Sussiste la violazione dell’art. 23 comma 3° del C.D.F. laddove l’avvocato, dopo avere ricevuto l’incarico, si faccia sottoscrivere dalla cliente una fideiussione per un credito dal medesimo vantato verso altro soggetto economico di cui si ritiene far parte anche la cliente (società), specie se viene chiesta la sottoscrizione nelle more della partecipazione all’udienza di comparizione delle parti nell’ambito di un procedimento estraneo al credito vantato, suscitando un potenziale nocumento al rapporto professionale in essere, laddove la cliente possa temere una rinuncia al mandato in caso di rifiuto della sottoscrizione (Cfr. Remo Danovi, Il codice deontologico forense, Milano 2006, p. 519 e ss).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 48/2024