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Avvocato amministratore di sostegno – Obbligo di rispettare le norme del Codice Deontologico Forense – Sussiste. Avvocato amministratore di sostegno – Omessa o tardiva richiesta al Giudice Tutelare di liquidare il compenso del difensore del beneficiario – Violazione degli articoli 9, 12 e 19 Codice Deontologico Forense – Sussiste. Violazione solo di principi generali del Codice Deontologico Forense – Determinazione della sanzione – Criteri.

In virtù di quanto previsto dall’art. 2 CDF, l’avvocato che assume l’incarico di amministratore di sostegno, pur non svolgendo attività di difesa in senso stretto, è tenuto al rispetto dei doveri previsti dal Codice Deontologico Forense, tenuto conto che si tratta di un incarico fiduciario che si fonda sulla correttezza e sull’affidamento riposto dal giudice e dal beneficiario.

      Commette illecito deontologico, violando gli artt. 9, 12 e 19 CDF, l’avvocato che svolga l’incarico di amministratore di sostegno e ometta o ritardi di chiedere al Giudice Tutelare la liquidazione del compenso di un collega che abbia svolto attività di assistenza e difesa in giudizio del beneficiario, non avendo efficacia scriminante la circostanza che l’avvocato creditore non abbia chiesto al Consiglio dell’Ordine competente il parere di congruità della sua parcella. 

     Nel caso in cui l’incolpato sia ritenuto responsabile per avere violato solo norme deontologiche che rientrano tra i principi generali del Codice Deontologico Forense, trova applicazione l’art. 20, comma 2, CDF e deve essere applicata una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 2/2026

Incompatibilità – Avvocato amministratore di società di capitali con poteri gestori di ordinaria e straordinaria amministrazione- Violazione artt. 6 e 9 CDF – Sussiste.  Conflitto di interessi – Avvocato che rappresenta società acquirente di beni immobili da società in crisi e subito dopo presenta domanda di concordato per conto della società venditrice – Inefficacia dell’autorizzazione della parte – Violazione artt. 2, 9 e 24 CDF -Sussiste.

Integra la violazione degli artt.6 e 9 del CDF l’attività dell’avvocato che rivesta la carica di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di società di capitali che gestisce beni immobili non riconducibili a lui o ai suoi stretti familiari, in quanto attività incompatibile con l’esercizio della professione ai sensi dell’art.18 L.247/2012.

E’ deontologicamente scorretto, perché in conflitto di interessi ai sensi dell’art.24 CDF e contrario ai doveri di dignità, probità, decoro e indipendenza richiesti anche nella vita privata dagli artt. 2 e 9 CDF, il comportamento dell’avvocato che prima, quale legale rappresentante di società non familiare acquisti rilevanti beni immobili da altra società, e poi, dopo soli tre giorni, presenti per conto della società venditrice, di fatto svuotata del proprio patrimonio immobiliare, domanda di concordato preventivo. La norma deontologica  vieta all’avvocato qualunque tipologia di condotta che possa generare un conflitto di interessi anche solo “potenziale”, in quanto risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza, talché neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita – pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi – può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.35/2023

Espressione irrispettosa nei confronti dell’Ordine di appartenenza utilizzata in contesto pubblico al di fuori del proprio ministero – Violazione degli artt. 9, 19 e 63 C.D.F.  – Sussiste.

L’utilizzo di espressioni sconvenienti ed irrispettose nei confronti dell’Ordine professionale di appartenenza rivolta dall’avvocato in un contesto pubblico – sia pure al di fuori del proprio ministero –  costituisce condotta irrispettosa, espressione di disinteresse per le regole ed in spregio ai principi codificati di correttezza, lealtà e rispetto per le Istituzioni forensi e, pertanto, sanzionabile ai sensi degli artt. 9, 19 e 63 C.D.F. (Fattispecie  in cui un avvocato in pubblico si è rivolto ad un pubblico ufficiale intervenuto usando l’espressione “mi segnali pure all’Ordine sa quanto me ne frega.”).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  34 / 2024