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Gestione di denaro altrui – Mancata consegna del denaro al cliente – Adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del terzi –  Responsabilità disciplinare – Sussiste – Dosimetria della sanzione – Criteri – Aggravanti.

L’avvocato che, nell’ambito del mandato assunto, riceve il pagamento dell’importo precettato e lo incassa, senza consegnare il dovuto al proprio cliente, nonostante la diffida ricevuta, commette grave infrazione disciplinare. La condotta successiva alla commissione dell’illecito accertato, qualora contraria ai doveri di lealtà, probità, correttezza, fedeltà, dignità e decoro, e la presenza di precedenti specifici, costituiscono circostanze da valutarsi ai fini dell’aggravamento della sanzione. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva poi rilasciato in favore del cliente un pagherò cambiario dell’importo corrispondente alla somma incassata e non riversata al cliente, titolo poi protestato)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 35/2024

Omessa o ritardata restituzione al cliente di compensi versati in eccedenza – Violazione dell’art. 9 C.D.F. – Sussiste. Criteri di valutazione dell’infrazione – Fatto lieve e scusabile.

Poiché l’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura relativamente solo alle somme che siano riferibili a compensi per prestazioni professionali effettivamente erogate, costituisce violazione dell’art. 9 co.1 CDF, sotto il profilo della mancanza di correttezza, diligenza e probità, l’avere restituito al cliente somme di sua pertinenza con ritardo e solo dopo la revoca del mandato. L’infrazione può considerarsi lieve, in quanto l’importo è stato restituito, con ritardo ma a semplice richiesta del cliente, mediante bonifico effettuato subito dopo la telefonata  dell’esponente, e scusabile in quanto non è stato arrecato alcun danno patrimoniale evidente al cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 46/2024

Omessa restituzione di somma eccedente l’importo liquidato dal Giudice a titolo di spese legali – Omesso riscontro alla diffida a restituire – Violazione del dovere di probità e correttezza – Sussiste. Omessa motivata risposta alla richiesta di restituzione somma asseritamente trattenuta illegittimamente – Esiguità dell’importo in contestazione – Obiettiva difficoltà interpretativa del fatto giuridico – Presupposto per il richiamo verbale – Sussiste.

Viola i doveri di lealtà, probità e correttezza – previsti dall’art. 9 comma 1 del CDF – l’avvocato che, richiesto da un collega di restituire l’importo a titolo di spese legali asseritamente incassato in eccesso rispetto a quello liquidato dal Giudice, ometta di rispondere e di fornire qualunque motivazione in merito alla scelta di non restituire la somma pretesa in restituzione, a prescindere dalla legittimità della pretesa. L’esiguità dell’importo in contestazione, l’obiettiva difficoltà interpretativa del provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese e la successiva inerzia del presunto danneggiato sono circostanze che rendono lieve e scusabile la condotta dell’avvocato che abbia omesso di fornire giustificazioni circa l’incasso da parte sua di spese legali in misura asseritamente superiore al dovuto, autorizzando così l’applicazione del richiamo verbale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 47/2024.

Mancata partecipazione ad un’udienza civile di discussione – Violazione dell’art. 26, comma 3 C.D.F. – Sussiste. Mancata comunicazione alla parte dell’esito di un giudizio  – Violazione dell’art. 27, comma 6 C.D.F. – Sussiste.

La mancata partecipazione all’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c da parte del legale senza giustificato motivo e senza la presenza di un sostituto, comporta la violazione disciplinare di cui all’art. 26 comma 3 C.D.F.  La mancata comunicazione alla parte assistita dell’esito di un’udienza di discussione comporta la violazione disciplinare prevista dall’art. 27 comma 6 C.D.F.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2025

Pubblicazione su Facebook di frasi denigratorie di collega ed enfatizzanti – Illecito di evento – Individuazione locus commissi delicti – Applicabilità dell’art. 8 c.p.p. Pubblicazione su social media di frasi denigratorie rispetto alla difesa di altro collega – Mancata indicazione del nome del collega – Violazione degli artt. 19 e 42 C.D.F. – Non sussiste. Pubblicazione su social media di informazioni comparative e suggestive – Violazione degli artt. 9 e 35 C.D.F. – Sussiste – Fattispecie. Pubblicazione su Facebook del nominativo di proprio assistito – Violazione degli artt. 35 e 57 C.D.F. – Sussiste.

In caso di pubblicazione su social media (nella specie Facebook) di frasi denigratorie di collega e di enfatizzazione della propria abilità professionale, il locus commissi delicti è da individuarsi nel luogo di verificazione dell’evento, in applicazione dell’art. 8 c.p.p. La mancata individuazione del collega denigrato con un post pubblicato su social media (nella specie Facebook) impedisce di ritenere integrato l’elemento soggettivo dell’illecito punito dagli artt. 19 e 42 C.D.F.. La pubblicazione su social media di informazioni comparative, enfatizzanti e suggestive costituisce violazione degli artt. 35 comma 2 e 57 comma 1 C.D.F. (Fattispecie in cui l’incolpato, subentrato nella difesa ad altro collega, aveva pubblicato su Facebook un post dal seguente contenuto “la precedente difesa …. aveva davvero sottovalutato il problema specifico di questo processo… Non avete neanche la più vaga idea di quanto sia stato tecnicamente difficile contrastare questa nuova categoria di osservazione scientifica… Quindi uno (il nostro studio legale) contro due (pubblica accusa e giudice); eppure, siamo riusciti a far assolvere F.M..” La pubblicazione su social media del nome del proprio assistito, benché con il consenso di quest’ultimo e senza alcuna ragione per esigenze di difesa, costituisce violazione dell’art. 35 comma 8 C.D.F..

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 12/ 2025

Difensore d’ufficio – Svolgimento attività  difensiva non necessaria –  Violazione art. 9 comma 4 C.D.F. – Sussiste. Richiesta compenso proporzionato per attività non necessaria – Violazione  art 29, comma 4 C.D.F. – Non sussiste.

Viola i doveri di lealtà e correttezza (art. 9 CDF) il difensore di ufficio che, senza attendere comunicazione della nomina di difensore di fiducia (pure pervenuta in  un tempo congruo pari a 7/10 giorni) ed in assenza di ragioni di urgenza, svolge attività difensiva (nel caso di specie copia  degli atti e studio degli stessi) avendo ricevuto avviso di conclusioni  indagini preliminari  ex art 415 bis c.p.p.,  avviso non ancora notificato  alla persona indagata. (Fattispecie in cuiil difensore di ufficio aveva acquisito presso la segreteria della Procura della Repubblica copia degli atti, comunicando all’assistita il suo intervento, inviandole copia        dell’avviso ex 415 bis c.p.p. notificato solo al difensore ma non ancora all’assistita, suggerendo urgenti iniziative procedimentali,  il tutto in un lasso di tempo brevissimo)Non viola l’art 29, 4° comma C.D.F., l’avvocato che chieda un compenso proporzionato rispetto ad attività professionale effettivamente svolta, ma non necessaria e dovuta come difensore di ufficio, nel caso  in cui la notula sia comunque formata in misura congrua rispetto ai parametri indicati.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.15/2025

Omessa informativa alla Collega – Violazione degli artt. 9 e 19 CDF – Sussiste. Espressione di apprezzamenti denigratori nei confronti di una Collega – Violazione dell’art. 42, comma 1 CDF – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi degli articoli 9 e 19 C.D.F l’aver omesso di fornire tempestive ed adeguate spiegazioni ad una Collega in ragione del fatto di essersi intrattenuto con un mediatore nel proprio studio, nello stesso giorno ed alla stessa ora previsti per l’incontro di mediazione, con ciò violando i doveri di probità, decoro, lealtà e correttezza previsti dalle richiamate norme.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 42, comma 1 C.D.F. l’avere espresso apprezzamenti denigratori nei confronti di una Collega mediante comunicazione scritta, potendosi individuare nel contenuto dello scritto il carattere denigratorio dei termini utilizzati (“sceneggiata di tipo napoletano”, “Grazie a Dio lo studio è abbastanza ampio da assorbire queste stravaganze”, “ridicolo il fatto che la Collega alle ore 12,00 dovesse essere non so dove”).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 31/2025

Omesso espletamento del mandato ricevuto e false informazioni all’assistito – Violazione degli artt. 9, comma 1°, 10, 11, 12, 26 comma 3 e 27, comma 6 C.D.F. – Sussistenza. Omessa consegna alla parte assistita ed al nuovo difensore di atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato – Violazione dell’art. 33, comma 1 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce violazione dei doveri di diligenza, lealtà, fedeltà e correttezza, di cui agli artt. 9, c. 1, 10, 11 e 12 CDF, nonché dei doveri previsti dagli artt. 26, c. 3, e 27, c. 6, CDF, l’omessa esecuzione di atti inerenti il mandato professionale ricevuto senza alcuna giustificazione e fornendo all’assistito false informazioni riguardo l’esecuzione dell’incarico, trascurando gli interessi del medesimo ed arrecandogli pregiudizio. (Fattispecie relativa alla mancata instaurazione di una procedura giudiziale di sfratto per finita locazione immobiliare, che ha cagionato al cliente pregiudizio dato dal ritardato recupero del possesso dell’immobile e solo grazie al subentro di nuovo difensore)

     Costituisce violazione del dovere deontologico di cui all’art. 33, c. 1, C.D.F. l’omessa e/o incompleta restituzione all’assistito oltreché, dopo l’intervenuta revoca del mandato professionale, al nuovo difensore di quest’ultimo, di atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso, nonostante reiterate e formali richieste in tal senso, al pari della trasmissione di bozze di atti processuali incompleti e/o riportanti dati inveritieri.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2025

Mancata presenza del difensore di fiducia nell’orario fissato per l’udienza penale con rito direttissimo – Giustificazioni  pervenute in ritardo – Responsabilità – Sussiste.

Costituisce comportamento negligente la mancata puntuale partecipazione all’udienza penale a causa di concomitanti impegni in altre udienze. (Fattispecie in cui si trattava di udienza con rito direttissimo) Il tardivo invio alla cancelleria a mezzo e-mail della motivazione del ritardo con le richieste processuali non costituisce una causa di giustificazione, ma soltanto una delle circostanze valutabili in sede disciplinare nell’ambito della scelta della sanzione.

     Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 20/2025