Integra la violazione dell’art. 9, comma 1, C.D.F. la richiesta, rivolta alla controparte nell’ambito di una diffida stragiudiziale, di rifusione delle spese legali in misura manifestamente sproporzionata rispetto all’attività svolta e ai parametri normativi, non essendo opponibile alla parte avversa il patto di compenso stipulato tra l’avvocato e il proprio cliente.
Tale violazione, tuttavia, può ritenersi lieve e scusabile e giustificare l’applicazione del richiamo verbale, ove la richiesta resti confinata alla fase stragiudiziale e non seguita da ulteriori iniziative concretamente pregiudizievoli per la controparte.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 53/2025