Viola il dovere di informazione al proprio assistito ai sensi dell’art. 27, 6° comma CDF, oltre che i precetti di dignità e decoro, l’avvocato che sistematicamente omette di dare informazioni ai propri clienti sullo stato dei contenziosi in corso, lasciando peraltro scadere i termini per l’eventuale impugnazione nonché l’avvocato che si rende irreperibile e omette di restituire la documentazione al proprio cliente.
Viola il dovere di lealtà e correttezza l’avvocato che omette di informare il collega sostituito sull’esito dell’udienza, nonché l’art. 45 CDF laddove ometta di comunicare l’avvenuto, nelle more, suo subentro come difensore di fiducia, lasciando il difensore d’ufficio del tutto ignaro.
Integra la violazione dell’art. 46, 4° comma CDF la condotta dell’avvocato che, subentrato fiduciariamente al difensore d’ufficio, ometta di sollecitare la parte assistita al pagamento delle competenze del precedente legale per l’attività svolta, costringendolo ad attivarsi in giudizio per il saldo delle proprie competenze.
Integra la violazione del dovere di probità, dignità e decoro l’avvocato che crei e si avvalga di un documento falso – nel caso di specie un atto di transazione – ingenerando nel proprio assistito falsi convincimenti, ledendo così inesorabilmente l’immagine della classe forense.
Nei confronti dell’avvocato che ha informato l’esercizio della professione a criteri totalmente opposti a quelli imposti dai principi generali del vivere civile e dalle norme deontologiche, come dimostrato dai numerosi precedenti disciplinari subiti negli anni, la sanzione applicabile può essere quella massima, in considerazione della pluralità ed eterogeneità degli episodi, della rilevante intensità del dolo, dei gravi e plurimi pregiudizi causati a diversi clienti, dell’irreparabile compromissione dell’immagine professionale.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 47/2023