Costituisce violazione dei doveri di diligenza, lealtà e correttezza di cui all’art. 9, c. 1, CDF, nonché di informazione sullo svolgimento del mandato e di consegna di documenti relativi alla sua esecuzione, ai sensi dell’art. 27, c. 6, CDF, la mancata comunicazione al proprio assistito del provvedimento di rigetto del ricorso giudiziale attivato per conto dello stesso, oltreché dell’obbligo ivi stabilito di rifondere le spese di lite alla controparte, con conseguente notifica di atto di precetto da parte di quest’ultima, al pari dell’omessa consegna, pur richiesto, di copia dei documenti allegati agli atti processuali avversari.
La resipiscenza dell’incolpato, la riparazione del danno provocato attraverso la restituzione all’assistito, d’intesa con quest’ultimo, di parte del compenso ricevuto per l’attività oggetto del mandato, l’essersi reso l’incolpato parte attiva nel mitigare ulteriormente il pregiudizio subito dall’assistito e l’assenza di precedenti disciplinari, sono circostanze idonee per l’attenuazione della sanzione disciplinare rispetto a quella prevista in via edittale dalla norma violata.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 33/2025