Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una violazione deontologica, vieppiù aggravata quando l’avvocato comunica al cliente atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione di risarcimento danni e che, pur non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente dei falsi numeri di R.G. per dimostrare di avere adempiuto al mandato).
La rinuncia al mandato comunicata in prossimità dell’udienza obbliga comunque a presenziare alla stessa. La mancata comparizione all’udienza integra gli estremi dell’illecito disciplinare se motivata esclusivamente dall’aver rinunciato al mandato in prossimità dell’udienza (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva fatto pervenire la propria rinuncia al mandato il giorno prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e il giorno dopo non si era presentato in udienza sul presupposto che la comunicazione di rinuncia fosse arrivata al cliente e senza assicurarsi che il cliente si fosse munito di nuovo difensore).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2023