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Mancata informazione del cliente sullo svolgimento del mandato ed omessa restituzione documenti – Violazione degli artt. 9, comma 1 e 27, comma 6 C.D.F. –  Sussiste. Valutazione delle attenuanti ai fini della sanzione – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di diligenza, lealtà e correttezza di cui all’art. 9, c. 1, CDF, nonché di informazione sullo svolgimento del mandato e di consegna di documenti relativi alla sua esecuzione, ai sensi dell’art. 27, c. 6, CDF, la mancata comunicazione al proprio assistito del provvedimento di rigetto del ricorso giudiziale attivato per conto dello stesso, oltreché dell’obbligo ivi stabilito di rifondere le spese di lite alla controparte, con conseguente notifica di atto di precetto da parte di quest’ultima, al pari dell’omessa consegna, pur richiesto, di copia dei documenti allegati agli atti processuali avversari. 

   La resipiscenza dell’incolpato, la riparazione del danno provocato attraverso la restituzione all’assistito, d’intesa con quest’ultimo, di parte del compenso ricevuto per l’attività oggetto del mandato, l’essersi reso l’incolpato parte attiva nel mitigare ulteriormente il pregiudizio subito dall’assistito e l’assenza di precedenti disciplinari, sono circostanze idonee per l’attenuazione della sanzione disciplinare rispetto a quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  33/2025

Rapporti coi terzi ed obbligazioni assunte nei confronti dei terzi –  Omessa consegna dei beni pignorati al custode –  Violazione degli artt. 63 e 64 C.D.F. – Sussistenza.

Integra violazione del principio generale di cui all’art. 9, comma 2, C.D.F., segnatamente per inosservanza dei canoni di probità, dignità e decoro, anche al di fuori dell’attività professionale, nonché dei rapporti con i terzi (art. 63 C.D.F.) e dell’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 64 C.D.F.), la condotta dell’avvocato che, dopo aver subito un pignoramento di due autovetture e tre motocicli di sua proprietà, non consegna i beni al custode nominato asserendo – senza fornire prova documentale – di averli rivenduti a terzi nel corso della procedura esecutiva a prezzo di ferro vecchio. La gravità dell’illecito è in re ipsa in quanto tale  comportamento integra, altresì, il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nella fattispecie di cui all’art. 388, comma 5, c.p.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 40/2025

Plurimi fatti penalmente rilevanti commessi dall’avvocato al di fuori dell’attività professionale – Violazione dell’art. 9, comma 2 C.D.F – Sussiste – Fattispecie. Sanzione – Condotte riparative – Rilevanza.

L’avvocato coinvolto in un procedimento penale per condotte poste in essere al di fuori dell’attività professionale viola gravemente i doveri deontologici di probità, dignità e decoro previsti dall’art. 9 comma 2 C.D.F., denotando spregio per i valori fondamentali della professione forense e compromettendo l’immagine della categoria. (Fattispecie in cui i fatti di penale rilevanza sono costituiti da atti persecutori e molestie da parte dell’avvocato verso l’ex coniuge) Nel comminare la  sanzione disciplinare proporzionata alla gravità oggettiva dei fatti e alla necessità di tutelare la dignità della professione assume rilievo attenuante il successivo comportamento positivo dell’incolpato verso la persona offesa dal reato, manifestato sia attraverso il riconoscimento delle proprie responsabilità e il dichiarato pentimento, sia il risarcimento del danno.

 Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 22/2025

Rapporto di colleganza – Dovere di correttezza, lealtà  e diligenza  –  Violazioni degli artt. 9, 12 e 46 cc.1 e 5  C.D.F. –  Sussistono.

Viola i  doveri di correttezza, lealtà  e diligenza,  oltreché  di collaborazione nel rapporto di colleganza, l’avvocato che ottenga un decreto ingiuntivo a favore della propria assistita ed ometta di rispondere al collega che assiste controparte, che aveva richiesto un contatto sia con mail che con Pec per comporre la vicenda. (Fattispecie in cui l’avvocato dell’ex moglie ha ignorato non solo la richiesta di contatto, ma anche la proposta formulata dall’avvocato dell’ex marito di pagamento rateale di quanto dovuto, date le condizioni economiche del proprio assistito, nonché una eventuale modifica della convenzione sottoscritta dalle parti per  regolamentare  i rapporti di fine convivenza in ordine alla contribuzione agli obblighi di mantenimento dei figli minori e spese straordinarie

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 26/2025

Mancata restituzione di somme di denaro detenute a titolo di deposito fiduciario –    Occultamento delle stesse mediante versamento su diversi conti correnti –  Violazioni del dovere di correttezza e probità, di diligenza, di adempimento del mandato e delle istruzioni ricevute – Sussistono.

L’avvocato che, anziché attenersi alle istruzioni ricevute e restituire al cliente le somme di denaro di cui è depositario a titolo fiduciario, dapprima le trattiene e poi le occulta, versandole addirittura su conti correnti di soggetti diversi dal proprio cliente, pone in essere un comportamento scorretto ed improbo, inadempiente rispetto al mandato ricevuto, in violazione degli artt. 9, 10, 12 e 30, 4° comma C.D.F.  

       Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 42 /2025

Falsificazione di documenti – Violazione degli artt. 9 e 50, 1° e 4° comma C.D.F.  – Sussiste. Accertamento conseguente a sentenza penale  definitiva di condanna – Principio del “Ne bis in idem” – Applicabilità – Esclusione.

L’avvocato che falsifica documenti pone in essere una condotta illecita con effetti permanenti in violazione degli artt. 9 e 50, commi 1 e 4 C.D.F. connotata da particolare gravità. (Fattispecie in cui l’avvocato ha falsificato documentazione dell’Agenzia delle Entrate simulando un pignoramento presso terzi a suo carico, che gli avrebbe impedito di restituire le somme indebitamente trattenute, atto disconosciuto dall’ente pubblico).Il principio del “ne bis in idem” non è applicabile, in quanto trattasi di principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  27 / 2025

Procedimento disciplinare – Esposto – Utilizzabilità – Condizioni. Procedimento disciplinare – Indagini penali – Utilizzabilità. Utilizzo di documenti o prove attestanti fatti ideologicamente falsi – Violazione dell’art. 50 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie. Attività finalizzata alla realizzazione di negozi simulati necessari per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi – Violazione dell’art. 23, comma 5 C.D.F. – Sussiste –  Fattispecie. Consulenza finalizzata ad atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti – Violazione dell’art. 23,  comma 6 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie.

    Nel procedimento disciplinare l’esposto è utilizzabile quando l’esponente, pur essendo stato citato, non è comparso o quando, dopo aver disposto ricerche anagrafiche, è risultato irreperibile.

      Sono utilizzabili nel procedimento disciplinare gli elementi probatori provenienti dalle indagini preliminari svolte nel procedimento penale, acquisite al fascicolo del procedimento disciplinare. Sono liberamente valutabili, nel contesto delle risultanze istruttorie ed alla luce delle stesse, anche le intercettazioni di telefonate trascritte dalla polizia giudiziaria, o riportate per riassunto, contenute nelle notizie di reato o annotazioni di indagine, anche se non ancora assoggettate alla trascrizione integrale di cui all’art. 268 comma VII c.p.p., necessaria per l’utilizzo nel dibattimento penale.

     Costituisce violazione del dovere di verità ai sensi dell’art. 50 C.D.F. l’utilizzo in pratiche amministrative di atti o documenti attestanti fatti ideologicamente falsi allorché l’avvocato ne sia consapevole. (Fattispecie relativa a contratti di lavoro subordinato meramente apparenti ed unicamente finalizzati a permettere la regolarizzazione del cittadino straniero.)

      Costituisce violazione dell’art. 23, comma V C.D.F. la condotta dell’avvocato che, consapevolmente, collabora ad apprestare la documentazione necessaria per la formazione di atti fittizi, in quanto attività finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. (Fattispecie in cui l’avvocato ha prestato la propria attività per la contrazione di matrimonio fittizio, consapevole del fatto che si sarebbe trattato di matrimonio meramente apparente e convivenza simulata per breve tempo al solo fine di permettere la regolarizzazione e l’ottenimento di permesso di soggiorno del coniuge straniero.)

     Costituisce violazione disciplinare ai sensi dell’art. 23 comma VI C.D.F. la condotta dell’avvocato che fornisce consulenza per l’ottenimento di provvedimenti mediante la formazione di atti fittizi, in quanto attività tesa a suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti. (Fattispecie in cui l’avvocato ha suggerito al cliente di contrarre matrimonio fittizio, consapevole del fatto che si sarebbe trattato di matrimonio meramente apparente e convivenza simulata per breve tempo al solo fine di permettere la regolarizzazione e l’ottenimento di permesso di soggiorno del coniuge straniero.)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 46/ 2025

Avvocato – Dovere di lealtà e correttezza – Prospettazione di rinuncia ad azione penale in cambio di condizioni transattive più favorevoli – Illiceità deontologica – Sussiste.

       Integra violazione dell’art. 9 CDF il comportamento dell’avvocato che, nel corso di una controversia civile, invii al collega della controparte una comunicazione nella quale la rinuncia del proprio assistito a presentare denuncia penale nei confronti di un testimone venga prospettata come condizionata all’accettazione di una transazione a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle già formalizzate in udienza. Tale condotta, pur non caratterizzata da espressioni offensive né da intenti vessatori e posta in un’ottica di definizione bonaria della lite, risulta contraria ai doveri di lealtà e correttezza, in quanto idonea a compromettere l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato quale professionista leale e corretto nei confronti non solo della parte assistita, ma anche della controparte e dei terzi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 49/2025

Richiesta a controparte di rifusione di spese legali manifestamente sproporzionate – Violazione dell’art. 29, 4 ° comma C.D.F. – Sussiste. Fatto lieve e scusabile – Criteri di valutazione.

     Integra la violazione dell’art. 9, comma 1, C.D.F. la richiesta, rivolta alla controparte nell’ambito di una diffida stragiudiziale, di rifusione delle spese legali in misura manifestamente sproporzionata rispetto all’attività svolta e ai parametri normativi, non essendo opponibile alla parte avversa il patto di compenso stipulato tra l’avvocato e il proprio cliente.

    Tale violazione, tuttavia, può ritenersi lieve e scusabile e giustificare l’applicazione del richiamo verbale, ove la richiesta resti confinata alla fase stragiudiziale e non seguita da ulteriori iniziative concretamente pregiudizievoli per la controparte.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 53/2025

Difesa del debitore in procedura giudiziaria a cui partecipa un creditore ex cliente – Conflitto di interessi – Sussiste.

Viola l’art. 24, 3° comma C.D.F. l’avvocato che, dopo aver assunto l’incarico difensivo di un creditore nei confronti del proprio debitore, difende quest’ultimo in un procedimento a cui partecipa, tra gli altri creditori, il suo ex cliente, concretandosi in tale caso un conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3° C.D.F., ancorché privo del carattere dell’attualità. (Fattispecie in cui l’avvocato, che aveva assistito in una mediazione il creditore di una società, assume poi la difesa della società debitrice in una procedura prefallimentare che vede, tra i creditori istanti, il suo ex cliente).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 6/2024