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Mancata partecipazione a più udienze penali – Illecito disciplinare – Assenza di conseguenze negative per l’assistito – Irrilevanza.

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 26 codice deontologico forense il difensore che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 65/2026

Mancata comparizione alle udienze penali senza giustificato motivo – Illecito disciplinare per violazione degli artt. 9, 10, 12, 26 comma 3, e 46, commi 1 e 2 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare, in particolare per la violazione del dovere di adempimento del mandato e del dovere di difesa nel processo, la condotta dell’avvocato che, assunto l’incarico di difendere un imputato in un processo penale, non partecipa alle relative udienze senza addurre alcun legittimo impedimento o giustificazione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 54/2024

Cancellazione dell’incolpato dall’Albo degli Avvocati nelle more del giudizio disciplinare – Estinzione del procedimento – Necessità – Sussiste.

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata all’iscrizione negli Albi degli Avvocati e relativi registri, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista sia cancellato dall’Albo, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa. (Nella fattispecie l’incolpato è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati  giusta  delibera adottata in pendenza del giudizio disciplinare dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in applicazione della sentenza n. 70 del 10.3.2025 della Corte Costituzionale)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  108/2025

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 26 C.D.F. Rinuncia al mandato in prossimità udienza – Mancata comparizione all’udienza – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 11 e 27 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una violazione deontologica, vieppiù aggravata quando l’avvocato comunica al cliente atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione di risarcimento danni e che, pur non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente dei falsi numeri di R.G. per dimostrare di avere adempiuto al mandato).

La rinuncia al mandato comunicata in prossimità dell’udienza obbliga comunque a presenziare alla stessa. La mancata comparizione all’udienza integra gli estremi dell’illecito disciplinare se motivata esclusivamente dall’aver rinunciato al mandato in prossimità dell’udienza (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva fatto pervenire la propria rinuncia al mandato il giorno prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e il giorno dopo non si era presentato in udienza sul presupposto che la comunicazione di rinuncia fosse arrivata al cliente e senza assicurarsi che il cliente si fosse munito di nuovo difensore).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2023

Accettazione di incarichi professionali durante il periodo di sospensione disciplinare – Violazione degli artt. 5, 9 e 10 CDF – Sussiste. Trattenimento di somme in violazione delle istruzioni ricevute dal cliente – Mancata messa a disposizione di somme riscosse da controparte – Violazione dell’art. 30 CDF – Sussiste.    Violazione dell’art. 30 CDF – Natura permanente.  Sanzione – Pluralità di condotte – Grave pregiudizio economico arrecato ai clienti – Circostanze aggravanti – Sussistono.

L’accettazione e lo svolgimento di incarichi professionali durante il periodo di sospensione disciplinare costituisce violazione dell’art. 5, 9, 10 CDF.

L’omessa restituzione di somme depositate dal cliente e indebitamente trattenute in violazione delle istruzioni ricevute nonché la mancata messa a disposizione della parte assistita di somme riscosse per conto di questa, senza peraltro rendergliene conto, integrano violazioni degli articoli 9, 10, 30 commi 1 e 4 CDF.

Tali illeciti disciplinari hanno natura permanente.

La reiterazione degli illeciti (in parte commessi durante il periodo di sospensione disciplinare), la gravità del pregiudizio anche economico arrecato ai clienti,  l’intensità del dolo, la rilevante ed irreparabile compromissione dell’immagine della professione forense costituiscono circostanze aggravanti che, in difetto di circostanze attenuanti diverse da modesti risarcimenti e una condotta processuale lineare, devono ritenersi prevalenti ai fini della dosimetria della sanzione.

  Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.61/2023

Avvocato nominato amministratore di sostegno – Operazioni bancarie non giustificate o non rendicontate – Violazione degli artt. 9,10 e 30 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare grave la condotta dell’avvocato che, nello svolgimento dell’incarico di amministratore di sostegno, esegue prelievi non giustificati di denaro contante dai conti correnti intestati alla beneficiaria ed esegue, altresì, il trasferimento di somme di denaro della beneficiaria tra più conti correnti senza poterne poi dare alcuna spiegazione e/o rendicontazione attinente allo svolgimento del suo incarico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  11/2024

Abuso di foglio firmato in bianco dal cliente – Violazione dell’art. 50 C.D.F. – Sussiste. Utilizzo di espressioni offensive o sconvenienti in atti del processo – Violazione dell’art. 52 C.D.F. – Sussiste.

Compie illecito disciplinare l’avvocato che utilizza un foglio sottoscritto in bianco dal cliente e lo riempie con una scrittura di riconoscimento di debito a suo vantaggio, producendolo come prova nel giudizio civile intentato per ottenere il pagamento dei compensi, abuso accertato attraverso CTU. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che utilizza espressioni sconvenienti e offensive nelle memorie depositate in giudizio, di cui il Giudice ha ordinato peraltro l’espunzione in sentenza, in quanto travalicano  il diritto di difesa  e  nulla hanno a che vedere con l’oggetto del giudizio nel quale sono state usate, né con la prova orale da espletare.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 13/2024

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 26 C.D.F. Mancata emissione di fattura – Illiceità della condotta- Violazione degli artt. 9, 16, 29 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una grave violazione deontologica. Tale situazione viene vieppiù aggravata dalla comunicazione al cliente di atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto. (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione societaria e, non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente di aver vinto la causa e di aver iniziato l’esecuzione immobiliare per incassare; parimenti incaricato di fare una trattativa con l’esattoria, nulla faceva e permetteva così l’inizio dell’esecuzione esattoriale ai danni del cliente) Commette illecito disciplinare l’avvocato che incassa dal cliente delle somme senza emettere il prescritto documento fiscale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 15/2024

Gestione di denaro altrui – Mancata consegna del denaro al cliente – Adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del terzi –  Responsabilità disciplinare – Sussiste – Dosimetria della sanzione – Criteri – Aggravanti.

L’avvocato che, nell’ambito del mandato assunto, riceve il pagamento dell’importo precettato e lo incassa, senza consegnare il dovuto al proprio cliente, nonostante la diffida ricevuta, commette grave infrazione disciplinare. La condotta successiva alla commissione dell’illecito accertato, qualora contraria ai doveri di lealtà, probità, correttezza, fedeltà, dignità e decoro, e la presenza di precedenti specifici, costituiscono circostanze da valutarsi ai fini dell’aggravamento della sanzione. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva poi rilasciato in favore del cliente un pagherò cambiario dell’importo corrispondente alla somma incassata e non riversata al cliente, titolo poi protestato)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 35/2024