Archivi tag: cdf-64

Mancato adempimento a obbligazione – violazione degli articoli 9 e 64, comma 1 CDF – SUSSISTE

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità, correttezza e dignità di cui all’art. 9 del CDF, nonché violazione dell’art. 64, comma 1  CDF, il comportamento dell’avvocato che ometta di adempiere ad una obbligazione nascente da una sentenza civile.

L’elevato grado di colpa, la reiterazione della condotta omissiva, il pregiudizio arrecato all’esponente – già suo assistito – la lesione dell’immagine della categoria forense costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore la condotta dell’incolpato e ad applicare la sanzione nel massimo edittale in applicazione dell’art. 21 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  136/26

Mancato pagamento del compenso al collega – Inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi – Violazione degli artt. 64 C.D.F. – Sussiste.

Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica (art. 64 cdf), oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva omesso di corrispondere il dovuto compenso al Collega  cui aveva conferito mandato per proporre impugnazione avverso due  pronunce del CDD, costringendolo, fallito il tentativo di conciliazione avanti il COA competente cui non aveva presenziato, a proporre un’azione monitoria e, conseguentemente, perdurando l’inadempimento, a promuovere procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 107/2025 

Rapporti con i terzi – Obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Violazione degli artt. 9, 63 e 64 del CDF – Sussiste. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e diligenza di cui all’art. 9 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi degli artt. 63 comma 1 e 64 comma 1 CDF,  il comportamento dell’avvocato che incassa dalla propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, somme di danaro e non le devolve al proprio cliente, cui aveva arrecato un danno, accertato giudizialmente in via definitiva.

L’elevato grado della colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 49/ 2024

Gestione di denaro altrui – Mancata consegna del denaro al cliente – Adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del terzi –  Responsabilità disciplinare – Sussiste – Dosimetria della sanzione – Criteri – Aggravanti.

L’avvocato che, nell’ambito del mandato assunto, riceve il pagamento dell’importo precettato e lo incassa, senza consegnare il dovuto al proprio cliente, nonostante la diffida ricevuta, commette grave infrazione disciplinare. La condotta successiva alla commissione dell’illecito accertato, qualora contraria ai doveri di lealtà, probità, correttezza, fedeltà, dignità e decoro, e la presenza di precedenti specifici, costituiscono circostanze da valutarsi ai fini dell’aggravamento della sanzione. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva poi rilasciato in favore del cliente un pagherò cambiario dell’importo corrispondente alla somma incassata e non riversata al cliente, titolo poi protestato)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 35/2024

Rapporti coi terzi ed obbligazioni assunte nei confronti dei terzi –  Omessa consegna dei beni pignorati al custode –  Violazione degli artt. 63 e 64 C.D.F. – Sussistenza.

Integra violazione del principio generale di cui all’art. 9, comma 2, C.D.F., segnatamente per inosservanza dei canoni di probità, dignità e decoro, anche al di fuori dell’attività professionale, nonché dei rapporti con i terzi (art. 63 C.D.F.) e dell’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 64 C.D.F.), la condotta dell’avvocato che, dopo aver subito un pignoramento di due autovetture e tre motocicli di sua proprietà, non consegna i beni al custode nominato asserendo – senza fornire prova documentale – di averli rivenduti a terzi nel corso della procedura esecutiva a prezzo di ferro vecchio. La gravità dell’illecito è in re ipsa in quanto tale  comportamento integra, altresì, il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nella fattispecie di cui all’art. 388, comma 5, c.p.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 40/2025