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Trattenimento somme ricevute dal cliente – mancato avviso – violazione artt. 9, 30 e 31 CDF – attenuazione sanzione – modesto importo – celerità restituzione

La sanzione prevista per la violazione commessa dall’avvocato che non mette immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa e che trattenga gli importi ricevuti a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute, nonché per il compenso liquidato, può essere attenuata rispetto alla previsione edittale, qualora l’importo trattenuto sia modesto e le tempistiche di restituzione delle somme indebitamente trattenute siano brevi (nel caso di specie la somma trattenuta era stata pari ad € 2.500 e restituita, a seguito della scoperta da parte della cliente, dopo 15 giorni attraverso un bonifico bancario).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2025

Cancellazione dell’incolpato dall’Albo degli Avvocati nelle more del giudizio disciplinare – Estinzione del procedimento – Necessità – Sussiste.

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata all’iscrizione negli Albi degli Avvocati e relativi registri, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista sia cancellato dall’Albo, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa. (Nella fattispecie l’incolpato è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati  giusta  delibera adottata in pendenza del giudizio disciplinare dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in applicazione della sentenza n. 70 del 10.3.2025 della Corte Costituzionale)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  108/2025

Dovere di informazione –  Assenza di prova certa dell’addebito – Principio del favor per l’incolpato – Responsabilità disciplinare – Non sussiste. Compensi professionali – Non manifesta sproporzione rispetto alla tariffa ministeriale – Violazione dell’art. 29 CDF – Non sussiste.

    In assenza della prova ragionevolmente certa dell’addebito contestato, nel caso specifico relativo al dovere d’informazione dell’assistito in relazione all’attività defensionale da espletare, deve escludersi una responsabilità di natura deontologica. Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.

   Non può essere considerato manifestamente sproporzionato il compenso richiesto quando lo stesso risulti in linea con i valori di tariffa ratione temporis vigenti.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 15/2023

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 26 C.D.F. Rinuncia al mandato in prossimità udienza – Mancata comparizione all’udienza – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 11 e 27 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una violazione deontologica, vieppiù aggravata quando l’avvocato comunica al cliente atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione di risarcimento danni e che, pur non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente dei falsi numeri di R.G. per dimostrare di avere adempiuto al mandato).

La rinuncia al mandato comunicata in prossimità dell’udienza obbliga comunque a presenziare alla stessa. La mancata comparizione all’udienza integra gli estremi dell’illecito disciplinare se motivata esclusivamente dall’aver rinunciato al mandato in prossimità dell’udienza (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva fatto pervenire la propria rinuncia al mandato il giorno prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e il giorno dopo non si era presentato in udienza sul presupposto che la comunicazione di rinuncia fosse arrivata al cliente e senza assicurarsi che il cliente si fosse munito di nuovo difensore).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2023

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Illiceità della condotta – Sussiste. Mancata comunicazione al cliente dello stato della causa – – Illiceità della condotta – Sussiste.

Integra inadempimento al mandato deontologicamente rilevante e violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato un incarico difensivo, abbia omesso, in tutto o in parte, di dare esecuzione al mandato professionale (cfr. C.N.F. 11/11/2022 n. 210) (Fattispecie relativa ad incolpato che dopo aver depositato il ricorso per separazione, aveva omesso di depositare le memorie ex 183 cpc e la conclusionale).

Integra inadempimento deontologicamente rilevante l’avvocato che omette di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa (cfr. C.N.F. 7/7/2021 n. 139).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 37/2023

Consegna della documentazione al collega subentrante con invito a sollecitare il saldo della parcella –  Violazione degli artt. 9 e 33, I comma CDF – Non sussiste. Ritardato invio della documentazione al collega subentrante – Violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Ritardo nell’espletamento del mandato – Violazione degli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. III – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Mancato invio della documentazione al collega subentrante privo di mandato – Copie digitali  di documenti in possesso del cliente – Violazione degli artt. 9 e 33 comma I CDF – Non sussiste.

Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF rammentare al collega subentrante, che chieda la consegna della documentazione, il mancato saldo da parte del cliente, laddove non si subordini al pagamento la suddetta consegna.

        Non costituisce ritardata consegna della documentazione una richiesta evasa quaranta giorni       dopo qualora il collega subentrante non abbia esibito il mandato del cliente, vi sia la necessità di consegnare personalmente all’assistito un assegno e il periodo in questione coincida parzialmente con le vacanze natalizie.

         Non costituisce inerzia sanzionabile dagli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. II CDFI, l’attività di controllo di procedimenti paralleli e connessi, qualora sia necessaria, prudenziale e prodromica all’instaurazione del contenzioso richiesto (Fattispecie in cui l’inerzia si era protratta per un semestre).

        Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF l’omesso invio al collega subentrante di documentazione attinente al giudizio, qualora questi non esibisca il mandato conferito dal cliente, via sia quindi da tutelare la privacy del cliente e oltre a ciò la documentazione richiesta sia la mera copia digitale di documenti già in possesso del cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 34/2023

Omesse informazioni al cliente durante il mandato – Omessa restituzione dei documenti alla parte assistita – Violazione dei precetti di probità, dignità e decoro –– Sussistenza. Mancata comunicazione e informazione dell’attività svolta al collega sostituito in udienza – Mancata comunicazione al difensore d’ufficio del subentro come difensore di fiducia – Violazione del dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi – Sussistenza. Mancato sollecito al pagamento delle competenze del difensore d’ufficio – Violazione del dovere di colleganza – Sussistenza. Creazione di documento falso – Danno all’immagine della professione forense – Violazione del dovere di probità, dignità e decoro – Sussistenza. Sanzione – Dosimetria – Circostanze aggravanti – Criteri di valutazione.

Viola il dovere di informazione al proprio assistito ai sensi dell’art. 27, 6° comma CDF, oltre che i precetti di dignità e decoro, l’avvocato che sistematicamente omette di dare informazioni ai propri clienti sullo stato dei contenziosi in corso, lasciando peraltro scadere i termini per l’eventuale impugnazione nonché l’avvocato che si rende irreperibile e omette di restituire la documentazione al proprio cliente.

Viola il dovere di lealtà e correttezza l’avvocato che omette di informare il collega sostituito sull’esito dell’udienza, nonché l’art. 45 CDF laddove ometta di comunicare l’avvenuto, nelle more, suo subentro come difensore di fiducia, lasciando il difensore d’ufficio del tutto ignaro.

Integra la violazione dell’art. 46, 4° comma CDF la condotta dell’avvocato che, subentrato fiduciariamente al difensore d’ufficio, ometta di sollecitare la parte assistita al pagamento delle competenze del precedente legale per l’attività svolta, costringendolo ad attivarsi in giudizio per il saldo delle proprie competenze.

Integra la violazione del dovere di probità, dignità e decoro l’avvocato che crei e si avvalga di un documento falso – nel caso di specie un atto di transazione – ingenerando nel proprio assistito falsi convincimenti, ledendo così inesorabilmente l’immagine della classe forense.

Nei confronti dell’avvocato che ha informato l’esercizio della professione a criteri totalmente opposti a quelli imposti dai principi generali del vivere civile e dalle norme deontologiche, come dimostrato dai numerosi precedenti disciplinari subiti negli anni, la sanzione applicabile può essere quella massima, in considerazione della pluralità ed eterogeneità degli episodi, della rilevante intensità del dolo, dei gravi e plurimi pregiudizi causati a diversi clienti, dell’irreparabile compromissione dell’immagine professionale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 47/2023

Omesso avvio della causa civile – Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente – Violazione degli artt. 9,12, 26 e 27, c. 6 CDF – Sussiste.

Costituisce grave inadempimento al mandato (art. 26 CDF) nonché violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 CDF) e di diligenza (art.12 CDF), il comportamento dell’avvocato che, per trascuratezza inescusabile e rilevante degli interessi del cliente, abbia omesso di svolgere l’attività professionale richiesta e dovuta.

Il comportamento dell’avvocato che ometta riferire sullo svolgimento del mandato ricevuto, anzi fornendo al cliente false rassicurazioni circa l’esecuzione dello stesso Costituisce violazione dell’art. 27, comma 6 C.D.F.

(Nella specie, l’avvocato aveva omesso per oltre cinque anni di intraprendere l’azione giudiziaria per la quale aveva ricevuto incarico, lasciando nel contempo credere al cliente di avere provveduto all’incombenza, consegnando allo stesso una copia dell’atto di citazione – peraltro recante annotazione a penna del numero di ruolo e del Giudice assegnatario – introduttivo della causa in realtà mai attivata e riferendo falsamente di udienze ed altre attività processuali in realtà mai avvenute).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 36/2023.

Compenso manifestamente sproporzionato – Criteri valutativi. False informazioni al cliente in ordine all’adempimento del mandato  – Maggiore gravità rispetto all’omissione di informazioni – Sussiste.

Il concetto di sproporzione del compenso non è connotato da elementi quantitativi (potendo essere riferito anche a somme oggettivamente non considerevoli), ma dal raffronto con l’attività defensionale prestata, cosicché tale carattere può ritenersi sussistente quando l’attività stessa non sia stata particolarmente laboriosa, difficoltosa o comunque configurata da complesse questioni giuridiche e in fatto trattate e/o da contrasti giurisprudenziali rilevanti.

In punto sanzione il comportamento dell’avvocato che dà informazioni coscientemente false assume rilevanza disciplinare ben più grave della mera omissione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 3/2023

Pattuizione di compenso condizionato al risultato – Richiesta del compenso in difetto di risultato – Illiceità della condotta – Sussiste.

Omessa consegna al nuovo difensore degli atti di causa presenti nel portale telematico – Illecito disciplinare – Non sussiste.

     Costituisce violazione dei doveri di probità, lealtà e decoro, di cui all’art. 9 CDF, la condotta dell’avvocato che, a fronte di un contratto con il cliente che prevede il pagamento di un compenso subordinatamente al raggiungimento di un preciso risultato, chiede il compenso pattuito, anche se tale risultato non sia  stato palesemente raggiunto.

(Fattispecie relativa ad incolpato che nell’acccordo scritto con il cliente aveva stabilito “…nessun compenso se l’attività dell’avvocato non porterà ad una definizione stragiudiziale della controversia con l’assegnazione di beni mobili e immobili a favore del cliente” ; b) “il cliente riconosce all’avvocato un premio pari al doppio degli onorari previsti dal D.M. luglio 2012 n. 140, solo nel caso in cui tale attività abbia portato all’eccezionale risultato di definizione stragiudiziale della controversia con assegnazione di beni mobili e immobili a favore del cliente”. Tuttavia l’avvocato agiva giudizialmente per ottenere il pagamento del compenso anche se al cliente non era stato assegnato nulla).

     Non  costituisce violazione deontologica la mancata consegna degli atti della causa al collega che subentra nel mandato, se il collega subentrante può entrarne in possesso tramite il portale telematico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2024