Procedimento disciplinare – precedente archiviazione per i medesimi fatti – ne bis in idem – non luogo non luogo a provvedere  

Nel caso di specie l’incolpato era stato attinto da procedimento disciplinare nel 2013, per un articolo   di giornale

che  dava  notizia della pendenza  di un procedimento penale a suo carico.

Il CDD Veneto,   riunito  in  Adunanza  Plenaria,  deliberava l’ archiviazione del procedimento.

Nel 2019 sempre in base ad un articolo di giornale,  che dava notizia della pendenza dello stesso procedimento

penale  per gli stessi fatti a carico  dell’incolpato ( conclusosi con declaratoria di prescrizione) e per gli stessi fatti,  

si apriva  nuovo  procedimento disciplinare,

La delibera di archiviazione in adunanza plenaria del CDD, sul precedente procedimento disciplinare ( 2013) si

pone, tuttavia,  sul medesimo piano logico della formula assolutoria “ di non esservi luogo a provvedimento

disciplinare”   che  è tipizzata dall’art. 52 lett. a)  legge professionale;  la struttura del nuovo procedimento

disciplinare innovato dalla riforma del 2012, stabilisce all’art. 61 L.P. senza eccezione alcuna,  che “ avverso le

decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina è ammesso ricorso avanti apposita sezione disciplinare

del  CNF ; la delibera di archiviazione e’ infatti considerata un provvedimento decisorio e non endoprocedimentale

ai fini della sua impugnabilità  da parte del Pubblico Ministero e del  Consiglio dell’Ordine.

Pur non avendo, la delibera di archiviazione, valore di giudicato in senso stretto, tale per cui impedirebbe un nuovo

procedimento  è  pacifico che il provvedimento di archiviazione può  essere  revocato solo  qualora giungano

all’attenzione  del CDD fatti nuovi o elementi di prova precedentemente non valutati.

Si impone una pronuncia di non luogo a provvedere per essere gli stessi fatti già stati oggetto di archiviazione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  118/2026