Archivi categoria: Decisioni del CDD Veneto Massime

Esercizio di attività di difensore in periodo di sospensione amministrativa – Violazione degli artt. 9, 19 e 36 comma 1 C.D.F.  – Sussiste.

Lo svolgimento di attività professionale, quale difensore di fiducia dell’imputato, in pendenza del periodo di sospensione amministrativa comporta la violazione dell’art. 36 comma 1 CDF nonché dell’art. 9 c. 1 e 19 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2025  

Trattenimento somme ricevute dal cliente – mancato avviso – violazione artt. 9, 30 e 31 CDF – attenuazione sanzione – modesto importo – celerità restituzione

La sanzione prevista per la violazione commessa dall’avvocato che non mette immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa e che trattenga gli importi ricevuti a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute, nonché per il compenso liquidato, può essere attenuata rispetto alla previsione edittale, qualora l’importo trattenuto sia modesto e le tempistiche di restituzione delle somme indebitamente trattenute siano brevi (nel caso di specie la somma trattenuta era stata pari ad € 2.500 e restituita, a seguito della scoperta da parte della cliente, dopo 15 giorni attraverso un bonifico bancario).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2025

Cancellazione dell’incolpato dall’Albo degli Avvocati nelle more del giudizio disciplinare – Estinzione del procedimento – Necessità – Sussiste.

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata all’iscrizione negli Albi degli Avvocati e relativi registri, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista sia cancellato dall’Albo, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa. (Nella fattispecie l’incolpato è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati  giusta  delibera adottata in pendenza del giudizio disciplinare dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in applicazione della sentenza n. 70 del 10.3.2025 della Corte Costituzionale)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  108/2025

Gestione non diligente di somme consegnate del cliente – Trattenimento di somme del cliente a  compensazione del proprio credito per compenso senza autorizzazione del cliente – Violazione dell’art. 30 CDF – Sussiste.

Incorre nella violazione deontologia degli artt. 9 e 30.2 CDF l’avvocato che si trattiene somme consegnategli dal cliente al fine di tentare una transazione con controparte, imputandole a compenso professionale, senza aver ottenuto l’espressa autorizzazione del cliente.  

Incorre nella violazione deontologica degli artt. 9 e 30.1 CDF l’avvocato che non gestisce con la dovuta diligenza e puntualità il denaro ricevuto dalla parte assistita, evitando di renderne sollecitamente conto alla stessa.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 5/2023

Determinazione dell’equa remunerazione  in  materia penale – Compenso extra a titolo di palmario o success fee –  Inclusione nel compenso complessivo. Richiesta di compenso elevato rispetto ai parametri ministeriali a fronte di prestazione particolarmente complessa – Violazione dell’art. 29 CDF – Insussistenza

Ai fini del giudizio di relazione con l’attività espletata utile al successivo giudizio di proporzionalità del compenso per gli effetti dell’art. 29, 4 ° comma CDF, la determinazione della misura della equa remunerazione spettante all’avvocato in materia penale deve comprendere anche il compenso extra, riconosciuto a titolo  di palmario o success fee per il buon risultato della pratica.

    Non viola il principio di correttezza e lealtà l’avvocato penalista che, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza assolutoria con formula piena da gravi reati, chieda, in accordo con il cliente, un compenso apparentemente elevato rispetto al solo criterio dei parametri ministeriali, allorché  per la complessità della prestazione, il valore e gli interessi personali ed economici in gioco, la qualità e quantità della prestazione, le questioni giuridiche e i  fatti trattati, la quantità della documentazione esaminata giustifichino un compenso extra in funzione del risultato raggiunto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 10/2023

Infermità fisica grave e irreversibile dell’incolpato – Analogia con la fattispecie prevista dall’art. 72 bis c.p.p. – Sussiste – Pronuncia di rito per incapacità processuale dell’incolpato.

Le infermità gravi, permanenti ed irreversibili di natura fisica, al pari di quelle di natura psichica, comportano un impedimento assoluto e permanente dell’incolpato a stare in giudizio ovvero a partecipare in modo attivo al procedimento che lo riguarda.  In tali casi, in applicazione analogica dell’art. 72 bis c.p.p., il procedimento sarà definito con decisione di rito per incapacità processuale irreversibile dell’incolpato. (Fattispecie relativa ad incolpato colpito da ictus ischemico grave, comportante dichiarata e documentata invalidità civile al 100%).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 2/2023

Dovere di informazione –  Assenza di prova certa dell’addebito – Principio del favor per l’incolpato – Responsabilità disciplinare – Non sussiste. Compensi professionali – Non manifesta sproporzione rispetto alla tariffa ministeriale – Violazione dell’art. 29 CDF – Non sussiste.

    In assenza della prova ragionevolmente certa dell’addebito contestato, nel caso specifico relativo al dovere d’informazione dell’assistito in relazione all’attività defensionale da espletare, deve escludersi una responsabilità di natura deontologica. Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.

   Non può essere considerato manifestamente sproporzionato il compenso richiesto quando lo stesso risulti in linea con i valori di tariffa ratione temporis vigenti.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 15/2023

Procedimento disciplinare – Rilevanza probatoria delle mere dichiarazioni dell’esponente – Non sufficienza. Procedimento disciplinare – Natura accusatoria – Onere della prova a carico del CDD – Necessità.

La responsabilità disciplinare non può essere fondata e misurata sul sospetto basato sulla semplice dichiarazione dell’esponente, essendo necessario il raggiungimento della prova del fatto addebitato (cfr. C.N.F. 21/11/2006 n. 119).

Poiché nel procedimento disciplinare l’onere di provare l’addebito incombe sul CDD procedente (cfr. C.N.F. 28/12/2005 n. 176), mancando agli atti la prova del mancato adempimento dell’incarico di cui l’attinto nega l’assunzione e mancando la prova altresì dell’assunzione degli incarichi riguardo ai quali l’esponente lamenta le mancate informazioni, la decisione disciplinare non potrà che statuire il proscioglimento dell’incolpato (cfr. C.N.F. 21/12/2005 n. 154).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 6/2023

Accordo fra avvocato e cliente sui compensi ex art. 2233 c.c.  – Superamento dei massimi – Valutazione di non manifesta sproporzione ai fini dell’art. 29 CDF – Necessità.

 Anche in presenza di un accordo sui compensi fra cliente ed avvocato, i compensi così pattuiti devono comunque superare la valutazione di non manifesta sproporzione. In questo caso la manifesta sproporzione dei compensi non potrà essere rapportata in sé al superamento anche netto dei massimi dei parametri di cui ai d.m. ministeriali, pur rimanendo questi ultimi un elemento utile alla valutazione. La sia pur piena validità civilistica dell’accordo sul compenso, anche se raggiunto a posteriori, sia esso di natura transattiva o meno, non esclude che il compenso così pattuito sia da sottoporsi alla valutazione della non manifesta sproporzione ai sensi dell’art. 29, 4 ° comma CDF, in quanto la norma deontologica risponde alla tutela di principi fondanti quali la probità, la dignità e la correttezza nell’esercizio della professione ed alla tutela dell’immagine stessa della professione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 11/2023