L’avvocato che ometta di restituire al cliente tutta la documentazione inerente il mandato, di cui sia venuto in possesso durante la vigenza dell’incarico professionale, incorre nell’illecito disciplinare di cui all’ 33 C.D.F., venendo altresì meno ai principi di lealtà, correttezza verità e diligenza.
Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare rilevano, ex art. 21 C.D.F., ai fini delle aggravanti previste dal successivo art. 22 , la gravità del fatto, il protrarsi della violazione e l’elevato grado della colpa, il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, il mancato riscontro delle richieste ricevute dal collega subentrato nella difesa, il comportamento anche processuale dell’incolpato precedente e successivo al fatto.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.23/2025