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Dovere di informazione precise e corrette al cliente – Necessità. Obbligo di fatturazione dei compensi – Ritardo nell’emissione della fattura – Rilevanza deontologica – Sussiste.

La previsione dell’art. 27 CDF impone sempre all’avvocato una corretta e veritiera informazione, in quanto un rapporto fiduciario, quale quello che lega l’avvocato al cliente, non tollera un comportamento che violi un aspetto essenziale di quel rapporto, consistente proprio nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito. (Fattispecie in cui l’incolpato non aveva comunicato ai clienti né il nome, né l’esatto contenuto dell’incarico da lui conferito a dei consulenti tecnici dallo stesso designati nell’ambito della fase stragiudiziale di una controversia di natura familiare)

L’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 79/2024

Compenso – Omessa emissione fattura – Violazione degli artt.16 e 29 CDF – Sussiste.   Rapporto di colleganza – Mancato riscontro a plurime richieste di informazioni da parte di collega subentrante nel mandato -Violazione degli artt.9 e19 – Sussiste.

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi.  Così facendo, assolve al dovere di solidarietà e correttezza fiscale, preservando la propria immagine e la credibilità della categoria di appartenenza.

   L’avvocato che più volte non risponde al collega che, per conto del medesimo cliente gli chieda informazioni sullo stato della pratica per potergli subentrare nel giudizio, viola la regola deontologica per cui ogni legale deve ispirare la propria condotta a principi di lealtà e correttezza sia nei confronti della parte che nei confronti dei suoi colleghi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 86/2024