Accordo fra avvocato e cliente sui compensi ex art. 2233 c.c.  – Superamento dei massimi – Valutazione di non manifesta sproporzione ai fini dell’art. 29 CDF – Necessità.

 Anche in presenza di un accordo sui compensi fra cliente ed avvocato, i compensi così pattuiti devono comunque superare la valutazione di non manifesta sproporzione. In questo caso la manifesta sproporzione dei compensi non potrà essere rapportata in sé al superamento anche netto dei massimi dei parametri di cui ai d.m. ministeriali, pur rimanendo questi ultimi un elemento utile alla valutazione. La sia pur piena validità civilistica dell’accordo sul compenso, anche se raggiunto a posteriori, sia esso di natura transattiva o meno, non esclude che il compenso così pattuito sia da sottoporsi alla valutazione della non manifesta sproporzione ai sensi dell’art. 29, 4 ° comma CDF, in quanto la norma deontologica risponde alla tutela di principi fondanti quali la probità, la dignità e la correttezza nell’esercizio della professione ed alla tutela dell’immagine stessa della professione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 11/2023