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Obbligo di preventivo – Compenso sproporzionato

Viola gli art. 9 e 12 del Codice Deontologico Forense e, in particolare, l’art. 13 commi 2 e 5 della Legge professionale l’avvocato che, oltretutto ricevendone richiesta, omette di formalizzare un preventivo per iscritto della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Viola gli artt. 9 e 29, comma IV, del Codice Deontologico Forense l’avvocato che, a seguito di specifica domanda del cliente, in un procedimento di valore indeterminato, indica in un messaggio telefonico un importo di circa € 15.000,00 ma presenta alla fine un conteggio complessivo di € 42.300,00, pari ad oltre il doppio di quanto opinato dal C.O.A., che pure aveva applicato i criteri massimi possibili.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 74/2026

Determinazione dell’equa remunerazione  in  materia penale – Compenso extra a titolo di palmario o success fee –  Inclusione nel compenso complessivo. Richiesta di compenso elevato rispetto ai parametri ministeriali a fronte di prestazione particolarmente complessa – Violazione dell’art. 29 CDF – Insussistenza

Ai fini del giudizio di relazione con l’attività espletata utile al successivo giudizio di proporzionalità del compenso per gli effetti dell’art. 29, 4 ° comma CDF, la determinazione della misura della equa remunerazione spettante all’avvocato in materia penale deve comprendere anche il compenso extra, riconosciuto a titolo  di palmario o success fee per il buon risultato della pratica.

    Non viola il principio di correttezza e lealtà l’avvocato penalista che, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza assolutoria con formula piena da gravi reati, chieda, in accordo con il cliente, un compenso apparentemente elevato rispetto al solo criterio dei parametri ministeriali, allorché  per la complessità della prestazione, il valore e gli interessi personali ed economici in gioco, la qualità e quantità della prestazione, le questioni giuridiche e i  fatti trattati, la quantità della documentazione esaminata giustifichino un compenso extra in funzione del risultato raggiunto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 10/2023

Dovere di informazione –  Assenza di prova certa dell’addebito – Principio del favor per l’incolpato – Responsabilità disciplinare – Non sussiste. Compensi professionali – Non manifesta sproporzione rispetto alla tariffa ministeriale – Violazione dell’art. 29 CDF – Non sussiste.

    In assenza della prova ragionevolmente certa dell’addebito contestato, nel caso specifico relativo al dovere d’informazione dell’assistito in relazione all’attività defensionale da espletare, deve escludersi una responsabilità di natura deontologica. Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.

   Non può essere considerato manifestamente sproporzionato il compenso richiesto quando lo stesso risulti in linea con i valori di tariffa ratione temporis vigenti.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 15/2023

Accordo fra avvocato e cliente sui compensi ex art. 2233 c.c.  – Superamento dei massimi – Valutazione di non manifesta sproporzione ai fini dell’art. 29 CDF – Necessità.

 Anche in presenza di un accordo sui compensi fra cliente ed avvocato, i compensi così pattuiti devono comunque superare la valutazione di non manifesta sproporzione. In questo caso la manifesta sproporzione dei compensi non potrà essere rapportata in sé al superamento anche netto dei massimi dei parametri di cui ai d.m. ministeriali, pur rimanendo questi ultimi un elemento utile alla valutazione. La sia pur piena validità civilistica dell’accordo sul compenso, anche se raggiunto a posteriori, sia esso di natura transattiva o meno, non esclude che il compenso così pattuito sia da sottoporsi alla valutazione della non manifesta sproporzione ai sensi dell’art. 29, 4 ° comma CDF, in quanto la norma deontologica risponde alla tutela di principi fondanti quali la probità, la dignità e la correttezza nell’esercizio della professione ed alla tutela dell’immagine stessa della professione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 11/2023

Compensi del difensore d’ufficio – Richiesta per attività non necessaria – Violazione degli artt. 9 e 29 CDF – Sussiste.

Viola il dovere di correttezza e lealtà previsto dall’art. 9 CDF, del quale l’art. 29, CDF costituisce particolare applicazione, la condotta dell’avvocato difensore d’ufficio, che richieda un compenso per attività professionale non necessaria (accesso al fascicolo d’indagine), resa prima di accertare l’avvenuta ricezione da parte del cliente dell’informativa sulla nomina d’ufficio e dell’invito a comunicare il nominativo dell’eventuale suo difensore di fiducia.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 22/2023

Inadempimento del mandato professionale – False comunicazioni al cliente – Violazione degli artt. 9,12 e 26 CDF – Sussistono.

L’avvocato che non dà corso all’incarico di depositare un ricorso per divorzio, tanto più su specifica e motivata richiesta di celerità da parte del cliente,  e poi fornisce al cliente false informazioni circa l’avvenuto deposito dell’atto (in realtà mai depositato) viola gli artt. 9,12 e 26 CDF, poiché pone in essere condotte in spregio ai doveri di correttezza, fedeltà e diligenza.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 29/2023

Compenso manifestamente sproporzionato – Criteri valutativi. False informazioni al cliente in ordine all’adempimento del mandato  – Maggiore gravità rispetto all’omissione di informazioni – Sussiste.

Il concetto di sproporzione del compenso non è connotato da elementi quantitativi (potendo essere riferito anche a somme oggettivamente non considerevoli), ma dal raffronto con l’attività defensionale prestata, cosicché tale carattere può ritenersi sussistente quando l’attività stessa non sia stata particolarmente laboriosa, difficoltosa o comunque configurata da complesse questioni giuridiche e in fatto trattate e/o da contrasti giurisprudenziali rilevanti.

In punto sanzione il comportamento dell’avvocato che dà informazioni coscientemente false assume rilevanza disciplinare ben più grave della mera omissione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 3/2023

Pattuizione di compenso condizionato al risultato – Richiesta del compenso in difetto di risultato – Illiceità della condotta – Sussiste.

Omessa consegna al nuovo difensore degli atti di causa presenti nel portale telematico – Illecito disciplinare – Non sussiste.

     Costituisce violazione dei doveri di probità, lealtà e decoro, di cui all’art. 9 CDF, la condotta dell’avvocato che, a fronte di un contratto con il cliente che prevede il pagamento di un compenso subordinatamente al raggiungimento di un preciso risultato, chiede il compenso pattuito, anche se tale risultato non sia  stato palesemente raggiunto.

(Fattispecie relativa ad incolpato che nell’acccordo scritto con il cliente aveva stabilito “…nessun compenso se l’attività dell’avvocato non porterà ad una definizione stragiudiziale della controversia con l’assegnazione di beni mobili e immobili a favore del cliente” ; b) “il cliente riconosce all’avvocato un premio pari al doppio degli onorari previsti dal D.M. luglio 2012 n. 140, solo nel caso in cui tale attività abbia portato all’eccezionale risultato di definizione stragiudiziale della controversia con assegnazione di beni mobili e immobili a favore del cliente”. Tuttavia l’avvocato agiva giudizialmente per ottenere il pagamento del compenso anche se al cliente non era stato assegnato nulla).

     Non  costituisce violazione deontologica la mancata consegna degli atti della causa al collega che subentra nel mandato, se il collega subentrante può entrarne in possesso tramite il portale telematico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2024

Richiesta di compenso manifestamente sproporzionato – Violazione dell’art. 29, comma 4 CDF – Sussiste. Ritardata emissione della fattura – Violazione dell’art. 29, comma 3° C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 29, comma 4° C.D.F. l’avere chiesto al cliente un compenso manifestamente sproporzionato in rapporto all’attività professionale effettivamente svolta.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 29, comma 3° C.D.F. l’avere emesso con ingiustificato ritardo il documento fiscale relativo alle somme incassate dal cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 52/2024

Omessa trasmissione di copia degli atti penali al difensore di fiducia subentrato al difensore d’ufficio – Consegna di documenti subordinata al pagamento dei compensi – Illecito disciplinare – Sussiste. Richiesta di compensi manifestamente sproporzionati per attività svolta come difensore d’ufficio – Illecito disciplinare – Sussiste. Mancata indicazione delle norme deontologiche contestate nel decreto di citazione a giudizio – Nullità per lesione del diritto di difesa – Non sussiste.

Commette illecito disciplinare l’avvocato d’ufficio che, avendo estratto copia della documentazione dal fascicolo del PM, non la trasmette al difensore di fiducia che gli subentra, comunicando a quest’ultimo che avrebbe consegnato gli atti alla parte, quando si fosse recata nel suo studio per il saldo della parcella. Viola il dovere di correttezza e di probità nonché il canone di cui all’art. 29 comma 4° CDF l’avvocato che, nominato difensore d’ufficio,  chieda alla parte compensi per attività non svolta da pagarsi in termini incongrui, inviandole diffida di pagamento e financo promuovendo azione civile di recupero credito. Va esclusa la nullità dei capi di incolpazione laddove manchi la specifica menzione delle norme del Codice Deontologico che si assumono violate, ma la contestazione sia adeguatamente specifica e chiara quanto all’indicazione della condotta, ben potendo la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto quando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati (cfr. C.N.F. 152/23, C.N.F. 162/21, Cass. SS.UU. n. 24251/23).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione  n. 12/2024