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Procedimento disciplinare – Esposto – Utilizzabilità – Condizioni. Procedimento disciplinare – Indagini penali – Utilizzabilità. Utilizzo di documenti o prove attestanti fatti ideologicamente falsi – Violazione dell’art. 50 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie. Attività finalizzata alla realizzazione di negozi simulati necessari per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi – Violazione dell’art. 23, comma 5 C.D.F. – Sussiste –  Fattispecie. Consulenza finalizzata ad atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti – Violazione dell’art. 23,  comma 6 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie.

    Nel procedimento disciplinare l’esposto è utilizzabile quando l’esponente, pur essendo stato citato, non è comparso o quando, dopo aver disposto ricerche anagrafiche, è risultato irreperibile.

      Sono utilizzabili nel procedimento disciplinare gli elementi probatori provenienti dalle indagini preliminari svolte nel procedimento penale, acquisite al fascicolo del procedimento disciplinare. Sono liberamente valutabili, nel contesto delle risultanze istruttorie ed alla luce delle stesse, anche le intercettazioni di telefonate trascritte dalla polizia giudiziaria, o riportate per riassunto, contenute nelle notizie di reato o annotazioni di indagine, anche se non ancora assoggettate alla trascrizione integrale di cui all’art. 268 comma VII c.p.p., necessaria per l’utilizzo nel dibattimento penale.

     Costituisce violazione del dovere di verità ai sensi dell’art. 50 C.D.F. l’utilizzo in pratiche amministrative di atti o documenti attestanti fatti ideologicamente falsi allorché l’avvocato ne sia consapevole. (Fattispecie relativa a contratti di lavoro subordinato meramente apparenti ed unicamente finalizzati a permettere la regolarizzazione del cittadino straniero.)

      Costituisce violazione dell’art. 23, comma V C.D.F. la condotta dell’avvocato che, consapevolmente, collabora ad apprestare la documentazione necessaria per la formazione di atti fittizi, in quanto attività finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. (Fattispecie in cui l’avvocato ha prestato la propria attività per la contrazione di matrimonio fittizio, consapevole del fatto che si sarebbe trattato di matrimonio meramente apparente e convivenza simulata per breve tempo al solo fine di permettere la regolarizzazione e l’ottenimento di permesso di soggiorno del coniuge straniero.)

     Costituisce violazione disciplinare ai sensi dell’art. 23 comma VI C.D.F. la condotta dell’avvocato che fornisce consulenza per l’ottenimento di provvedimenti mediante la formazione di atti fittizi, in quanto attività tesa a suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti. (Fattispecie in cui l’avvocato ha suggerito al cliente di contrarre matrimonio fittizio, consapevole del fatto che si sarebbe trattato di matrimonio meramente apparente e convivenza simulata per breve tempo al solo fine di permettere la regolarizzazione e l’ottenimento di permesso di soggiorno del coniuge straniero.)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 46/ 2025