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Mancata partecipazione del difensore all’udienza penale – Inadempimento al mandato – Sussiste.

Costituisce violazione dei doveri professionali di cui agli art. 9, 12 e 26 co. 3 del Codice Deontologico Forense la condotta dell’avvocato che, come difensore in un procedimento penale, omette di partecipare a più udienze senza addurre alcuna giustificazione, omettendo in tal modo il compimento di atti inerenti al mandato e trascurando gli interessi della parte assistita.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 66/2026

Mancata partecipazione a più udienze penali – Illecito disciplinare – Assenza di conseguenze negative per l’assistito – Irrilevanza.

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 26 codice deontologico forense il difensore che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 65/2026

Mancata presentazione del difensore dell’imputato a due udienze senza giustificato motivo – Violazione degli artt. 12 e 26, comma 3 CDF – Sussiste. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 12 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non si presenti per due udienze dibattimentali consecutive in un processo penale dove era difensore di fiducia dell’imputato e dovevano essere sentiti i testimoni, senza mai nominare alcun sostituto processuale, né fornire alcuna giustificazione delle sue assenze.

L’elevato grado di colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 112/2025

Mancata presentazione del difensore dell’imputato a plurime udienze  – Violazione degli artt. 9 e 26, comma 3 CDF – Sussiste. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

 Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui all’art. 9 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non si presenti per cinque udienze dibattimentali consecutive in un processo penale dove era difensore di fiducia dell’imputato, senza mai nominare alcun sostituto processuale, né fornire alcuna giustificazione delle sue assenze.

 L’elevato grado di colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 8/2023

Inadempimento del mandato professionale – False comunicazioni al cliente – Violazione degli artt. 9,12 e 26 CDF – Sussistono.

L’avvocato che non dà corso all’incarico di depositare un ricorso per divorzio, tanto più su specifica e motivata richiesta di celerità da parte del cliente,  e poi fornisce al cliente false informazioni circa l’avvenuto deposito dell’atto (in realtà mai depositato) viola gli artt. 9,12 e 26 CDF, poiché pone in essere condotte in spregio ai doveri di correttezza, fedeltà e diligenza.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 29/2023

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 26 C.D.F. Rinuncia al mandato in prossimità udienza – Mancata comparizione all’udienza – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 11 e 27 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una violazione deontologica, vieppiù aggravata quando l’avvocato comunica al cliente atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione di risarcimento danni e che, pur non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente dei falsi numeri di R.G. per dimostrare di avere adempiuto al mandato).

La rinuncia al mandato comunicata in prossimità dell’udienza obbliga comunque a presenziare alla stessa. La mancata comparizione all’udienza integra gli estremi dell’illecito disciplinare se motivata esclusivamente dall’aver rinunciato al mandato in prossimità dell’udienza (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva fatto pervenire la propria rinuncia al mandato il giorno prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e il giorno dopo non si era presentato in udienza sul presupposto che la comunicazione di rinuncia fosse arrivata al cliente e senza assicurarsi che il cliente si fosse munito di nuovo difensore).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2023

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Illiceità della condotta – Sussiste. Mancata comunicazione al cliente dello stato della causa – – Illiceità della condotta – Sussiste.

Integra inadempimento al mandato deontologicamente rilevante e violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato un incarico difensivo, abbia omesso, in tutto o in parte, di dare esecuzione al mandato professionale (cfr. C.N.F. 11/11/2022 n. 210) (Fattispecie relativa ad incolpato che dopo aver depositato il ricorso per separazione, aveva omesso di depositare le memorie ex 183 cpc e la conclusionale).

Integra inadempimento deontologicamente rilevante l’avvocato che omette di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa (cfr. C.N.F. 7/7/2021 n. 139).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 37/2023

Mancata partecipazione alle udienze – Violazione del dovere di diligenza e adempimento del mandato – Sussiste. Sanzione – Dosimetria – Circostanze aggravanti – Criteri di valutazione.

Viola gli artt. 12 e 26, 3° comma CDF l’avvocato che omette di presentarsi alle udienze senza giustificato motivo, non rilevando  l’omessa annotazione in agenda della data. Nella valutazione della sanzione applicabile vanno tenuto conto della gravità del fatto determinata da reiterata condotta, dell’intensità dell’elemento soggettivo e dei precedenti dell’incolpato. (Nel caso di specie l’incolpato, oltre a non avere partecipato a ben due udienze dibattimentali nonostante le regolari notifiche di rinvio ricevute, aveva dichiarato che avrebbe dovuto rinunciare prima al mandato non essendo mai stato pagato, dimostrando il pieno disinteresse nei confronti dell’assistito).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 38/2023

Consegna della documentazione al collega subentrante con invito a sollecitare il saldo della parcella –  Violazione degli artt. 9 e 33, I comma CDF – Non sussiste. Ritardato invio della documentazione al collega subentrante – Violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Ritardo nell’espletamento del mandato – Violazione degli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. III – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Mancato invio della documentazione al collega subentrante privo di mandato – Copie digitali  di documenti in possesso del cliente – Violazione degli artt. 9 e 33 comma I CDF – Non sussiste.

Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF rammentare al collega subentrante, che chieda la consegna della documentazione, il mancato saldo da parte del cliente, laddove non si subordini al pagamento la suddetta consegna.

        Non costituisce ritardata consegna della documentazione una richiesta evasa quaranta giorni       dopo qualora il collega subentrante non abbia esibito il mandato del cliente, vi sia la necessità di consegnare personalmente all’assistito un assegno e il periodo in questione coincida parzialmente con le vacanze natalizie.

         Non costituisce inerzia sanzionabile dagli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. II CDFI, l’attività di controllo di procedimenti paralleli e connessi, qualora sia necessaria, prudenziale e prodromica all’instaurazione del contenzioso richiesto (Fattispecie in cui l’inerzia si era protratta per un semestre).

        Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF l’omesso invio al collega subentrante di documentazione attinente al giudizio, qualora questi non esibisca il mandato conferito dal cliente, via sia quindi da tutelare la privacy del cliente e oltre a ciò la documentazione richiesta sia la mera copia digitale di documenti già in possesso del cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 34/2023