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Cancellazione dell’incolpato dall’Albo degli Avvocati nelle more del giudizio disciplinare – Estinzione del procedimento – Necessità – Sussiste.

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata all’iscrizione negli Albi degli Avvocati e relativi registri, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista sia cancellato dall’Albo, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa. (Nella fattispecie l’incolpato è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati  giusta  delibera adottata in pendenza del giudizio disciplinare dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in applicazione della sentenza n. 70 del 10.3.2025 della Corte Costituzionale)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  108/2025

Divieto di intrattenere rapporti economici e patrimoniali col cliente – Violazione dell’art. 23, 3° comma CDF – Possibili condizionamenti sul rapporto professionale – Sussiste.

Sussiste la violazione dell’art. 23, 3 ° comma CDF nella condotta dell’avvocato che, dopo avere ricevuto l’incarico, si faccia sottoscrivere dal cliente una fideiussione per un credito dal medesimo vantato verso altro soggetto economico di cui si ritiene far parte anche il cliente, specie se viene chiesta la sottoscrizione nelle more della partecipazione all’udienza di comparizione delle parti nell’ambito di un procedimento estraneo al credito vantato, suscitando un potenziale nocumento al rapporto professionale in essere, laddove il cliente possa temere una rinuncia al mandato in caso di rifiuto della sottoscrizione (Cfr. Remo Danovi, Il codice deontologico forense, Milano 2006, p. 519 e ss).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 48/2023

Divieto di intrattenere rapporti economici e patrimoniali col cliente dopo il mandato –Possibili condizionamenti sul rapporto professionale – Violazione dell’art. 23, comma 3° C.D.F. – Sussiste

Sussiste la violazione dell’art. 23 comma 3° del C.D.F. laddove l’avvocato, dopo avere ricevuto l’incarico, si faccia sottoscrivere dalla cliente una fideiussione per un credito dal medesimo vantato verso altro soggetto economico di cui si ritiene far parte anche la cliente (società), specie se viene chiesta la sottoscrizione nelle more della partecipazione all’udienza di comparizione delle parti nell’ambito di un procedimento estraneo al credito vantato, suscitando un potenziale nocumento al rapporto professionale in essere, laddove la cliente possa temere una rinuncia al mandato in caso di rifiuto della sottoscrizione (Cfr. Remo Danovi, Il codice deontologico forense, Milano 2006, p. 519 e ss).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 48/2024

Procedimento disciplinare – Esposto – Utilizzabilità – Condizioni. Procedimento disciplinare – Indagini penali – Utilizzabilità. Utilizzo di documenti o prove attestanti fatti ideologicamente falsi – Violazione dell’art. 50 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie. Attività finalizzata alla realizzazione di negozi simulati necessari per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi – Violazione dell’art. 23, comma 5 C.D.F. – Sussiste –  Fattispecie. Consulenza finalizzata ad atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti – Violazione dell’art. 23,  comma 6 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie.

    Nel procedimento disciplinare l’esposto è utilizzabile quando l’esponente, pur essendo stato citato, non è comparso o quando, dopo aver disposto ricerche anagrafiche, è risultato irreperibile.

      Sono utilizzabili nel procedimento disciplinare gli elementi probatori provenienti dalle indagini preliminari svolte nel procedimento penale, acquisite al fascicolo del procedimento disciplinare. Sono liberamente valutabili, nel contesto delle risultanze istruttorie ed alla luce delle stesse, anche le intercettazioni di telefonate trascritte dalla polizia giudiziaria, o riportate per riassunto, contenute nelle notizie di reato o annotazioni di indagine, anche se non ancora assoggettate alla trascrizione integrale di cui all’art. 268 comma VII c.p.p., necessaria per l’utilizzo nel dibattimento penale.

     Costituisce violazione del dovere di verità ai sensi dell’art. 50 C.D.F. l’utilizzo in pratiche amministrative di atti o documenti attestanti fatti ideologicamente falsi allorché l’avvocato ne sia consapevole. (Fattispecie relativa a contratti di lavoro subordinato meramente apparenti ed unicamente finalizzati a permettere la regolarizzazione del cittadino straniero.)

      Costituisce violazione dell’art. 23, comma V C.D.F. la condotta dell’avvocato che, consapevolmente, collabora ad apprestare la documentazione necessaria per la formazione di atti fittizi, in quanto attività finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. (Fattispecie in cui l’avvocato ha prestato la propria attività per la contrazione di matrimonio fittizio, consapevole del fatto che si sarebbe trattato di matrimonio meramente apparente e convivenza simulata per breve tempo al solo fine di permettere la regolarizzazione e l’ottenimento di permesso di soggiorno del coniuge straniero.)

     Costituisce violazione disciplinare ai sensi dell’art. 23 comma VI C.D.F. la condotta dell’avvocato che fornisce consulenza per l’ottenimento di provvedimenti mediante la formazione di atti fittizi, in quanto attività tesa a suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti. (Fattispecie in cui l’avvocato ha suggerito al cliente di contrarre matrimonio fittizio, consapevole del fatto che si sarebbe trattato di matrimonio meramente apparente e convivenza simulata per breve tempo al solo fine di permettere la regolarizzazione e l’ottenimento di permesso di soggiorno del coniuge straniero.)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 46/ 2025