La previsione dell’art. 27 CDF impone sempre all’avvocato una corretta e veritiera informazione, in quanto un rapporto fiduciario, quale quello che lega l’avvocato al cliente, non tollera un comportamento che violi un aspetto essenziale di quel rapporto, consistente proprio nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito. (Fattispecie in cui l’incolpato non aveva comunicato ai clienti né il nome, né l’esatto contenuto dell’incarico da lui conferito a dei consulenti tecnici dallo stesso designati nell’ambito della fase stragiudiziale di una controversia di natura familiare)
L’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 79/2024