Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF rammentare al collega subentrante, che chieda la consegna della documentazione, il mancato saldo da parte del cliente, laddove non si subordini al pagamento la suddetta consegna.
Non costituisce ritardata consegna della documentazione una richiesta evasa quaranta giorni dopo qualora il collega subentrante non abbia esibito il mandato del cliente, vi sia la necessità di consegnare personalmente all’assistito un assegno e il periodo in questione coincida parzialmente con le vacanze natalizie.
Non costituisce inerzia sanzionabile dagli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. II CDFI, l’attività di controllo di procedimenti paralleli e connessi, qualora sia necessaria, prudenziale e prodromica all’instaurazione del contenzioso richiesto (Fattispecie in cui l’inerzia si era protratta per un semestre).
Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF l’omesso invio al collega subentrante di documentazione attinente al giudizio, qualora questi non esibisca il mandato conferito dal cliente, via sia quindi da tutelare la privacy del cliente e oltre a ciò la documentazione richiesta sia la mera copia digitale di documenti già in possesso del cliente.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 34/2023