In virtù di quanto previsto dall’art. 2 CDF, l’avvocato che assume l’incarico di amministratore di sostegno, pur non svolgendo attività di difesa in senso stretto, è tenuto al rispetto dei doveri previsti dal Codice Deontologico Forense, tenuto conto che si tratta di un incarico fiduciario che si fonda sulla correttezza e sull’affidamento riposto dal giudice e dal beneficiario.
Commette illecito deontologico, violando gli artt. 9, 12 e 19 CDF, l’avvocato che svolga l’incarico di amministratore di sostegno e ometta o ritardi di chiedere al Giudice Tutelare la liquidazione del compenso di un collega che abbia svolto attività di assistenza e difesa in giudizio del beneficiario, non avendo efficacia scriminante la circostanza che l’avvocato creditore non abbia chiesto al Consiglio dell’Ordine competente il parere di congruità della sua parcella.
Nel caso in cui l’incolpato sia ritenuto responsabile per avere violato solo norme deontologiche che rientrano tra i principi generali del Codice Deontologico Forense, trova applicazione l’art. 20, comma 2, CDF e deve essere applicata una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 CDF.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 2/2026