Archivi categoria: Decisioni del CDD Veneto Massime

Esercizio di attività stragiudiziale in costanza di sospensione amministrativa dall’attività professionale – violazione dell’art. 36 CDF – sussistenza

L’avvocato sospeso in via amministrativa dal COA di appartenenza non può svolgere nessuna attività di competenza esclusiva degli avvocati, non solo quella giudiziale, ma anche quella di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, se connesse all’attività giurisdizionale. L’invio di corrispondenza all’avvocato di controparte, da parte dell’avvocato sospeso, nonché la sua partecipazione ad incontri finalizzati a transigere bonariamente una causa civile in corso, costituiscono attività stragiudiziale inibita all’avvocato sospeso, a mente dell’art. 36 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 70/26

Mancata partecipazione del difensore all’udienza penale – Inadempimento al mandato – Sussiste.

Costituisce violazione dei doveri professionali di cui agli art. 9, 12 e 26 co. 3 del Codice Deontologico Forense la condotta dell’avvocato che, come difensore in un procedimento penale, omette di partecipare a più udienze senza addurre alcuna giustificazione, omettendo in tal modo il compimento di atti inerenti al mandato e trascurando gli interessi della parte assistita.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 66/2026

Mancata partecipazione a più udienze penali – Illecito disciplinare – Assenza di conseguenze negative per l’assistito – Irrilevanza.

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 26 codice deontologico forense il difensore che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 65/2026

Azione dell’avvocato contro il cliente per il pagamento del compenso – Previa rinuncia agli incarichi –Necessità – Sussiste – Fattispecie.

Viola il disposto dell’art 34 CDF l’avvocato che agisce contro il cliente per il  pagamento dei propri  compensi senza avere previamente rinunciato a tutti gli incarichi da quel cliente conferitigli, ancorché questi abbia a ciò prestato il proprio consenso. (Fattispecie  in cui l’avvocato, a garanzia del proprio credito al compenso professionale (al  momento non realizzabile a ragione della incapacità  del debitore a farvi  fronte) notificava decreto ingiuntivo e poi precetto nei confronti del cliente, iscrivendo  anche ipoteca sui suoi beni, senza tuttavia dismettere ogni incarico ricevuto)

  Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  28/2026  

Assunzione di incarico contro una parte già assistita – Nozione di “non estraneità” dell’incarico a quello espletato in precedenza (art. 68, 2° comma CDF) – Criteri valutativi.

Viola l’art. 68, 2 comma del CDF l’avvocato che assume un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza, tenuto conto dei sintomi di consonanza che si danno tra incarichi professionali messi a confronto alla luce dei generali doveri di probità, lealtà e correttezza che si impongono all’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale. Ne consegue che per identificare la “non estraneità” dell’incarico, occorre guardare le vicende fattuali e sostanziali affrontate dall’avvocato nell’esecuzione del suo incarico, a prescindere dallo specifico oggetto e titolo delle varie cause promosse, essendo i doveri di probità, lealtà e correttezza che devono guidare la condotta del professionista, consentendo di misurare quanto il nuovo incarico risulti sostanzialmente estraneo a quello precedente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 19/26

Omessa indicazione dei provvedimenti, anche di rigetto, già ottenuti –Violazione del dovere di verità – Sussiste.

Costituisce violazione dell’art. 50, co. 6, CDF il comportamento dell’avvocato che, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti uno stesso fatto, ometta di indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

(Nella fattispecie l’avvocato aveva radicato giudizio ordinario volto a rivendicare la proprietà di un bene omettendo di indicare, nell’atto introduttivo, che sullo stesso fatto oggetto di causa si era già pronunciato il medesimo Ufficio Giudiziario rigettando il ricorso   cautelare e, quindi, il relativo reclamo)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  25/2025

Mancata comparizione alle udienze penali senza giustificato motivo – Illecito disciplinare per violazione degli artt. 9, 10, 12, 26 comma 3, e 46, commi 1 e 2 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare, in particolare per la violazione del dovere di adempimento del mandato e del dovere di difesa nel processo, la condotta dell’avvocato che, assunto l’incarico di difendere un imputato in un processo penale, non partecipa alle relative udienze senza addurre alcun legittimo impedimento o giustificazione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 54/2024

Mancato pagamento del compenso al collega – Inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi – Violazione degli artt. 64 C.D.F. – Sussiste.

Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica (art. 64 cdf), oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva omesso di corrispondere il dovuto compenso al Collega  cui aveva conferito mandato per proporre impugnazione avverso due  pronunce del CDD, costringendolo, fallito il tentativo di conciliazione avanti il COA competente cui non aveva presenziato, a proporre un’azione monitoria e, conseguentemente, perdurando l’inadempimento, a promuovere procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 107/2025 

Omessa restituzione della documentazione al cliente – violazione dell’art. 33 CDF- Sussiste. Determinazione in concreto della sanzione disciplinare – Criteri – Aggravanti.

L’avvocato che ometta di restituire al cliente tutta la documentazione inerente il mandato, di cui sia venuto in possesso durante la vigenza dell’incarico professionale, incorre nell’illecito disciplinare di cui all’ 33 C.D.F.,  venendo altresì meno ai principi di lealtà, correttezza verità e diligenza.

Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare rilevano, ex art. 21 C.D.F., ai fini delle aggravanti previste dal successivo art. 22 , la gravità del fatto, il protrarsi della violazione e l’elevato grado della colpa, il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita  e dal cliente, il mancato riscontro delle richieste ricevute dal collega subentrato nella difesa, il comportamento anche processuale dell’incolpato precedente e successivo al fatto.

       Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.23/2025

Mancata presentazione del difensore dell’imputato a due udienze senza giustificato motivo – Violazione degli artt. 12 e 26, comma 3 CDF – Sussiste. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 12 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non si presenti per due udienze dibattimentali consecutive in un processo penale dove era difensore di fiducia dell’imputato e dovevano essere sentiti i testimoni, senza mai nominare alcun sostituto processuale, né fornire alcuna giustificazione delle sue assenze.

L’elevato grado di colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 112/2025