Se il testimone regolarmente citato dalla Sezione e non comparso in dibattimento è colui che ha trasmesso l’esposto che ha dato origine al procedimento, le dichiarazioni contenute nell’esposto medesimo possono essere utilizzate ai fini della decisione ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. c), Reg. C.N.F. n. 2/14. Non possono essere utilizzate deduzioni scritte inviate dall’autore dell’esposto prima del dibattimento e in alternativa alla sua comparizione all’udienza per cui è stato citato, in quanto non è previsto un contraddittorio scritto con l’esponente al di fuori della fase istruttoria preliminare. Viola l’art. 43 CDF l’avvocato nominato difensore di fiducia in un processo penale, il quale nomini un sostituto processuale per partecipare alle udienze del processo e non provveda a pagare il compenso da quest’ultimo richiesto.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2026