Archivi categoria: Decisioni del CDD Veneto Massime

Utilizzo di espressioni offensive o sconvenienti in atti nell’ambito del procedimento disciplinare innanzi al CDD – Violazione dell’art. 52 C.D.F. – Sussiste.

L’utilizzo di espressioni offensive o sconvenienti nei confronti dell’esponente nelle deduzioni depositate dall’attinto nell’ambito del procedimento disciplinare innanzi al CDD integra la violazione dell’art. 52 C.D.F.  (Fattispecie  in cui l’attinto, nelle proprie deduzioni difensive ex art. 50 comma 4 L.P., ha affermato che gli esponenti, difensori di controparte, si erano resi autori di alterazioni del bilancio societario nel tentativo di fuorviare il Giudice, chiamato a decidere sull’assegno di mantenimento).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 93/2024

Fattura per spese di lite emessa a favore della controparte soccombente – Documento attinente all’esecuzione del mandato – Omessa consegna al proprio cliente – Violazione dell’art. 27 CDF – Sussiste. Trattenimento di somme versate da controparte a titolo di spese di lite – Mancata autorizzazione del cliente alla compensazione del compenso residuo – Violazione dell’art. 31 CDF – Sussiste.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, ricevendo dalla controparte soccombente il pagamento delle spese liquidate a suo carico in sentenza, non consegni al proprio cliente la copia della fattura emessa a favore della controparte attestante il pagamento ricevuto, benché il proprio assistito gli abbia richiesto la consegna della fattura emessa. Anche i documenti fiscali emessi a favore della controparte, infatti, fanno parte degli atti attinenti allo svolgimento del mandato professionale e, pertanto, devono essere dati in copia al proprio cliente se da questi richiesti.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, pur avendo già ricevuto dal proprio cliente il pagamento delle competenze per l’intero giudizio, trattiene le somme corrisposte a titolo di spese di soccombenza dalla controparte in esecuzione della sentenza, anziché consegnarle immediatamente al proprio cliente, deducendo la compensazione con il proprio credito residuo a titolo di compenso.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 1/2023