Costituisce illecito disciplinare ai sensi degli articoli 9 e 19 C.D.F l’aver omesso di fornire tempestive ed adeguate spiegazioni ad una Collega in ragione del fatto di essersi intrattenuto con un mediatore nel proprio studio, nello stesso giorno ed alla stessa ora previsti per l’incontro di mediazione, con ciò violando i doveri di probità, decoro, lealtà e correttezza previsti dalle richiamate norme.
Costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 42, comma 1 C.D.F. l’avere espresso apprezzamenti denigratori nei confronti di una Collega mediante comunicazione scritta, potendosi individuare nel contenuto dello scritto il carattere denigratorio dei termini utilizzati (“sceneggiata di tipo napoletano”, “Grazie a Dio lo studio è abbastanza ampio da assorbire queste stravaganze”, “ridicolo il fatto che la Collega alle ore 12,00 dovesse essere non so dove”).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 31/2025