Rapporti coi terzi ed obbligazioni assunte nei confronti dei terzi –  Omessa consegna dei beni pignorati al custode –  Violazione degli artt. 63 e 64 C.D.F. – Sussistenza.

Integra violazione del principio generale di cui all’art. 9, comma 2, C.D.F., segnatamente per inosservanza dei canoni di probità, dignità e decoro, anche al di fuori dell’attività professionale, nonché dei rapporti con i terzi (art. 63 C.D.F.) e dell’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 64 C.D.F.), la condotta dell’avvocato che, dopo aver subito un pignoramento di due autovetture e tre motocicli di sua proprietà, non consegna i beni al custode nominato asserendo – senza fornire prova documentale – di averli rivenduti a terzi nel corso della procedura esecutiva a prezzo di ferro vecchio. La gravità dell’illecito è in re ipsa in quanto tale  comportamento integra, altresì, il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nella fattispecie di cui all’art. 388, comma 5, c.p.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 40/2025