Dovere di correttezza lealtà e colleganza – Utilizzo di espressioni aggressive verso collega  nella intercorsa corrispondenza privata – Violazione disciplinare – Sussiste. Ritorsione, provocazione o reciprocità delle offese – Causa di esclusione della rilevanza disciplinare della condotta – Non sussiste. Criteri di dosimetria della sanzione – Successiva manifestazione di scuse  e riconoscimento del disvalore della condotta –  Attenuante.

Viola gli art. 9 .1 CDF (dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza), 19 CDF (doveri di lealta’ e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni Forensi) e 52 CDF (divieto di uso di espressioni offensive e sconvenienti) l’avvocato che nella corrispondenza con un collega  usi asperità di toni  e   crudezza di linguaggio se il linguaggio e i toni usati trascendono sul piano soggettivo e personale. (Fattispecie: vertenze in materia di diritto di famiglia) Non scusa l’illecito deontologico  l’avere utilizzato asperità di linguaggio  e toni crudi che trascendono sul piano personale  in risposta  a comportamenti di controparte ritenuti non corretti e non  ispirati a colleganza e correttezza,  non  potendo essere considerate scriminati la  ritorsione, provocazione e la reciprocita’ delle offese. La resipiscenza del comportamento deontologicamente illecito deve comunque essere tempestiva, valendo comunque un comportamento di  ammenda e scuse anche tardivo,  come fatto da valutarsi per una attenuazione della sanzione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2024