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Citazione dell’esponente per il dibattimento – mancata comparizione – utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nell’esposto – Sussiste. Dichiarazioni scritte inviate dall’esponente citato per il dibattimento – Utilizzabilità ai fini della decisione in caso di sua mancata comparizione in dibattimento – Esclusione. Nomina di sostituto processuale da parte del difensore di fiducia – Obbligo di pagare il collega delegato a partecipare all’udienza – Sussiste.

Se il testimone regolarmente citato dalla Sezione e non comparso in dibattimento è colui che ha trasmesso l’esposto che ha dato origine al procedimento, le dichiarazioni contenute nell’esposto medesimo possono essere utilizzate ai fini della decisione ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. c), Reg. C.N.F. n. 2/14. Non possono essere utilizzate deduzioni scritte inviate dall’autore dell’esposto prima del dibattimento e in alternativa alla sua comparizione all’udienza per cui è stato citato, in quanto non è previsto un contraddittorio scritto con l’esponente al di fuori della fase istruttoria preliminare. Viola l’art. 43 CDF l’avvocato nominato difensore di fiducia in un processo penale, il quale nomini un sostituto processuale per partecipare alle udienze del processo e non provveda a pagare il compenso da quest’ultimo richiesto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2026

Mancato pagamento del compenso al collega – Inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi – Violazione degli artt. 64 C.D.F. – Sussiste.

Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica (art. 64 cdf), oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva omesso di corrispondere il dovuto compenso al Collega  cui aveva conferito mandato per proporre impugnazione avverso due  pronunce del CDD, costringendolo, fallito il tentativo di conciliazione avanti il COA competente cui non aveva presenziato, a proporre un’azione monitoria e, conseguentemente, perdurando l’inadempimento, a promuovere procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 107/2025 

Omessa retribuzione al domiciliatario – Violazione degli artt. 9, 19 e 43 C.D.F. – Sussiste.

Sussiste responsabilità disciplinare dell’avvocato per violazione degli artt. 9, 19 e 43 C.D.F. quando questi, dominus della causa, abbia incaricato direttamente il Collega domiciliatario per la rappresentanza e assistenza avanti un Foro diverso da quello di appartenenza e abbia omesso di retribuirlo. A tale riguardo non rileva la qualifica di codifensore in presenza di procura ad litem sottoscritta anche dal domiciliatario: il rapporto che si instaura fra i due avvocati è un contratto di mandato e non un contratto a favore di terzi, con la conseguenza che l’onorario del domiciliatario deve essere versato dall’avvocato mandante e non dal cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 53/2023

Responsabilità dell’avvocato che incarica direttamente il domiciliatario di Foro diverso a sostituirlo – Obbligo di corrispondere i compensi – Sussiste. Dosimetria della sanzione – Criteri.

L’inserimento del domiciliatario nel mandato come procuratore, avvenuto su indicazione e per scelta del dominus, obbliga quest’ultimo a corrispondere i compensi al domiciliatario. La sanzione edittale è aggravata qualora risulti che in pendenza del procedimento disciplinare l’incolpato persevera nella sua condotta inadempiente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  40 /2024