Viola gli art. 9 .1 CDF (dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza), 19 CDF (doveri di lealta’ e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni Forensi) e 52 CDF (divieto di uso di espressioni offensive e sconvenienti) l’avvocato che nella corrispondenza con un collega usi asperità di toni e crudezza di linguaggio se il linguaggio e i toni usati trascendono sul piano soggettivo e personale. (Fattispecie: vertenze in materia di diritto di famiglia) Non scusa l’illecito deontologico l’avere utilizzato asperità di linguaggio e toni crudi che trascendono sul piano personale in risposta a comportamenti di controparte ritenuti non corretti e non ispirati a colleganza e correttezza, non potendo essere considerate scriminati la ritorsione, provocazione e la reciprocita’ delle offese. La resipiscenza del comportamento deontologicamente illecito deve comunque essere tempestiva, valendo comunque un comportamento di ammenda e scuse anche tardivo, come fatto da valutarsi per una attenuazione della sanzione.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2024