Incorre nella violazione deontologia degli artt. 9 e 30.2 CDF l’avvocato che si trattiene somme consegnategli dal cliente al fine di tentare una transazione con controparte, imputandole a compenso professionale, senza aver ottenuto l’espressa autorizzazione del cliente.
Incorre nella violazione deontologica degli artt. 9 e 30.1 CDF l’avvocato che non gestisce con la dovuta diligenza e puntualità il denaro ricevuto dalla parte assistita, evitando di renderne sollecitamente conto alla stessa.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 5/2023