Viola i doveri di lealtà, probità e correttezza – previsti dall’art. 9 comma 1 e dall’art. 19 del CDF – l’avvocato che, richiesto da un cliente di assisterlo e difenderlo contro un collega di cui si contestava l’inadempimento del mandato, decida di non esporsi personalmente in rappresentanza del cliente, ma rimanga “dietro le quinte” fornendo al cliente gli strumenti per formulare delle contestazioni al collega (fattispecie in cui l’incolpato aveva predisposto delle lettere di contestazione all’operato del collega, ma le aveva fatte sottoscrivere ed inviare esclusivamente a nome del cliente)
La durata ed il carattere limitato dell’attività svolta dall’incolpato in violazione dei doveri di lealtà e correttezza vero un collega rendono lieve e scusabile l’infrazione e giustificano l’applicazione del richiamo verbale.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 75/2024