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Avvocato amministratore di sostegno – Obbligo di rispettare le norme del Codice Deontologico Forense – Sussiste. Avvocato amministratore di sostegno – Omessa o tardiva richiesta al Giudice Tutelare di liquidare il compenso del difensore del beneficiario – Violazione degli articoli 9, 12 e 19 Codice Deontologico Forense – Sussiste. Violazione solo di principi generali del Codice Deontologico Forense – Determinazione della sanzione – Criteri.

In virtù di quanto previsto dall’art. 2 CDF, l’avvocato che assume l’incarico di amministratore di sostegno, pur non svolgendo attività di difesa in senso stretto, è tenuto al rispetto dei doveri previsti dal Codice Deontologico Forense, tenuto conto che si tratta di un incarico fiduciario che si fonda sulla correttezza e sull’affidamento riposto dal giudice e dal beneficiario.

      Commette illecito deontologico, violando gli artt. 9, 12 e 19 CDF, l’avvocato che svolga l’incarico di amministratore di sostegno e ometta o ritardi di chiedere al Giudice Tutelare la liquidazione del compenso di un collega che abbia svolto attività di assistenza e difesa in giudizio del beneficiario, non avendo efficacia scriminante la circostanza che l’avvocato creditore non abbia chiesto al Consiglio dell’Ordine competente il parere di congruità della sua parcella. 

     Nel caso in cui l’incolpato sia ritenuto responsabile per avere violato solo norme deontologiche che rientrano tra i principi generali del Codice Deontologico Forense, trova applicazione l’art. 20, comma 2, CDF e deve essere applicata una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 2/2026

Obbligo di preventivo – Compenso sproporzionato

Viola gli art. 9 e 12 del Codice Deontologico Forense e, in particolare, l’art. 13 commi 2 e 5 della Legge professionale l’avvocato che, oltretutto ricevendone richiesta, omette di formalizzare un preventivo per iscritto della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Viola gli artt. 9 e 29, comma IV, del Codice Deontologico Forense l’avvocato che, a seguito di specifica domanda del cliente, in un procedimento di valore indeterminato, indica in un messaggio telefonico un importo di circa € 15.000,00 ma presenta alla fine un conteggio complessivo di € 42.300,00, pari ad oltre il doppio di quanto opinato dal C.O.A., che pure aveva applicato i criteri massimi possibili.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 74/2026

Mancata partecipazione del difensore all’udienza penale – Inadempimento al mandato – Sussiste.

Costituisce violazione dei doveri professionali di cui agli art. 9, 12 e 26 co. 3 del Codice Deontologico Forense la condotta dell’avvocato che, come difensore in un procedimento penale, omette di partecipare a più udienze senza addurre alcuna giustificazione, omettendo in tal modo il compimento di atti inerenti al mandato e trascurando gli interessi della parte assistita.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 66/2026

Mancata partecipazione a più udienze penali – Illecito disciplinare – Assenza di conseguenze negative per l’assistito – Irrilevanza.

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 26 codice deontologico forense il difensore che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 65/2026

Mancata comparizione alle udienze penali senza giustificato motivo – Illecito disciplinare per violazione degli artt. 9, 10, 12, 26 comma 3, e 46, commi 1 e 2 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare, in particolare per la violazione del dovere di adempimento del mandato e del dovere di difesa nel processo, la condotta dell’avvocato che, assunto l’incarico di difendere un imputato in un processo penale, non partecipa alle relative udienze senza addurre alcun legittimo impedimento o giustificazione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 54/2024

Omessa restituzione della documentazione al cliente – violazione dell’art. 33 CDF- Sussiste. Determinazione in concreto della sanzione disciplinare – Criteri – Aggravanti.

L’avvocato che ometta di restituire al cliente tutta la documentazione inerente il mandato, di cui sia venuto in possesso durante la vigenza dell’incarico professionale, incorre nell’illecito disciplinare di cui all’ 33 C.D.F.,  venendo altresì meno ai principi di lealtà, correttezza verità e diligenza.

Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare rilevano, ex art. 21 C.D.F., ai fini delle aggravanti previste dal successivo art. 22 , la gravità del fatto, il protrarsi della violazione e l’elevato grado della colpa, il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita  e dal cliente, il mancato riscontro delle richieste ricevute dal collega subentrato nella difesa, il comportamento anche processuale dell’incolpato precedente e successivo al fatto.

       Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.23/2025

Mancata presentazione del difensore dell’imputato a due udienze senza giustificato motivo – Violazione degli artt. 12 e 26, comma 3 CDF – Sussiste. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 12 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non si presenti per due udienze dibattimentali consecutive in un processo penale dove era difensore di fiducia dell’imputato e dovevano essere sentiti i testimoni, senza mai nominare alcun sostituto processuale, né fornire alcuna giustificazione delle sue assenze.

L’elevato grado di colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 112/2025

Cancellazione dell’incolpato dall’Albo degli Avvocati nelle more del giudizio disciplinare – Estinzione del procedimento – Necessità – Sussiste.

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata all’iscrizione negli Albi degli Avvocati e relativi registri, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista sia cancellato dall’Albo, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa. (Nella fattispecie l’incolpato è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati  giusta  delibera adottata in pendenza del giudizio disciplinare dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in applicazione della sentenza n. 70 del 10.3.2025 della Corte Costituzionale)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  108/2025

Dovere di informazione –  Assenza di prova certa dell’addebito – Principio del favor per l’incolpato – Responsabilità disciplinare – Non sussiste. Compensi professionali – Non manifesta sproporzione rispetto alla tariffa ministeriale – Violazione dell’art. 29 CDF – Non sussiste.

    In assenza della prova ragionevolmente certa dell’addebito contestato, nel caso specifico relativo al dovere d’informazione dell’assistito in relazione all’attività defensionale da espletare, deve escludersi una responsabilità di natura deontologica. Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.

   Non può essere considerato manifestamente sproporzionato il compenso richiesto quando lo stesso risulti in linea con i valori di tariffa ratione temporis vigenti.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 15/2023

Inadempimento del mandato professionale – False comunicazioni al cliente – Violazione degli artt. 9,12 e 26 CDF – Sussistono.

L’avvocato che non dà corso all’incarico di depositare un ricorso per divorzio, tanto più su specifica e motivata richiesta di celerità da parte del cliente,  e poi fornisce al cliente false informazioni circa l’avvenuto deposito dell’atto (in realtà mai depositato) viola gli artt. 9,12 e 26 CDF, poiché pone in essere condotte in spregio ai doveri di correttezza, fedeltà e diligenza.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 29/2023