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Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 26 C.D.F. Rinuncia al mandato in prossimità udienza – Mancata comparizione all’udienza – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 11 e 27 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una violazione deontologica, vieppiù aggravata quando l’avvocato comunica al cliente atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione di risarcimento danni e che, pur non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente dei falsi numeri di R.G. per dimostrare di avere adempiuto al mandato).

La rinuncia al mandato comunicata in prossimità dell’udienza obbliga comunque a presenziare alla stessa. La mancata comparizione all’udienza integra gli estremi dell’illecito disciplinare se motivata esclusivamente dall’aver rinunciato al mandato in prossimità dell’udienza (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva fatto pervenire la propria rinuncia al mandato il giorno prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e il giorno dopo non si era presentato in udienza sul presupposto che la comunicazione di rinuncia fosse arrivata al cliente e senza assicurarsi che il cliente si fosse munito di nuovo difensore).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2023

Mancata partecipazione alle udienze – Violazione del dovere di diligenza e adempimento del mandato – Sussiste. Sanzione – Dosimetria – Circostanze aggravanti – Criteri di valutazione.

Viola gli artt. 12 e 26, 3° comma CDF l’avvocato che omette di presentarsi alle udienze senza giustificato motivo, non rilevando  l’omessa annotazione in agenda della data. Nella valutazione della sanzione applicabile vanno tenuto conto della gravità del fatto determinata da reiterata condotta, dell’intensità dell’elemento soggettivo e dei precedenti dell’incolpato. (Nel caso di specie l’incolpato, oltre a non avere partecipato a ben due udienze dibattimentali nonostante le regolari notifiche di rinvio ricevute, aveva dichiarato che avrebbe dovuto rinunciare prima al mandato non essendo mai stato pagato, dimostrando il pieno disinteresse nei confronti dell’assistito).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 38/2023

Consegna della documentazione al collega subentrante con invito a sollecitare il saldo della parcella –  Violazione degli artt. 9 e 33, I comma CDF – Non sussiste. Ritardato invio della documentazione al collega subentrante – Violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Ritardo nell’espletamento del mandato – Violazione degli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. III – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Mancato invio della documentazione al collega subentrante privo di mandato – Copie digitali  di documenti in possesso del cliente – Violazione degli artt. 9 e 33 comma I CDF – Non sussiste.

Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF rammentare al collega subentrante, che chieda la consegna della documentazione, il mancato saldo da parte del cliente, laddove non si subordini al pagamento la suddetta consegna.

        Non costituisce ritardata consegna della documentazione una richiesta evasa quaranta giorni       dopo qualora il collega subentrante non abbia esibito il mandato del cliente, vi sia la necessità di consegnare personalmente all’assistito un assegno e il periodo in questione coincida parzialmente con le vacanze natalizie.

         Non costituisce inerzia sanzionabile dagli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. II CDFI, l’attività di controllo di procedimenti paralleli e connessi, qualora sia necessaria, prudenziale e prodromica all’instaurazione del contenzioso richiesto (Fattispecie in cui l’inerzia si era protratta per un semestre).

        Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF l’omesso invio al collega subentrante di documentazione attinente al giudizio, qualora questi non esibisca il mandato conferito dal cliente, via sia quindi da tutelare la privacy del cliente e oltre a ciò la documentazione richiesta sia la mera copia digitale di documenti già in possesso del cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 34/2023

Ritardato compimento di atto inerente al mandato – Mancanza di danno derivante dalla condotta illecita – Irrilevanza.

In materia disciplinare, l’assenza di danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità̀ dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione (Fattispecie relativa a ritardato invio, per non scusabile negligenza, di una raccomandata).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 55/2023.

Omesso avvio della causa civile – Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente – Violazione degli artt. 9,12, 26 e 27, c. 6 CDF – Sussiste.

Costituisce grave inadempimento al mandato (art. 26 CDF) nonché violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 CDF) e di diligenza (art.12 CDF), il comportamento dell’avvocato che, per trascuratezza inescusabile e rilevante degli interessi del cliente, abbia omesso di svolgere l’attività professionale richiesta e dovuta.

Il comportamento dell’avvocato che ometta riferire sullo svolgimento del mandato ricevuto, anzi fornendo al cliente false rassicurazioni circa l’esecuzione dello stesso Costituisce violazione dell’art. 27, comma 6 C.D.F.

(Nella specie, l’avvocato aveva omesso per oltre cinque anni di intraprendere l’azione giudiziaria per la quale aveva ricevuto incarico, lasciando nel contempo credere al cliente di avere provveduto all’incombenza, consegnando allo stesso una copia dell’atto di citazione – peraltro recante annotazione a penna del numero di ruolo e del Giudice assegnatario – introduttivo della causa in realtà mai attivata e riferendo falsamente di udienze ed altre attività processuali in realtà mai avvenute).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 36/2023.

Mancata comparizione alle udienze – Mancato accertamento della propria sostituzione – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 12, 26 C.D.F. – Sussiste.

La mancata comparizione all’udienza integra gli estremi dell’illecito disciplinare se motivato esclusivamente dalla convinzione di essere stato sostituito da altro difensore di fiducia, senza tuttavia preoccuparsi di verificare tale circostanza e pertanto disinteressandosi della difesa della parte assistita. (Fattispecie relativa ad incolpato che non partecipi ad una pluralità di udienze -tre – nella convinzione di essere stato sostituito da altro difensore di fiducia, senza tuttavia preoccuparsi di verificare tale circostanza e pertanto disinteressandosi della difesa della parte assistita, con ciò confermando il disvalore del comportamento negligente del professionista.).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 9/2024

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 26 C.D.F. Mancata emissione di fattura – Illiceità della condotta- Violazione degli artt. 9, 16, 29 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una grave violazione deontologica. Tale situazione viene vieppiù aggravata dalla comunicazione al cliente di atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto. (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione societaria e, non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente di aver vinto la causa e di aver iniziato l’esecuzione immobiliare per incassare; parimenti incaricato di fare una trattativa con l’esattoria, nulla faceva e permetteva così l’inizio dell’esecuzione esattoriale ai danni del cliente) Commette illecito disciplinare l’avvocato che incassa dal cliente delle somme senza emettere il prescritto documento fiscale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 15/2024

Mancato tempestivo deposito di atto processuale necessario – Violazione del dovere di diligenza – Sussiste. Omessa informativa dell’esito della lite al cliente, che lo ha appreso aliunde – Violazione dell’art. 27 CDF – Sussiste.

Il mancato tempestivo deposito della rituale istanza di fissazione udienza, adempimento processualmente necessario ad ottenere la decisione del ricorso amministrativo avanti il TAR, integra la violazione dell’art. 12 CDF sul dovere di diligenza dell’avvocato ed anche dell’art. 26, comma 3, CDF in base al quale “costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti il mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”, in quanto tale adempimento costituisce bagaglio conoscitivo indispensabile del legale che si occupi della materia, la cui ignoranza risulta inescusabile e, comunque, indice di rilevante trascuratezza degli interessi dell’assistito. Va ritenuta sussistente la violazione dell’art. 27 CDF, recante i generali doveri di informazione della parte assistita gravanti sull’avvocato, allorquando risulti che l’interessato abbia avuto notizia dell’esito della lite affidata al legale, non da quest’ultimo in forma tempestiva, ma mediante un accesso diretto dello stesso, anche telematicamente operato, alle sedi dell’Autorità Giudiziaria.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 23/2024

Compenso – Omessa emissione fattura – Violazione degli artt.16 e 29 CDF – Sussiste.   Rapporto di colleganza – Mancato riscontro a plurime richieste di informazioni da parte di collega subentrante nel mandato -Violazione degli artt.9 e19 – Sussiste.

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi.  Così facendo, assolve al dovere di solidarietà e correttezza fiscale, preservando la propria immagine e la credibilità della categoria di appartenenza.

   L’avvocato che più volte non risponde al collega che, per conto del medesimo cliente gli chieda informazioni sullo stato della pratica per potergli subentrare nel giudizio, viola la regola deontologica per cui ogni legale deve ispirare la propria condotta a principi di lealtà e correttezza sia nei confronti della parte che nei confronti dei suoi colleghi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 86/2024

Omessa acquisizione di informazioni sull’esito dell’udienza delegata al sostituto – Violazione del dovere di diligenza – Sussiste. Omessa partecipazione alle udienze successive a quella delegata al sostituto – Violazione del rapporto di fiducia e del dovere professionale – Sussiste.

    Costituisce violazione degli artt. 9 e 12 CDF la condotta dell’avvocato difensore di fiducia in un procedimento penale il quale, delegato un collega come sostituto d’udienza, non si attivi per acquisire informazioni circa l’esito dell’udienza stessa, nonostante l’aspettativa di essere informato dal sostituto (che nel caso di specie aveva anche comunicato la data del rinvio mediante e-mail, asseritamente non conosciuta dall’incolpato).

  Costituisce violazione dell’art. 26 comma 3° CDF l’avvocato difensore di fiducia che ometta di partecipare alle udienze nell’attesa che il sostituto nominato lo informi senza attivarsi personalmente per conoscere l’esito dell’udienza per cui aveva provveduto alla nomina del sostituto stesso.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 92/2024