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Pubblicazione su Facebook di frasi denigratorie di collega ed enfatizzanti – Illecito di evento – Individuazione locus commissi delicti – Applicabilità dell’art. 8 c.p.p. Pubblicazione su social media di frasi denigratorie rispetto alla difesa di altro collega – Mancata indicazione del nome del collega – Violazione degli artt. 19 e 42 C.D.F. – Non sussiste. Pubblicazione su social media di informazioni comparative e suggestive – Violazione degli artt. 9 e 35 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie. Pubblicazione su Facebook del nominativo di proprio assistito – Violazione degli artt. 35 e 57 C.D.F. – Sussiste.

In caso di pubblicazione su social media (nella specie Facebook) di frasi denigratorie di collega e di enfatizzazione della propria abilità professionale, il locus commissi delicti è da individuarsi nel luogo di verificazione dell’evento, in applicazione dell’art. 8 c.p.p. La mancata individuazione del collega denigrato con un post pubblicato su social media (nella specie Facebook) impedisce di ritenere integrato l’elemento soggettivo dell’illecito punito dagli artt. 19 e 42 C.D.F.. La pubblicazione su social media di informazioni comparative, enfatizzanti e suggestive costituisce violazione degli artt. 35 comma 2 e 57 comma 1 C.D.F. (Fattispecie in cui l’incolpato, subentrato nella difesa ad altro collega, aveva pubblicato su Facebook un post dal seguente contenuto “la precedente difesa …. aveva davvero sottovalutato il problema specifico di questo processo… Non avete neanche la più vaga idea di quanto sia stato tecnicamente difficile contrastare questa nuova categoria di osservazione scientifica… Quindi uno (il nostro studio legale) contro due (pubblica accusa e giudice); eppure, siamo riusciti a far assolvere F.M..” La pubblicazione su social media del nome del proprio assistito, benché con il consenso di quest’ultimo e senza alcuna ragione per esigenze di difesa, costituisce violazione dell’art. 35 comma 8 C.D.F..

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 12/ 2025

Omessa informativa alla Collega – Violazione degli artt. 9 e 19 CDF – Sussiste. Espressione di apprezzamenti denigratori nei confronti di una Collega – Violazione dell’art. 42, comma 1 CDF – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi degli articoli 9 e 19 C.D.F l’aver omesso di fornire tempestive ed adeguate spiegazioni ad una Collega in ragione del fatto di essersi intrattenuto con un mediatore nel proprio studio, nello stesso giorno ed alla stessa ora previsti per l’incontro di mediazione, con ciò violando i doveri di probità, decoro, lealtà e correttezza previsti dalle richiamate norme.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 42, comma 1 C.D.F. l’avere espresso apprezzamenti denigratori nei confronti di una Collega mediante comunicazione scritta, potendosi individuare nel contenuto dello scritto il carattere denigratorio dei termini utilizzati (“sceneggiata di tipo napoletano”, “Grazie a Dio lo studio è abbastanza ampio da assorbire queste stravaganze”, “ridicolo il fatto che la Collega alle ore 12,00 dovesse essere non so dove”).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 31/2025