In assenza della prova ragionevolmente certa dell’addebito contestato, nel caso specifico relativo al dovere d’informazione dell’assistito in relazione all’attività defensionale da espletare, deve escludersi una responsabilità di natura deontologica. Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.
Non può essere considerato manifestamente sproporzionato il compenso richiesto quando lo stesso risulti in linea con i valori di tariffa ratione temporis vigenti.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 15/2023