Costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità, correttezza e dignità di cui all’art. 9 del CDF, nonché violazione dell’art. 64, comma 1 CDF, il comportamento dell’avvocato che ometta di adempiere ad una obbligazione nascente da una sentenza civile.
L’elevato grado di colpa, la reiterazione della condotta omissiva, il pregiudizio arrecato all’esponente – già suo assistito – la lesione dell’immagine della categoria forense costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore la condotta dell’incolpato e ad applicare la sanzione nel massimo edittale in applicazione dell’art. 21 CDF.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 136/26