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Mancato adempimento a obbligazione – violazione degli articoli 9 e 64, comma 1 CDF – SUSSISTE

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità, correttezza e dignità di cui all’art. 9 del CDF, nonché violazione dell’art. 64, comma 1  CDF, il comportamento dell’avvocato che ometta di adempiere ad una obbligazione nascente da una sentenza civile.

L’elevato grado di colpa, la reiterazione della condotta omissiva, il pregiudizio arrecato all’esponente – già suo assistito – la lesione dell’immagine della categoria forense costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore la condotta dell’incolpato e ad applicare la sanzione nel massimo edittale in applicazione dell’art. 21 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  136/26

Procedimento disciplinare – precedente archiviazione per i medesimi fatti – ne bis in idem – non luogo non luogo a provvedere  

Nel caso di specie l’incolpato era stato attinto da procedimento disciplinare nel 2013, per un articolo   di giornale

che  dava  notizia della pendenza  di un procedimento penale a suo carico.

Il CDD Veneto,   riunito  in  Adunanza  Plenaria,  deliberava l’ archiviazione del procedimento.

Nel 2019 sempre in base ad un articolo di giornale,  che dava notizia della pendenza dello stesso procedimento

penale  per gli stessi fatti a carico  dell’incolpato ( conclusosi con declaratoria di prescrizione) e per gli stessi fatti,  

si apriva  nuovo  procedimento disciplinare,

La delibera di archiviazione in adunanza plenaria del CDD, sul precedente procedimento disciplinare ( 2013) si

pone, tuttavia,  sul medesimo piano logico della formula assolutoria “ di non esservi luogo a provvedimento

disciplinare”   che  è tipizzata dall’art. 52 lett. a)  legge professionale;  la struttura del nuovo procedimento

disciplinare innovato dalla riforma del 2012, stabilisce all’art. 61 L.P. senza eccezione alcuna,  che “ avverso le

decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina è ammesso ricorso avanti apposita sezione disciplinare

del  CNF ; la delibera di archiviazione e’ infatti considerata un provvedimento decisorio e non endoprocedimentale

ai fini della sua impugnabilità  da parte del Pubblico Ministero e del  Consiglio dell’Ordine.

Pur non avendo, la delibera di archiviazione, valore di giudicato in senso stretto, tale per cui impedirebbe un nuovo

procedimento  è  pacifico che il provvedimento di archiviazione può  essere  revocato solo  qualora giungano

all’attenzione  del CDD fatti nuovi o elementi di prova precedentemente non valutati.

Si impone una pronuncia di non luogo a provvedere per essere gli stessi fatti già stati oggetto di archiviazione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  118/2026  

Corrispondenza con colleghi-proposta transattiva-produzione in giudizio al fine di giustificare la mancata proposta conciliativa formulata dal giudice; violazione degli artt.19 e 48 CDF, sussiste

Integra la violazione degli artt. 19 e 48 del codice deontologico forense la produzione in giudizio nelle note conclusive della corrispondenza inviata al collega di controparte, contenente una contro-proposta a nulla rilevando il fine di rappresentare al giudice la volontà della cliente di conciliare seppur a condizioni diverse. Tutte le missive dirette al legale di controparte che contengano proposte transattive pur in assenza di un’espressa indicazione del mittente non sono producibili in quanto considerate riservate; l’art. 48 cod. deont. for. pone un divieto avente carattere generale, operante a prescindere dall’oggetto e dal contenuto della missiva e dalla sua espressa qualificazione di riservatezza, in quanto posto a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e del dovere di lealtà e correttezza che l’avvocato è tenuto ad osservare non solo nei confronti del proprio assistito, ma anche verso i terzi e la controparte.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 97/2026

Dibattimento – Infondatezza del capo di incolpazione sulla base degli atti – Necessità dell’istruttoria dibattimentale – Esclusione.

Ove dall’esame degli atti raccolti nella fase anteriore al dibattimento risulti evidente l’infondatezza dei fatti contestati nel capo di incolpazione e quindi l’irrilevanza dell’istruttoria dibattimentale, la sezione disciplinare può invitare subito le parti alla discussione ed assumere successivamente la decisione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 78/2026

Termine di prescrizione dell’azione disciplinare – Interruzione – Pluralità di atti interruttivi – Termine massimo. Prescrizione dell’azione disciplinare – Evidenza allo stato degli atti in sede dibattimentale – Necessità dell’istruttoria dibattimentale – Esclusione. 

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni. Ove dall’esame degli atti raccolti nella fase anteriore al dibattimento risulti evidente che gli illeciti deontologici contestati nel capo di incolpazione sono prescritti, l’istruttoria dibattimentale è irrilevante e la sezione disciplinare può invitare subito le parti alla discussione ed assumere successivamente la decisione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 77/2026

Citazione dell’esponente per il dibattimento – mancata comparizione – utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nell’esposto – Sussiste. Dichiarazioni scritte inviate dall’esponente citato per il dibattimento – Utilizzabilità ai fini della decisione in caso di sua mancata comparizione in dibattimento – Esclusione. Nomina di sostituto processuale da parte del difensore di fiducia – Obbligo di pagare il collega delegato a partecipare all’udienza – Sussiste.

Se il testimone regolarmente citato dalla Sezione e non comparso in dibattimento è colui che ha trasmesso l’esposto che ha dato origine al procedimento, le dichiarazioni contenute nell’esposto medesimo possono essere utilizzate ai fini della decisione ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. c), Reg. C.N.F. n. 2/14. Non possono essere utilizzate deduzioni scritte inviate dall’autore dell’esposto prima del dibattimento e in alternativa alla sua comparizione all’udienza per cui è stato citato, in quanto non è previsto un contraddittorio scritto con l’esponente al di fuori della fase istruttoria preliminare. Viola l’art. 43 CDF l’avvocato nominato difensore di fiducia in un processo penale, il quale nomini un sostituto processuale per partecipare alle udienze del processo e non provveda a pagare il compenso da quest’ultimo richiesto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2026

Adempimento del mandato- omessa comunicazione sentenza di rigetto;violazione art.26 comma tre, sussiste. Doveri informativi-obbligo di rispondere tempestivamente alle richieste del cliente: omessa informazione di deposito di sentenza; violazione art.27 comma 6, sussiste

Costituisce violazione degli artt.  9, 12, 26, comma 3, e 27, comma 6, CDF la condotta dell’avvocato che ometta di comunicare al cliente l’esito del giudizio, e segnatamente il deposito della sentenza conclusiva ritualmente notificatagli a mezzo PEC dalla cancelleria, nonostante le reiterate richieste di informazioni dell’assistito rimaste prive di riscontro. Tale omissione, superando la “normale” tollerabilità, incide direttamente sulla tutela dei diritti del cliente, privandolo della possibilità di valutare tempestivamente le proprie scelte — proporre impugnazione, impedire l’esecuzione o semplicemente riorganizzare le proprie strategie difensive — e integra la violazione del dovere di diligenza e dei correlati obblighi informativi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 104/2026

Offerta di prestazioni professionali da parte dell’avvocato – Riferimento alla possibilità che il compenso sia pagato da un terzo – Illecita della condotta sotto l’aspetto della veridicità, correttezza, ingannevolezza e suggestività dell’informazione – Sussiste. Attività promozionale dell’avvocato – Offerta di assistenza stragiudiziale e giudiziale in relazione ad un rapporto contrattuale di durata indefinita – Genericità e mancanza di trasparenza dell’informazione – Violazione dell’art. 17 Codice Deontologico Forense – Sussiste. Attività promozionale dell’avvocato – Offerta di assistenza stragiudiziale e giudiziale in relazione ad un rapporto contrattuale di durata indefinita ad un prezzo forfettario e potenzialmente irrisorio – Violazione dei principi di dignità, decoro e correttezza – Sussiste. Attività promozionale dell’avvocato – Offerta di assistenza legale on line rivolta a determinati soggetti in relazione a specifiche richieste pubblicate dagli interessati – Offerta di prestazioni personalizzate rilevanti ai fini dell’art. 37, comma 5, Codice Deontologico Forense – Sussiste. Accaparramento di clientela – Effettiva instaurazione di un rapporto con la clientela – Necessità – Esclusione. Valutazione delle attenuanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce una forma di pubblicitànon veritiera, né corretta, oltre che equivoca, ingannevole e suggestiva, quella dell’avvocato che assicura al potenziale cliente che il suo compenso sarà pagato da terzi, quando un simile impegno del terzo non esista (nella fattispecie l’incolpato aveva risposto ad una offerta di locazione immobiliare pubblicata su internet dal proprietario, proponendo la propria assistenza nella redazione del contratto ed anche nella fase esecutiva del rapporto, assicurando che il compenso sarebbe stato a carico del conduttore). Costituisce violazione dell’art. 17 l’offerta, non meglio precisata, di tutela legale stragiudiziale e giudiziale per tutta la durata di un contratto di locazione, in quanto del tutto generica, non potendosi comprendere quali prestazioni siano comprese e quali siano i relativi oneri. Costituisce violazione dell’art. 35, comma 9 e dell’art. 37, comma 1, CDF, in quanto non è conforme ai principi di dignità, correttezza e decoro della professione, la promessa di un’assistenza legale “a tutto campo” per la durata indefinita di un rapporto contrattuale, ad un prezzo forfettario e potenzialmente irrisorio. Costituisce violazione dell’art. 37, comma 5, CDF, in quanto offerta di una in assenza di richiesta, la condotta dell’avvocato che contatti attraverso dei portali on line determinati clienti per proporre loro prestazioni personalizzate sulla base delle informazioni diffuse dai clienti medesimi. L’art. 37 del CDF non postula, quale elemento costitutivo dell’illecito deontologico, che l’accaparramento di clientela sia effettivamente e concretamente avvenuto, essendo sufficiente per la sua configurabilità l’utilizzo di modi non conformi a correttezza e decoro. Il limitato periodo di tempo in cui si è svolta l’attività pubblicitaria non conforme alle norme deontologiche, unitamente all’assenza di vantaggi economici per l’incolpato, alla scarsa esperienza professionale e alla resipiscenza dimostrata nel corso del procedimento sono circostanze che possono essere valutate per attenuare la sanzione da irrogare.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 14/2026

Subentro nell’incarico di altro collega – Omessa consegna dei documenti richiesti dal collega subentrante – Violazione dell’art. 19 CDF – Sussiste. Prova dell’illecito – Dichiarazioni dell’esponente – Riscontro in altri mezzi di prova – Onere della prova contraria a carico dell’incolpato – Sussiste. Illeciti omissivi – Prove della colpevolezza – Omissioni difensive dell’incolpato – Rilevanza – Criteri. Plurimi addebiti disciplinari – Determinazione della sanzione da applicare – Criteri. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

L’avvocato che, nonostante le numerose richieste ricevute, omette di consegnare al nuovo difensore subentrato nella difesa del cliente la documentazione inerente all’incarico svolto, commette violazione anche dell’art. 19 CDF, trattandosi di comportamento non leale e non corretto verso il collega.  Se le dichiarazioni della persona che ha presentato l’esposto disciplinare trovano riscontro in altri mezzi di prova, è onere dell’incolpato contestare e provare la veridicità delle proprie difese. Negli illeciti di tipo omissivo (quale la violazione dell’art. 27 CDF per omessa o inadeguata informazione al cliente) il compendo probatorio si completa anche attraverso le deficienze difensive dell’incolpato, sia per l’obiettiva difficoltà a dimostrare dei fatti negativi, sia perché la prova che le cose sono andate in un modo diverso non possono che essere più “vicine” all’incolpato, perché solo lui può eventualmente fornire le comunicazioni informative intercorse con il cliente. In caso di contestazione all’incolpato di plurimi addebiti, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e va quindi irrogata una sanzione unica che non è conseguenza di una somma delle sanzioni relative alle singole violazioni.  L’oggettiva gravità dei fatti, l’intensità del dolo, il comportamento tenuto dall’incolpato durante il procedimento disciplinare (nella fattispecie: la mancata restituzione dei documenti, dopo essersi impegnato a farlo avanti al consigliere istruttore), la compromissione dell’immagine professionale derivata dalla condotta illecita ed i numerosi precedenti disciplinari dell’incolpato sono elementi che concorrono ad aumentare la sanzione disciplinare rispetto a quella edittale prevista dalle singole norme deontologiche violate.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 13 /2026

Appropriazione indebita di somme di denaro dell’assistito – Violazione dell’art. 9 C.D.F. – Sussistenza.

Integra violazione del principio generale di cui all’art. 9, comma 1, C.D.F., segnatamente per inosservanza dei canoni di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, la condotta dell’avvocato che, dopo aver fatto aprire alla cliente un conto corrente bancario, con una serie di escamotage (delega di firma ad operare e sottoscrizione apocrifa dell’atto di quietanza della compagnia assicurativa) si appropria di somme di denaro della propria assistita, a sua insaputa, senza autorizzazione alcuna, senza titolo alcuno e senza mai aver restituito alcunché nel corso degli anni.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 18/2026