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Obbligo di preventivo – Compenso sproporzionato

Viola gli art. 9 e 12 del Codice Deontologico Forense e, in particolare, l’art. 13 commi 2 e 5 della Legge professionale l’avvocato che, oltretutto ricevendone richiesta, omette di formalizzare un preventivo per iscritto della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Viola gli artt. 9 e 29, comma IV, del Codice Deontologico Forense l’avvocato che, a seguito di specifica domanda del cliente, in un procedimento di valore indeterminato, indica in un messaggio telefonico un importo di circa € 15.000,00 ma presenta alla fine un conteggio complessivo di € 42.300,00, pari ad oltre il doppio di quanto opinato dal C.O.A., che pure aveva applicato i criteri massimi possibili.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 74/2026

Accordo fra avvocato e cliente sui compensi ex art. 2233 c.c.  – Superamento dei massimi – Valutazione di non manifesta sproporzione ai fini dell’art. 29 CDF – Necessità.

 Anche in presenza di un accordo sui compensi fra cliente ed avvocato, i compensi così pattuiti devono comunque superare la valutazione di non manifesta sproporzione. In questo caso la manifesta sproporzione dei compensi non potrà essere rapportata in sé al superamento anche netto dei massimi dei parametri di cui ai d.m. ministeriali, pur rimanendo questi ultimi un elemento utile alla valutazione. La sia pur piena validità civilistica dell’accordo sul compenso, anche se raggiunto a posteriori, sia esso di natura transattiva o meno, non esclude che il compenso così pattuito sia da sottoporsi alla valutazione della non manifesta sproporzione ai sensi dell’art. 29, 4 ° comma CDF, in quanto la norma deontologica risponde alla tutela di principi fondanti quali la probità, la dignità e la correttezza nell’esercizio della professione ed alla tutela dell’immagine stessa della professione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 11/2023

Divieto di patto di quota lite – Natura stragiudiziale o giudiziale dell’attività professionale – Applicabilità – Sussiste. Violazione del divieto di patto di quota lite – Natura istantanea dell’illecito – Sussiste.

Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all’attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all’attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.             Per il configurarsi dell’illecito disciplinare conseguente alla stipula del patto di quota lite risulta irrilevante che la percezione del compenso sia o meno avvenuto, in quanto a norma del precetto del canone 25, comma 2 C.D.F. il divieto inerisce la stipula del patto in sé e non l’effettiva percezione del compenso. Trattasi infatti di illecito istantaneo che si realizza al momento della stipula del patto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 44/2023