Viola l’art. 24, 3° comma C.D.F. l’avvocato che, dopo aver assunto l’incarico difensivo di un creditore nei confronti del proprio debitore, difende quest’ultimo in un procedimento a cui partecipa, tra gli altri creditori, il suo ex cliente, concretandosi in tale caso un conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3° C.D.F., ancorché privo del carattere dell’attualità. (Fattispecie in cui l’avvocato, che aveva assistito in una mediazione il creditore di una società, assume poi la difesa della società debitrice in una procedura prefallimentare che vede, tra i creditori istanti, il suo ex cliente).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 6/2024