Nel caso di specie l’incolpato era stato attinto da procedimento disciplinare nel 2013, per un articolo di giornale
che dava notizia della pendenza di un procedimento penale a suo carico.
Il CDD Veneto, riunito in Adunanza Plenaria, deliberava l’ archiviazione del procedimento.
Nel 2019 sempre in base ad un articolo di giornale, che dava notizia della pendenza dello stesso procedimento
penale per gli stessi fatti a carico dell’incolpato ( conclusosi con declaratoria di prescrizione) e per gli stessi fatti,
si apriva nuovo procedimento disciplinare,
La delibera di archiviazione in adunanza plenaria del CDD, sul precedente procedimento disciplinare ( 2013) si
pone, tuttavia, sul medesimo piano logico della formula assolutoria “ di non esservi luogo a provvedimento
disciplinare” che è tipizzata dall’art. 52 lett. a) legge professionale; la struttura del nuovo procedimento
disciplinare innovato dalla riforma del 2012, stabilisce all’art. 61 L.P. senza eccezione alcuna, che “ avverso le
decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina è ammesso ricorso avanti apposita sezione disciplinare
del CNF ; la delibera di archiviazione e’ infatti considerata un provvedimento decisorio e non endoprocedimentale
ai fini della sua impugnabilità da parte del Pubblico Ministero e del Consiglio dell’Ordine.
Pur non avendo, la delibera di archiviazione, valore di giudicato in senso stretto, tale per cui impedirebbe un nuovo
procedimento è pacifico che il provvedimento di archiviazione può essere revocato solo qualora giungano
all’attenzione del CDD fatti nuovi o elementi di prova precedentemente non valutati.
Si impone una pronuncia di non luogo a provvedere per essere gli stessi fatti già stati oggetto di archiviazione.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 118/2026