Avvocato – Dovere di lealtà e correttezza – Prospettazione di rinuncia ad azione penale in cambio di condizioni transattive più favorevoli – Illiceità deontologica – Sussiste.

       Integra violazione dell’art. 9 CDF il comportamento dell’avvocato che, nel corso di una controversia civile, invii al collega della controparte una comunicazione nella quale la rinuncia del proprio assistito a presentare denuncia penale nei confronti di un testimone venga prospettata come condizionata all’accettazione di una transazione a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle già formalizzate in udienza. Tale condotta, pur non caratterizzata da espressioni offensive né da intenti vessatori e posta in un’ottica di definizione bonaria della lite, risulta contraria ai doveri di lealtà e correttezza, in quanto idonea a compromettere l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato quale professionista leale e corretto nei confronti non solo della parte assistita, ma anche della controparte e dei terzi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 49/2025