Esercizio di attività di difensore in periodo di sospensione amministrativa – Violazione degli artt. 9, 19 e 36 comma 1 C.D.F.  – Sussiste.

Lo svolgimento di attività professionale, quale difensore di fiducia dell’imputato, in pendenza del periodo di sospensione amministrativa comporta la violazione dell’art. 36 comma 1 CDF nonché dell’art. 9 c. 1 e 19 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2025