Sussiste la violazione dell’art. 23, 3 ° comma CDF nella condotta dell’avvocato che, dopo avere ricevuto l’incarico, si faccia sottoscrivere dal cliente una fideiussione per un credito dal medesimo vantato verso altro soggetto economico di cui si ritiene far parte anche il cliente, specie se viene chiesta la sottoscrizione nelle more della partecipazione all’udienza di comparizione delle parti nell’ambito di un procedimento estraneo al credito vantato, suscitando un potenziale nocumento al rapporto professionale in essere, laddove il cliente possa temere una rinuncia al mandato in caso di rifiuto della sottoscrizione (Cfr. Remo Danovi, Il codice deontologico forense, Milano 2006, p. 519 e ss).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 48/2023