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Omessa restituzione della documentazione al cliente – violazione dell’art. 33 CDF- Sussiste. Determinazione in concreto della sanzione disciplinare – Criteri – Aggravanti.

L’avvocato che ometta di restituire al cliente tutta la documentazione inerente il mandato, di cui sia venuto in possesso durante la vigenza dell’incarico professionale, incorre nell’illecito disciplinare di cui all’ 33 C.D.F.,  venendo altresì meno ai principi di lealtà, correttezza verità e diligenza.

Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare rilevano, ex art. 21 C.D.F., ai fini delle aggravanti previste dal successivo art. 22 , la gravità del fatto, il protrarsi della violazione e l’elevato grado della colpa, il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita  e dal cliente, il mancato riscontro delle richieste ricevute dal collega subentrato nella difesa, il comportamento anche processuale dell’incolpato precedente e successivo al fatto.

       Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.23/2025

Mancata partecipazione alle udienze – Violazione del dovere di diligenza e adempimento del mandato – Sussiste. Sanzione – Dosimetria – Circostanze aggravanti – Criteri di valutazione.

Viola gli artt. 12 e 26, 3° comma CDF l’avvocato che omette di presentarsi alle udienze senza giustificato motivo, non rilevando  l’omessa annotazione in agenda della data. Nella valutazione della sanzione applicabile vanno tenuto conto della gravità del fatto determinata da reiterata condotta, dell’intensità dell’elemento soggettivo e dei precedenti dell’incolpato. (Nel caso di specie l’incolpato, oltre a non avere partecipato a ben due udienze dibattimentali nonostante le regolari notifiche di rinvio ricevute, aveva dichiarato che avrebbe dovuto rinunciare prima al mandato non essendo mai stato pagato, dimostrando il pieno disinteresse nei confronti dell’assistito).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 38/2023

Compenso manifestamente sproporzionato – Criteri valutativi. False informazioni al cliente in ordine all’adempimento del mandato  – Maggiore gravità rispetto all’omissione di informazioni – Sussiste.

Il concetto di sproporzione del compenso non è connotato da elementi quantitativi (potendo essere riferito anche a somme oggettivamente non considerevoli), ma dal raffronto con l’attività defensionale prestata, cosicché tale carattere può ritenersi sussistente quando l’attività stessa non sia stata particolarmente laboriosa, difficoltosa o comunque configurata da complesse questioni giuridiche e in fatto trattate e/o da contrasti giurisprudenziali rilevanti.

In punto sanzione il comportamento dell’avvocato che dà informazioni coscientemente false assume rilevanza disciplinare ben più grave della mera omissione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 3/2023

Mancato svolgimento delle attività proprie del difensore d’ufficio – Violazione degli artt. 9 e 26, comma 3 C.D.F. – Sussiste. Dosimetria della sanzione applicabile – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di correttezza, lealtà, competenza e diligenza nell’esercizio dell’attività professionale, il mancato compimento da parte dell’avvocato di atti inerenti alla nomina, e segnatamente la reiterata omessa partecipazione del difensore d’ufficio all’udienza preliminare ed alle udienze successive del processo penale pendente a carico del proprio assistito, senza farsi sostituire e senza comunicare alcunché in ordine ad eventuale suo impedimento, o ad eventuale rinuncia al mandato.     Nella commisurazione della sanzione irrogabile alla condotta, complessivamente considerata, va tenuto conto, ai sensi dell’art. 21, cc. 2, 3, 4, CDF, della gravità del fatto, del grado di colpa dell’incolpato, del comportamento di quest’ultimo, precedente e successivo al fatto, nonché il grado di compromissione dell’immagine forense ed i precedenti disciplinari a suo carico. 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 59/2024

Circonvenzione di incapace da parte dell’avvocato nominato amministratore di sostegno – Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 4 e 9 co. 2 C.D.F.) – Sussiste – Fattispecie. Dosimetria sanzionatoria – Gravità del fatto desunta da pluralità degli addebiti e dal comportamento dell’incolpato (artt. 21-22 C.D.F.)

Viola gli artt. 4 e 9 C.D.F. l’avvocato che, nominato amministratore di sostegno, convince l’amministrata, abusando del suo deficit cognitivo, a disporre per testamento a favore del proprio ex collega di studio.

    Nella valutazione della sanzione applicabile va tenuta in conto la gravità dell’illecito, connesso a fattispecie penale, l’intensità del dolo, l’entità del danno causato.

(Fattispecie in cui l’incolpato aveva convinto l’amministrato a testare a favore del proprio ex collega di studio, accompagnandolo da notaio compiacente che rogava l’atto pur a fronte della palese incapacità della testatrice, già ricoverata in un centro di cura per anziani, e dichiarando, contrariamento al vero, che all’atto fosse presente la segretaria)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 81/2024

Dovere di correttezza lealtà e colleganza – Utilizzo di espressioni aggressive verso collega  nella intercorsa corrispondenza privata – Violazione disciplinare – Sussiste. Ritorsione, provocazione o reciprocità delle offese – Causa di esclusione della rilevanza disciplinare della condotta – Non sussiste. Criteri di dosimetria della sanzione – Successiva manifestazione di scuse  e riconoscimento del disvalore della condotta –  Attenuante.

Viola gli art. 9 .1 CDF (dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza), 19 CDF (doveri di lealta’ e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni Forensi) e 52 CDF (divieto di uso di espressioni offensive e sconvenienti) l’avvocato che nella corrispondenza con un collega  usi asperità di toni  e   crudezza di linguaggio se il linguaggio e i toni usati trascendono sul piano soggettivo e personale. (Fattispecie: vertenze in materia di diritto di famiglia) Non scusa l’illecito deontologico  l’avere utilizzato asperità di linguaggio  e toni crudi che trascendono sul piano personale  in risposta  a comportamenti di controparte ritenuti non corretti e non  ispirati a colleganza e correttezza,  non  potendo essere considerate scriminati la  ritorsione, provocazione e la reciprocita’ delle offese. La resipiscenza del comportamento deontologicamente illecito deve comunque essere tempestiva, valendo comunque un comportamento di  ammenda e scuse anche tardivo,  come fatto da valutarsi per una attenuazione della sanzione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2024

Omessa restituzione della documentazione  – Violazione dell’art. 33 CDF – Sussiste. Sanzione – Attenuanti – Criteri di valutazione.  

Risponde disciplinarmente, ai sensi dell’art 33  CDF,  l’avvocato che, ricevuta la revoca del mandato,  non restituisca la documentazione richiesta, costringendo così il nuovo legale ad attivarsi autonomamente, accedendo al fascicolo telematico.

    Ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogare, ex artt. 21 e 22 del CDF ,  si deve aver riguardo alla situazione in fatto, al comportamento complessivo dell’incolpato, tra cui il ravvedimento, nonché al comportamento processuale dallo stesso tenuto , così come  alla circostanza che l’incolpato non ha subito alcuna sanzione disciplinare e che comunque nessun pregiudizio in concreto si è prodotto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  102/ 2024

Svolgimento di attività professionale durante il periodo di sospensione disciplinare – Violazione dell’art. 36 C.D.F. – Sussiste. Errore sulla non definitività della sanzione –Non rileva. Dosimetria della sanzione – Criteri – Attenuanti.

Costituisce violazione dell’art. 36 comma 1 CDF avere depositato un ricorso per nomina AdS durante il periodo di sospensione dall’esercizio della professione forense comminato da una decisione del CDD divenuta definitiva. Non vale come scriminante la convinzione che la predetta decisione non fosse passata in giudicato. Il comportamento dell’incolpata successivo al fatto (ammissione della violazione, grave situazione psico fisica) in uno con l’assenza di un reale pregiudizio alla parte assistita, giustifica l’applicazione della sanzione attenuata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 45/2024