Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e diligenza di cui all’art. 9 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi degli artt. 63 comma 1 e 64 comma 1 CDF, il comportamento dell’avvocato che incassa dalla propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, somme di danaro e non le devolve al proprio cliente, cui aveva arrecato un danno, accertato giudizialmente in via definitiva.
L’elevato grado della colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 49/ 2024