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Rapporti con i terzi – Obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Violazione degli artt. 9, 63 e 64 del CDF – Sussiste. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e diligenza di cui all’art. 9 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi degli artt. 63 comma 1 e 64 comma 1 CDF,  il comportamento dell’avvocato che incassa dalla propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, somme di danaro e non le devolve al proprio cliente, cui aveva arrecato un danno, accertato giudizialmente in via definitiva.

L’elevato grado della colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 49/ 2024

Circonvenzione di incapace da parte dell’avvocato nominato amministratore di sostegno – Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 4 e 9 co. 2 C.D.F.) – Sussiste – Fattispecie. Dosimetria sanzionatoria – Gravità del fatto desunta da pluralità degli addebiti e dal comportamento dell’incolpato (artt. 21-22 C.D.F.)

Viola gli artt. 4 e 9 C.D.F. l’avvocato che, nominato amministratore di sostegno, convince l’amministrata, abusando del suo deficit cognitivo, a disporre per testamento a favore del proprio ex collega di studio.

    Nella valutazione della sanzione applicabile va tenuta in conto la gravità dell’illecito, connesso a fattispecie penale, l’intensità del dolo, l’entità del danno causato.

(Fattispecie in cui l’incolpato aveva convinto l’amministrato a testare a favore del proprio ex collega di studio, accompagnandolo da notaio compiacente che rogava l’atto pur a fronte della palese incapacità della testatrice, già ricoverata in un centro di cura per anziani, e dichiarando, contrariamento al vero, che all’atto fosse presente la segretaria)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 81/2024