pregiudizio anche economico arrecato ai clienti, l’intensità del dolo, la rilevante ed irreparabile compromissione dell’immagine della professione forense costituiscono circostanze aggravanti che, in difetto di circostanze attenuanti diverse da modesti risarcimenti e una condotta processuale lineare, devono ritenersi prevalenti ai fini della dosimetria della sanzione.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.61/2023