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Mancato adempimento a obbligazione – violazione degli articoli 9 e 64, comma 1 CDF – SUSSISTE

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità, correttezza e dignità di cui all’art. 9 del CDF, nonché violazione dell’art. 64, comma 1  CDF, il comportamento dell’avvocato che ometta di adempiere ad una obbligazione nascente da una sentenza civile.

L’elevato grado di colpa, la reiterazione della condotta omissiva, il pregiudizio arrecato all’esponente – già suo assistito – la lesione dell’immagine della categoria forense costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore la condotta dell’incolpato e ad applicare la sanzione nel massimo edittale in applicazione dell’art. 21 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  136/26

Procedimento disciplinare – precedente archiviazione per i medesimi fatti – ne bis in idem – non luogo non luogo a provvedere  

Nel caso di specie l’incolpato era stato attinto da procedimento disciplinare nel 2013, per un articolo   di giornale

che  dava  notizia della pendenza  di un procedimento penale a suo carico.

Il CDD Veneto,   riunito  in  Adunanza  Plenaria,  deliberava l’ archiviazione del procedimento.

Nel 2019 sempre in base ad un articolo di giornale,  che dava notizia della pendenza dello stesso procedimento

penale  per gli stessi fatti a carico  dell’incolpato ( conclusosi con declaratoria di prescrizione) e per gli stessi fatti,  

si apriva  nuovo  procedimento disciplinare,

La delibera di archiviazione in adunanza plenaria del CDD, sul precedente procedimento disciplinare ( 2013) si

pone, tuttavia,  sul medesimo piano logico della formula assolutoria “ di non esservi luogo a provvedimento

disciplinare”   che  è tipizzata dall’art. 52 lett. a)  legge professionale;  la struttura del nuovo procedimento

disciplinare innovato dalla riforma del 2012, stabilisce all’art. 61 L.P. senza eccezione alcuna,  che “ avverso le

decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina è ammesso ricorso avanti apposita sezione disciplinare

del  CNF ; la delibera di archiviazione e’ infatti considerata un provvedimento decisorio e non endoprocedimentale

ai fini della sua impugnabilità  da parte del Pubblico Ministero e del  Consiglio dell’Ordine.

Pur non avendo, la delibera di archiviazione, valore di giudicato in senso stretto, tale per cui impedirebbe un nuovo

procedimento  è  pacifico che il provvedimento di archiviazione può  essere  revocato solo  qualora giungano

all’attenzione  del CDD fatti nuovi o elementi di prova precedentemente non valutati.

Si impone una pronuncia di non luogo a provvedere per essere gli stessi fatti già stati oggetto di archiviazione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  118/2026  

Corrispondenza con colleghi-proposta transattiva-produzione in giudizio al fine di giustificare la mancata proposta conciliativa formulata dal giudice; violazione degli artt.19 e 48 CDF, sussiste

Integra la violazione degli artt. 19 e 48 del codice deontologico forense la produzione in giudizio nelle note conclusive della corrispondenza inviata al collega di controparte, contenente una contro-proposta a nulla rilevando il fine di rappresentare al giudice la volontà della cliente di conciliare seppur a condizioni diverse. Tutte le missive dirette al legale di controparte che contengano proposte transattive pur in assenza di un’espressa indicazione del mittente non sono producibili in quanto considerate riservate; l’art. 48 cod. deont. for. pone un divieto avente carattere generale, operante a prescindere dall’oggetto e dal contenuto della missiva e dalla sua espressa qualificazione di riservatezza, in quanto posto a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e del dovere di lealtà e correttezza che l’avvocato è tenuto ad osservare non solo nei confronti del proprio assistito, ma anche verso i terzi e la controparte.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 97/2026

Avvocato amministratore di sostegno – Obbligo di rispettare le norme del Codice Deontologico Forense – Sussiste. Avvocato amministratore di sostegno – Omessa o tardiva richiesta al Giudice Tutelare di liquidare il compenso del difensore del beneficiario – Violazione degli articoli 9, 12 e 19 Codice Deontologico Forense – Sussiste. Violazione solo di principi generali del Codice Deontologico Forense – Determinazione della sanzione – Criteri.

In virtù di quanto previsto dall’art. 2 CDF, l’avvocato che assume l’incarico di amministratore di sostegno, pur non svolgendo attività di difesa in senso stretto, è tenuto al rispetto dei doveri previsti dal Codice Deontologico Forense, tenuto conto che si tratta di un incarico fiduciario che si fonda sulla correttezza e sull’affidamento riposto dal giudice e dal beneficiario.

      Commette illecito deontologico, violando gli artt. 9, 12 e 19 CDF, l’avvocato che svolga l’incarico di amministratore di sostegno e ometta o ritardi di chiedere al Giudice Tutelare la liquidazione del compenso di un collega che abbia svolto attività di assistenza e difesa in giudizio del beneficiario, non avendo efficacia scriminante la circostanza che l’avvocato creditore non abbia chiesto al Consiglio dell’Ordine competente il parere di congruità della sua parcella. 

     Nel caso in cui l’incolpato sia ritenuto responsabile per avere violato solo norme deontologiche che rientrano tra i principi generali del Codice Deontologico Forense, trova applicazione l’art. 20, comma 2, CDF e deve essere applicata una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 2/2026

Obbligo di preventivo – Compenso sproporzionato

Viola gli art. 9 e 12 del Codice Deontologico Forense e, in particolare, l’art. 13 commi 2 e 5 della Legge professionale l’avvocato che, oltretutto ricevendone richiesta, omette di formalizzare un preventivo per iscritto della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Viola gli artt. 9 e 29, comma IV, del Codice Deontologico Forense l’avvocato che, a seguito di specifica domanda del cliente, in un procedimento di valore indeterminato, indica in un messaggio telefonico un importo di circa € 15.000,00 ma presenta alla fine un conteggio complessivo di € 42.300,00, pari ad oltre il doppio di quanto opinato dal C.O.A., che pure aveva applicato i criteri massimi possibili.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 74/2026

Mancata accettazione di somme proposte dal debitore con conseguente mancata sospensione della procedura esecutiva – Violazione dell’art. 9 CDF – Non sussiste.

Non viola l’art. 9 CDF l’avvocato che, nell’ambito delle scelte difensive riguardanti diritti disponibili di natura patrimoniale dei propri assistiti, su loro espressa scelta rifiuti di aderire alla proposta di un versamento da parte del debitore, optando per la continuazione della procedura, soluzione sgradita alla controparte. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione di un assegno – peraltro non adeguato – offerto dal debitore condizionatamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  71 /2026

Mancata partecipazione del difensore all’udienza penale – Inadempimento al mandato – Sussiste.

Costituisce violazione dei doveri professionali di cui agli art. 9, 12 e 26 co. 3 del Codice Deontologico Forense la condotta dell’avvocato che, come difensore in un procedimento penale, omette di partecipare a più udienze senza addurre alcuna giustificazione, omettendo in tal modo il compimento di atti inerenti al mandato e trascurando gli interessi della parte assistita.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 66/2026

Mancata partecipazione a più udienze penali – Illecito disciplinare – Assenza di conseguenze negative per l’assistito – Irrilevanza.

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 26 codice deontologico forense il difensore che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 65/2026

Mancata comparizione alle udienze penali senza giustificato motivo – Illecito disciplinare per violazione degli artt. 9, 10, 12, 26 comma 3, e 46, commi 1 e 2 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare, in particolare per la violazione del dovere di adempimento del mandato e del dovere di difesa nel processo, la condotta dell’avvocato che, assunto l’incarico di difendere un imputato in un processo penale, non partecipa alle relative udienze senza addurre alcun legittimo impedimento o giustificazione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 54/2024

Mancato pagamento del compenso al collega – Inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi – Violazione degli artt. 64 C.D.F. – Sussiste.

Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica (art. 64 cdf), oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva omesso di corrispondere il dovuto compenso al Collega  cui aveva conferito mandato per proporre impugnazione avverso due  pronunce del CDD, costringendolo, fallito il tentativo di conciliazione avanti il COA competente cui non aveva presenziato, a proporre un’azione monitoria e, conseguentemente, perdurando l’inadempimento, a promuovere procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 107/2025