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Corrispondenza con colleghi-proposta transattiva-produzione in giudizio al fine di giustificare la mancata proposta conciliativa formulata dal giudice; violazione degli artt.19 e 48 CDF, sussiste

Integra la violazione degli artt. 19 e 48 del codice deontologico forense la produzione in giudizio nelle note conclusive della corrispondenza inviata al collega di controparte, contenente una contro-proposta a nulla rilevando il fine di rappresentare al giudice la volontà della cliente di conciliare seppur a condizioni diverse. Tutte le missive dirette al legale di controparte che contengano proposte transattive pur in assenza di un’espressa indicazione del mittente non sono producibili in quanto considerate riservate; l’art. 48 cod. deont. for. pone un divieto avente carattere generale, operante a prescindere dall’oggetto e dal contenuto della missiva e dalla sua espressa qualificazione di riservatezza, in quanto posto a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e del dovere di lealtà e correttezza che l’avvocato è tenuto ad osservare non solo nei confronti del proprio assistito, ma anche verso i terzi e la controparte.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 97/2026

Citazione dell’esponente per il dibattimento – mancata comparizione – utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nell’esposto – Sussiste. Dichiarazioni scritte inviate dall’esponente citato per il dibattimento – Utilizzabilità ai fini della decisione in caso di sua mancata comparizione in dibattimento – Esclusione. Nomina di sostituto processuale da parte del difensore di fiducia – Obbligo di pagare il collega delegato a partecipare all’udienza – Sussiste.

Se il testimone regolarmente citato dalla Sezione e non comparso in dibattimento è colui che ha trasmesso l’esposto che ha dato origine al procedimento, le dichiarazioni contenute nell’esposto medesimo possono essere utilizzate ai fini della decisione ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. c), Reg. C.N.F. n. 2/14. Non possono essere utilizzate deduzioni scritte inviate dall’autore dell’esposto prima del dibattimento e in alternativa alla sua comparizione all’udienza per cui è stato citato, in quanto non è previsto un contraddittorio scritto con l’esponente al di fuori della fase istruttoria preliminare. Viola l’art. 43 CDF l’avvocato nominato difensore di fiducia in un processo penale, il quale nomini un sostituto processuale per partecipare alle udienze del processo e non provveda a pagare il compenso da quest’ultimo richiesto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2026

Avvocato amministratore di sostegno – Obbligo di rispettare le norme del Codice Deontologico Forense – Sussiste. Avvocato amministratore di sostegno – Omessa o tardiva richiesta al Giudice Tutelare di liquidare il compenso del difensore del beneficiario – Violazione degli articoli 9, 12 e 19 Codice Deontologico Forense – Sussiste. Violazione solo di principi generali del Codice Deontologico Forense – Determinazione della sanzione – Criteri.

In virtù di quanto previsto dall’art. 2 CDF, l’avvocato che assume l’incarico di amministratore di sostegno, pur non svolgendo attività di difesa in senso stretto, è tenuto al rispetto dei doveri previsti dal Codice Deontologico Forense, tenuto conto che si tratta di un incarico fiduciario che si fonda sulla correttezza e sull’affidamento riposto dal giudice e dal beneficiario.

      Commette illecito deontologico, violando gli artt. 9, 12 e 19 CDF, l’avvocato che svolga l’incarico di amministratore di sostegno e ometta o ritardi di chiedere al Giudice Tutelare la liquidazione del compenso di un collega che abbia svolto attività di assistenza e difesa in giudizio del beneficiario, non avendo efficacia scriminante la circostanza che l’avvocato creditore non abbia chiesto al Consiglio dell’Ordine competente il parere di congruità della sua parcella. 

     Nel caso in cui l’incolpato sia ritenuto responsabile per avere violato solo norme deontologiche che rientrano tra i principi generali del Codice Deontologico Forense, trova applicazione l’art. 20, comma 2, CDF e deve essere applicata una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 2/2026

Mancata accettazione di somme proposte dal debitore con conseguente mancata sospensione della procedura esecutiva – Violazione dell’art. 9 CDF – Non sussiste.

Non viola l’art. 9 CDF l’avvocato che, nell’ambito delle scelte difensive riguardanti diritti disponibili di natura patrimoniale dei propri assistiti, su loro espressa scelta rifiuti di aderire alla proposta di un versamento da parte del debitore, optando per la continuazione della procedura, soluzione sgradita alla controparte. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione di un assegno – peraltro non adeguato – offerto dal debitore condizionatamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  71 /2026

Mancato pagamento del compenso al collega – Inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi – Violazione degli artt. 64 C.D.F. – Sussiste.

Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica (art. 64 cdf), oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva omesso di corrispondere il dovuto compenso al Collega  cui aveva conferito mandato per proporre impugnazione avverso due  pronunce del CDD, costringendolo, fallito il tentativo di conciliazione avanti il COA competente cui non aveva presenziato, a proporre un’azione monitoria e, conseguentemente, perdurando l’inadempimento, a promuovere procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 107/2025 

Esercizio di attività di difensore in periodo di sospensione amministrativa – Violazione degli artt. 9, 19 e 36 comma 1 C.D.F.  – Sussiste.

Lo svolgimento di attività professionale, quale difensore di fiducia dell’imputato, in pendenza del periodo di sospensione amministrativa comporta la violazione dell’art. 36 comma 1 CDF nonché dell’art. 9 c. 1 e 19 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2025  

Contatti con la controparte da parte dell’avvocato per conto di parte processuale già assistita da altro collega – Violazione del dovere di lealtà e correttezza – Sussiste. Incompatibilità con l’attività di lavoro subordinato da parte dell’avvocato – Applicabilità delle norme deontologiche all’avvocato sospeso – Sussiste.

Commette la violazione dei doveri di lealtà, correttezza l’avvocato che, seppur sospeso, contatti, per conto di imputati già assistiti da difensore d’ufficio e senza avvisare quest’ultimo, il difensore della persona offesa, formulando una proposta transattiva, contravvenendo così oltre che al generale precetto di cui all’art. 9 del CDF, anche alle specifiche previsioni di cui agli artt. 19 (doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e istituzioni forensi) e 46 commi 1 e 2 (doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza).

Non è compatibile con l’iscrizione all’albo professionale l’attività, seppur solo stragiudiziale, svolta dall’avvocato in fase di sospensione volontaria che abbia assunto la qualifica di lavoratore subordinato (nella specie legal “assistant” di un Ente pubblico).

L’art. 18 l.p. non contiene alcuna deroga all’applicazione delle norme del Codice Deontologico all’avvocato sospesosi volontariamente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 17/2023

Omessa restituzione dei documenti al cliente – Violazione dell’art. 33 CDF – Sussiste. Omessa restituzione dei documenti al cliente – Violazione dell’art. 19 CDF  – Sussiste.

Viola l’art. 33 CDF l’avvocato che, richiestone dal collega subentrante nella difesa, non restituisce i documenti del cliente.

Viola l’art. 9 e 19 CDF l’avvocato che, richiesto dal Consiglio dell’Ordine di collaborare per la restituzione di documenti all’ex cliente, rimane inerte.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 21/2023

Omesse informazioni al cliente durante il mandato – Omessa restituzione dei documenti alla parte assistita – Violazione dei precetti di probità, dignità e decoro –– Sussistenza. Mancata comunicazione e informazione dell’attività svolta al collega sostituito in udienza – Mancata comunicazione al difensore d’ufficio del subentro come difensore di fiducia – Violazione del dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi – Sussistenza. Mancato sollecito al pagamento delle competenze del difensore d’ufficio – Violazione del dovere di colleganza – Sussistenza. Creazione di documento falso – Danno all’immagine della professione forense – Violazione del dovere di probità, dignità e decoro – Sussistenza. Sanzione – Dosimetria – Circostanze aggravanti – Criteri di valutazione.

Viola il dovere di informazione al proprio assistito ai sensi dell’art. 27, 6° comma CDF, oltre che i precetti di dignità e decoro, l’avvocato che sistematicamente omette di dare informazioni ai propri clienti sullo stato dei contenziosi in corso, lasciando peraltro scadere i termini per l’eventuale impugnazione nonché l’avvocato che si rende irreperibile e omette di restituire la documentazione al proprio cliente.

Viola il dovere di lealtà e correttezza l’avvocato che omette di informare il collega sostituito sull’esito dell’udienza, nonché l’art. 45 CDF laddove ometta di comunicare l’avvenuto, nelle more, suo subentro come difensore di fiducia, lasciando il difensore d’ufficio del tutto ignaro.

Integra la violazione dell’art. 46, 4° comma CDF la condotta dell’avvocato che, subentrato fiduciariamente al difensore d’ufficio, ometta di sollecitare la parte assistita al pagamento delle competenze del precedente legale per l’attività svolta, costringendolo ad attivarsi in giudizio per il saldo delle proprie competenze.

Integra la violazione del dovere di probità, dignità e decoro l’avvocato che crei e si avvalga di un documento falso – nel caso di specie un atto di transazione – ingenerando nel proprio assistito falsi convincimenti, ledendo così inesorabilmente l’immagine della classe forense.

Nei confronti dell’avvocato che ha informato l’esercizio della professione a criteri totalmente opposti a quelli imposti dai principi generali del vivere civile e dalle norme deontologiche, come dimostrato dai numerosi precedenti disciplinari subiti negli anni, la sanzione applicabile può essere quella massima, in considerazione della pluralità ed eterogeneità degli episodi, della rilevante intensità del dolo, dei gravi e plurimi pregiudizi causati a diversi clienti, dell’irreparabile compromissione dell’immagine professionale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 47/2023

Avvio di procedimento civile in giudizio in pendenza di trattativa – Omessa comunicazione alla controparte – Nozione di trattativa – Violazione del dovere di comunicare l’interruzione di trattative stragiudiziali – Non sussiste.

Ai sensi dell’art. 46, 7° comma CDF l’esistenza di una trattativa che comporti l’obbligo di preavvisare circa l’intenzione di dar corso ad iniziative giudiziali va intesa in senso proprio, come presenza di una proposta che comporti un aliquid dare ed un aliquid retinere: non è sufficiente l’espressione della volontà di adempiere ma subordinatamente al riconoscimento delle proprie pretese, in quanto un tanto vale a respingere la richiesta di pagamento formalizzata dalla controparte. Di conseguenza non è ravvisabile alcuna violazione deontologica da parte dell’avvocato che a fronte di una manifestata indisponibilità ex adverso a pagare sic et simpliciter, proceda con ingiunzione di pagamento dopo avere inviato regolare diffida.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 49/2023