Obbligo di preventivo – Compenso sproporzionato

Viola gli art. 9 e 12 del Codice Deontologico Forense e, in particolare, l’art. 13 commi 2 e 5 della Legge professionale l’avvocato che, oltretutto ricevendone richiesta, omette di formalizzare un preventivo per iscritto della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Viola gli artt. 9 e 29, comma IV, del Codice Deontologico Forense l’avvocato che, a seguito di specifica domanda del cliente, in un procedimento di valore indeterminato, indica in un messaggio telefonico un importo di circa € 15.000,00 ma presenta alla fine un conteggio complessivo di € 42.300,00, pari ad oltre il doppio di quanto opinato dal C.O.A., che pure aveva applicato i criteri massimi possibili.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 74/2026