Omessa retribuzione al domiciliatario – Violazione degli artt. 9, 19 e 43 C.D.F. – Sussiste.

Sussiste responsabilità disciplinare dell’avvocato per violazione degli artt. 9, 19 e 43 C.D.F. quando questi, dominus della causa, abbia incaricato direttamente il Collega domiciliatario per la rappresentanza e assistenza avanti un Foro diverso da quello di appartenenza e abbia omesso di retribuirlo. A tale riguardo non rileva la qualifica di codifensore in presenza di procura ad litem sottoscritta anche dal domiciliatario: il rapporto che si instaura fra i due avvocati è un contratto di mandato e non un contratto a favore di terzi, con la conseguenza che l’onorario del domiciliatario deve essere versato dall’avvocato mandante e non dal cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 53/2023