Archivi tag: cdf-31

Trattenimento somme ricevute dal cliente – mancato avviso – violazione artt. 9, 30 e 31 CDF – attenuazione sanzione – modesto importo – celerità restituzione

La sanzione prevista per la violazione commessa dall’avvocato che non mette immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa e che trattenga gli importi ricevuti a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute, nonché per il compenso liquidato, può essere attenuata rispetto alla previsione edittale, qualora l’importo trattenuto sia modesto e le tempistiche di restituzione delle somme indebitamente trattenute siano brevi (nel caso di specie la somma trattenuta era stata pari ad € 2.500 e restituita, a seguito della scoperta da parte della cliente, dopo 15 giorni attraverso un bonifico bancario).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2025

Fattura per spese di lite emessa a favore della controparte soccombente – Documento attinente all’esecuzione del mandato – Omessa consegna al proprio cliente – Violazione dell’art. 27 CDF – Sussiste. Trattenimento di somme versate da controparte a titolo di spese di lite – Mancata autorizzazione del cliente alla compensazione del compenso residuo – Violazione dell’art. 31 CDF – Sussiste.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, ricevendo dalla controparte soccombente il pagamento delle spese liquidate a suo carico in sentenza, non consegni al proprio cliente la copia della fattura emessa a favore della controparte attestante il pagamento ricevuto, benché il proprio assistito gli abbia richiesto la consegna della fattura emessa. Anche i documenti fiscali emessi a favore della controparte, infatti, fanno parte degli atti attinenti allo svolgimento del mandato professionale e, pertanto, devono essere dati in copia al proprio cliente se da questi richiesti.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, pur avendo già ricevuto dal proprio cliente il pagamento delle competenze per l’intero giudizio, trattiene le somme corrisposte a titolo di spese di soccombenza dalla controparte in esecuzione della sentenza, anziché consegnarle immediatamente al proprio cliente, deducendo la compensazione con il proprio credito residuo a titolo di compenso.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 1/2023