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Divieto di intrattenere rapporti economici e patrimoniali col cliente – Violazione dell’art. 23, 3° comma CDF – Possibili condizionamenti sul rapporto professionale – Sussiste.

Sussiste la violazione dell’art. 23, 3 ° comma CDF nella condotta dell’avvocato che, dopo avere ricevuto l’incarico, si faccia sottoscrivere dal cliente una fideiussione per un credito dal medesimo vantato verso altro soggetto economico di cui si ritiene far parte anche il cliente, specie se viene chiesta la sottoscrizione nelle more della partecipazione all’udienza di comparizione delle parti nell’ambito di un procedimento estraneo al credito vantato, suscitando un potenziale nocumento al rapporto professionale in essere, laddove il cliente possa temere una rinuncia al mandato in caso di rifiuto della sottoscrizione (Cfr. Remo Danovi, Il codice deontologico forense, Milano 2006, p. 519 e ss).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 48/2023

Accettazione di incarichi professionali durante il periodo di sospensione disciplinare – Violazione degli artt. 5, 9 e 10 CDF – Sussiste. Trattenimento di somme in violazione delle istruzioni ricevute dal cliente – Mancata messa a disposizione di somme riscosse da controparte – Violazione dell’art. 30 CDF – Sussiste.    Violazione dell’art. 30 CDF – Natura permanente.  Sanzione – Pluralità di condotte – Grave pregiudizio economico arrecato ai clienti – Circostanze aggravanti – Sussistono.

L’accettazione e lo svolgimento di incarichi professionali durante il periodo di sospensione disciplinare costituisce violazione dell’art. 5, 9, 10 CDF.

L’omessa restituzione di somme depositate dal cliente e indebitamente trattenute in violazione delle istruzioni ricevute nonché la mancata messa a disposizione della parte assistita di somme riscosse per conto di questa, senza peraltro rendergliene conto, integrano violazioni degli articoli 9, 10, 30 commi 1 e 4 CDF.

Tali illeciti disciplinari hanno natura permanente.

La reiterazione degli illeciti (in parte commessi durante il periodo di sospensione disciplinare), la gravità del pregiudizio anche economico arrecato ai clienti,  l’intensità del dolo, la rilevante ed irreparabile compromissione dell’immagine della professione forense costituiscono circostanze aggravanti che, in difetto di circostanze attenuanti diverse da modesti risarcimenti e una condotta processuale lineare, devono ritenersi prevalenti ai fini della dosimetria della sanzione.

  Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.61/2023

Omesso avvio della causa civile – Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente – Violazione degli artt. 9,12, 26 e 27, c. 6 CDF – Sussiste.

Costituisce grave inadempimento al mandato (art. 26 CDF) nonché violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 CDF) e di diligenza (art.12 CDF), il comportamento dell’avvocato che, per trascuratezza inescusabile e rilevante degli interessi del cliente, abbia omesso di svolgere l’attività professionale richiesta e dovuta.

Il comportamento dell’avvocato che ometta riferire sullo svolgimento del mandato ricevuto, anzi fornendo al cliente false rassicurazioni circa l’esecuzione dello stesso Costituisce violazione dell’art. 27, comma 6 C.D.F.

(Nella specie, l’avvocato aveva omesso per oltre cinque anni di intraprendere l’azione giudiziaria per la quale aveva ricevuto incarico, lasciando nel contempo credere al cliente di avere provveduto all’incombenza, consegnando allo stesso una copia dell’atto di citazione – peraltro recante annotazione a penna del numero di ruolo e del Giudice assegnatario – introduttivo della causa in realtà mai attivata e riferendo falsamente di udienze ed altre attività processuali in realtà mai avvenute).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 36/2023.

Omessa retribuzione al domiciliatario – Violazione degli artt. 9, 19 e 43 C.D.F. – Sussiste.

Sussiste responsabilità disciplinare dell’avvocato per violazione degli artt. 9, 19 e 43 C.D.F. quando questi, dominus della causa, abbia incaricato direttamente il Collega domiciliatario per la rappresentanza e assistenza avanti un Foro diverso da quello di appartenenza e abbia omesso di retribuirlo. A tale riguardo non rileva la qualifica di codifensore in presenza di procura ad litem sottoscritta anche dal domiciliatario: il rapporto che si instaura fra i due avvocati è un contratto di mandato e non un contratto a favore di terzi, con la conseguenza che l’onorario del domiciliatario deve essere versato dall’avvocato mandante e non dal cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 53/2023

Esercizio della professione durante il periodo di sospensione volontaria – Errore sull’emissione della delibera da parte del COA – Non rileva.

Viola l’art. 9 C.D.F. l’avvocato che, successivamente alla presentazione della domanda di sospensione volontaria, abbia esercitato la professione forense sottoscrivendo un atto processuale e partecipando ad un’udienza, seppure per il tramite di un sostituto. Né vale invocare la buona fede per errore sull’emissione della delibera di recepimento dell’istanza di sospensione ex art. 20 l. 247/2012 da parte del COA, poiché la delibera di sospensione volontaria ha natura di mera presa d’atto, non avendo il COA alcuna discrezionalità sulla richiesta. In ogni caso l’avvocato istante avrebbe dovuto, nel dubbio, attenersi ad una condotta cautelativa consistente nell’assumere informazioni dal COA anche nell’interesse della parte assistita.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.59/2023

Divieto di intrattenere rapporti economici e patrimoniali col cliente dopo il mandato –Possibili condizionamenti sul rapporto professionale – Violazione dell’art. 23, comma 3° C.D.F. – Sussiste

Sussiste la violazione dell’art. 23 comma 3° del C.D.F. laddove l’avvocato, dopo avere ricevuto l’incarico, si faccia sottoscrivere dalla cliente una fideiussione per un credito dal medesimo vantato verso altro soggetto economico di cui si ritiene far parte anche la cliente (società), specie se viene chiesta la sottoscrizione nelle more della partecipazione all’udienza di comparizione delle parti nell’ambito di un procedimento estraneo al credito vantato, suscitando un potenziale nocumento al rapporto professionale in essere, laddove la cliente possa temere una rinuncia al mandato in caso di rifiuto della sottoscrizione (Cfr. Remo Danovi, Il codice deontologico forense, Milano 2006, p. 519 e ss).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 48/2024

Pattuizione di compenso condizionato al risultato – Richiesta del compenso in difetto di risultato – Illiceità della condotta – Sussiste.

Omessa consegna al nuovo difensore degli atti di causa presenti nel portale telematico – Illecito disciplinare – Non sussiste.

     Costituisce violazione dei doveri di probità, lealtà e decoro, di cui all’art. 9 CDF, la condotta dell’avvocato che, a fronte di un contratto con il cliente che prevede il pagamento di un compenso subordinatamente al raggiungimento di un preciso risultato, chiede il compenso pattuito, anche se tale risultato non sia  stato palesemente raggiunto.

(Fattispecie relativa ad incolpato che nell’acccordo scritto con il cliente aveva stabilito “…nessun compenso se l’attività dell’avvocato non porterà ad una definizione stragiudiziale della controversia con l’assegnazione di beni mobili e immobili a favore del cliente” ; b) “il cliente riconosce all’avvocato un premio pari al doppio degli onorari previsti dal D.M. luglio 2012 n. 140, solo nel caso in cui tale attività abbia portato all’eccezionale risultato di definizione stragiudiziale della controversia con assegnazione di beni mobili e immobili a favore del cliente”. Tuttavia l’avvocato agiva giudizialmente per ottenere il pagamento del compenso anche se al cliente non era stato assegnato nulla).

     Non  costituisce violazione deontologica la mancata consegna degli atti della causa al collega che subentra nel mandato, se il collega subentrante può entrarne in possesso tramite il portale telematico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2024

Rapporti con i terzi – Obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Violazione degli artt. 9, 63 e 64 del CDF – Sussiste. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e diligenza di cui all’art. 9 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi degli artt. 63 comma 1 e 64 comma 1 CDF,  il comportamento dell’avvocato che incassa dalla propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, somme di danaro e non le devolve al proprio cliente, cui aveva arrecato un danno, accertato giudizialmente in via definitiva.

L’elevato grado della colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 49/ 2024

Mancata comparizione alle udienze – Mancato accertamento della propria sostituzione – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 12, 26 C.D.F. – Sussiste.

La mancata comparizione all’udienza integra gli estremi dell’illecito disciplinare se motivato esclusivamente dalla convinzione di essere stato sostituito da altro difensore di fiducia, senza tuttavia preoccuparsi di verificare tale circostanza e pertanto disinteressandosi della difesa della parte assistita. (Fattispecie relativa ad incolpato che non partecipi ad una pluralità di udienze -tre – nella convinzione di essere stato sostituito da altro difensore di fiducia, senza tuttavia preoccuparsi di verificare tale circostanza e pertanto disinteressandosi della difesa della parte assistita, con ciò confermando il disvalore del comportamento negligente del professionista.).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 9/2024

Avvocato nominato amministratore di sostegno – Operazioni bancarie non giustificate o non rendicontate – Violazione degli artt. 9,10 e 30 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare grave la condotta dell’avvocato che, nello svolgimento dell’incarico di amministratore di sostegno, esegue prelievi non giustificati di denaro contante dai conti correnti intestati alla beneficiaria ed esegue, altresì, il trasferimento di somme di denaro della beneficiaria tra più conti correnti senza poterne poi dare alcuna spiegazione e/o rendicontazione attinente allo svolgimento del suo incarico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  11/2024