Costituisce violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 12 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non si presenti per due udienze dibattimentali consecutive in un processo penale dove era difensore di fiducia dell’imputato e dovevano essere sentiti i testimoni, senza mai nominare alcun sostituto processuale, né fornire alcuna giustificazione delle sue assenze.
L’elevato grado di colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 112/2025