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Compensi del difensore d’ufficio – Richiesta per attività non necessaria – Violazione degli artt. 9 e 29 CDF – Sussiste.

Viola il dovere di correttezza e lealtà previsto dall’art. 9 CDF, del quale l’art. 29, CDF costituisce particolare applicazione, la condotta dell’avvocato difensore d’ufficio, che richieda un compenso per attività professionale non necessaria (accesso al fascicolo d’indagine), resa prima di accertare l’avvenuta ricezione da parte del cliente dell’informativa sulla nomina d’ufficio e dell’invito a comunicare il nominativo dell’eventuale suo difensore di fiducia.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 22/2023

Espressioni sconvenienti ed offensive – Fattispecie. Procedimento – Prova – Registrazione di conversazione telefonica – Utilizzabilità – Sussiste. Procedimento – Prova – Registrazione di conversazione telefonica – Contestazione meramente formale  – Utilizzabilità – Sussiste.

L’uso di espressioni offensive e volte a gettare discredito sulla preparazione professionale della propria controparte costituisce violazione degli artt. 9 e 52 del codice deontologico.

(Fattispecie in cui sono state ritenute rilevanti le seguenti espressioni: “Il tuo avvocato non sa un cazzo. Di’ al tuo avvocato che deve studiare di più. Il tuo avvocato merda. Il tuo avvocato è tutto un programma. Al tuo avvocato io non scrivo niente perché il tuo avvocato non capisce niente”).

Sono utilizzabili le registrazioni di proprie conversazioni telefoniche effettuate dall’esponente all’interno del proprio autoveicolo in presenza di terzi.

La registrazione di una conversazione telefonica può essere valutata a fini di prova senza che osti una contestazione che si presenti di natura meramente formale, ovvero priva dell’indicazione di alcun elemento utile a suggerire la non rispondenza della registrazione a quanto effettivamente avvenuto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 16/2023

Contatti con la controparte da parte dell’avvocato per conto di parte processuale già assistita da altro collega – Violazione del dovere di lealtà e correttezza – Sussiste. Incompatibilità con l’attività di lavoro subordinato da parte dell’avvocato – Applicabilità delle norme deontologiche all’avvocato sospeso – Sussiste.

Commette la violazione dei doveri di lealtà, correttezza l’avvocato che, seppur sospeso, contatti, per conto di imputati già assistiti da difensore d’ufficio e senza avvisare quest’ultimo, il difensore della persona offesa, formulando una proposta transattiva, contravvenendo così oltre che al generale precetto di cui all’art. 9 del CDF, anche alle specifiche previsioni di cui agli artt. 19 (doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e istituzioni forensi) e 46 commi 1 e 2 (doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza).

Non è compatibile con l’iscrizione all’albo professionale l’attività, seppur solo stragiudiziale, svolta dall’avvocato in fase di sospensione volontaria che abbia assunto la qualifica di lavoratore subordinato (nella specie legal “assistant” di un Ente pubblico).

L’art. 18 l.p. non contiene alcuna deroga all’applicazione delle norme del Codice Deontologico all’avvocato sospesosi volontariamente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 17/2023

Inadempimento del mandato professionale – False comunicazioni al cliente – Violazione degli artt. 9,12 e 26 CDF – Sussistono.

L’avvocato che non dà corso all’incarico di depositare un ricorso per divorzio, tanto più su specifica e motivata richiesta di celerità da parte del cliente,  e poi fornisce al cliente false informazioni circa l’avvenuto deposito dell’atto (in realtà mai depositato) viola gli artt. 9,12 e 26 CDF, poiché pone in essere condotte in spregio ai doveri di correttezza, fedeltà e diligenza.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 29/2023

Omessa restituzione dei documenti al cliente – Violazione dell’art. 33 CDF – Sussiste. Omessa restituzione dei documenti al cliente – Violazione dell’art. 19 CDF  – Sussiste.

Viola l’art. 33 CDF l’avvocato che, richiestone dal collega subentrante nella difesa, non restituisce i documenti del cliente.

Viola l’art. 9 e 19 CDF l’avvocato che, richiesto dal Consiglio dell’Ordine di collaborare per la restituzione di documenti all’ex cliente, rimane inerte.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 21/2023

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 26 C.D.F. Rinuncia al mandato in prossimità udienza – Mancata comparizione all’udienza – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 11 e 27 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una violazione deontologica, vieppiù aggravata quando l’avvocato comunica al cliente atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione di risarcimento danni e che, pur non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente dei falsi numeri di R.G. per dimostrare di avere adempiuto al mandato).

La rinuncia al mandato comunicata in prossimità dell’udienza obbliga comunque a presenziare alla stessa. La mancata comparizione all’udienza integra gli estremi dell’illecito disciplinare se motivata esclusivamente dall’aver rinunciato al mandato in prossimità dell’udienza (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva fatto pervenire la propria rinuncia al mandato il giorno prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e il giorno dopo non si era presentato in udienza sul presupposto che la comunicazione di rinuncia fosse arrivata al cliente e senza assicurarsi che il cliente si fosse munito di nuovo difensore).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2023

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Illiceità della condotta – Sussiste. Mancata comunicazione al cliente dello stato della causa – – Illiceità della condotta – Sussiste.

Integra inadempimento al mandato deontologicamente rilevante e violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato un incarico difensivo, abbia omesso, in tutto o in parte, di dare esecuzione al mandato professionale (cfr. C.N.F. 11/11/2022 n. 210) (Fattispecie relativa ad incolpato che dopo aver depositato il ricorso per separazione, aveva omesso di depositare le memorie ex 183 cpc e la conclusionale).

Integra inadempimento deontologicamente rilevante l’avvocato che omette di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa (cfr. C.N.F. 7/7/2021 n. 139).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 37/2023

Consegna della documentazione al collega subentrante con invito a sollecitare il saldo della parcella –  Violazione degli artt. 9 e 33, I comma CDF – Non sussiste. Ritardato invio della documentazione al collega subentrante – Violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Ritardo nell’espletamento del mandato – Violazione degli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. III – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Mancato invio della documentazione al collega subentrante privo di mandato – Copie digitali  di documenti in possesso del cliente – Violazione degli artt. 9 e 33 comma I CDF – Non sussiste.

Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF rammentare al collega subentrante, che chieda la consegna della documentazione, il mancato saldo da parte del cliente, laddove non si subordini al pagamento la suddetta consegna.

        Non costituisce ritardata consegna della documentazione una richiesta evasa quaranta giorni       dopo qualora il collega subentrante non abbia esibito il mandato del cliente, vi sia la necessità di consegnare personalmente all’assistito un assegno e il periodo in questione coincida parzialmente con le vacanze natalizie.

         Non costituisce inerzia sanzionabile dagli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. II CDFI, l’attività di controllo di procedimenti paralleli e connessi, qualora sia necessaria, prudenziale e prodromica all’instaurazione del contenzioso richiesto (Fattispecie in cui l’inerzia si era protratta per un semestre).

        Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF l’omesso invio al collega subentrante di documentazione attinente al giudizio, qualora questi non esibisca il mandato conferito dal cliente, via sia quindi da tutelare la privacy del cliente e oltre a ciò la documentazione richiesta sia la mera copia digitale di documenti già in possesso del cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 34/2023

Incompatibilità – Avvocato amministratore di società di capitali con poteri gestori di ordinaria e straordinaria amministrazione- Violazione artt. 6 e 9 CDF – Sussiste.  Conflitto di interessi – Avvocato che rappresenta società acquirente di beni immobili da società in crisi e subito dopo presenta domanda di concordato per conto della società venditrice – Inefficacia dell’autorizzazione della parte – Violazione artt. 2, 9 e 24 CDF -Sussiste.

Integra la violazione degli artt.6 e 9 del CDF l’attività dell’avvocato che rivesta la carica di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di società di capitali che gestisce beni immobili non riconducibili a lui o ai suoi stretti familiari, in quanto attività incompatibile con l’esercizio della professione ai sensi dell’art.18 L.247/2012.

E’ deontologicamente scorretto, perché in conflitto di interessi ai sensi dell’art.24 CDF e contrario ai doveri di dignità, probità, decoro e indipendenza richiesti anche nella vita privata dagli artt. 2 e 9 CDF, il comportamento dell’avvocato che prima, quale legale rappresentante di società non familiare acquisti rilevanti beni immobili da altra società, e poi, dopo soli tre giorni, presenti per conto della società venditrice, di fatto svuotata del proprio patrimonio immobiliare, domanda di concordato preventivo. La norma deontologica  vieta all’avvocato qualunque tipologia di condotta che possa generare un conflitto di interessi anche solo “potenziale”, in quanto risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza, talché neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita – pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi – può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.35/2023

Omesse informazioni al cliente durante il mandato – Omessa restituzione dei documenti alla parte assistita – Violazione dei precetti di probità, dignità e decoro –– Sussistenza. Mancata comunicazione e informazione dell’attività svolta al collega sostituito in udienza – Mancata comunicazione al difensore d’ufficio del subentro come difensore di fiducia – Violazione del dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi – Sussistenza. Mancato sollecito al pagamento delle competenze del difensore d’ufficio – Violazione del dovere di colleganza – Sussistenza. Creazione di documento falso – Danno all’immagine della professione forense – Violazione del dovere di probità, dignità e decoro – Sussistenza. Sanzione – Dosimetria – Circostanze aggravanti – Criteri di valutazione.

Viola il dovere di informazione al proprio assistito ai sensi dell’art. 27, 6° comma CDF, oltre che i precetti di dignità e decoro, l’avvocato che sistematicamente omette di dare informazioni ai propri clienti sullo stato dei contenziosi in corso, lasciando peraltro scadere i termini per l’eventuale impugnazione nonché l’avvocato che si rende irreperibile e omette di restituire la documentazione al proprio cliente.

Viola il dovere di lealtà e correttezza l’avvocato che omette di informare il collega sostituito sull’esito dell’udienza, nonché l’art. 45 CDF laddove ometta di comunicare l’avvenuto, nelle more, suo subentro come difensore di fiducia, lasciando il difensore d’ufficio del tutto ignaro.

Integra la violazione dell’art. 46, 4° comma CDF la condotta dell’avvocato che, subentrato fiduciariamente al difensore d’ufficio, ometta di sollecitare la parte assistita al pagamento delle competenze del precedente legale per l’attività svolta, costringendolo ad attivarsi in giudizio per il saldo delle proprie competenze.

Integra la violazione del dovere di probità, dignità e decoro l’avvocato che crei e si avvalga di un documento falso – nel caso di specie un atto di transazione – ingenerando nel proprio assistito falsi convincimenti, ledendo così inesorabilmente l’immagine della classe forense.

Nei confronti dell’avvocato che ha informato l’esercizio della professione a criteri totalmente opposti a quelli imposti dai principi generali del vivere civile e dalle norme deontologiche, come dimostrato dai numerosi precedenti disciplinari subiti negli anni, la sanzione applicabile può essere quella massima, in considerazione della pluralità ed eterogeneità degli episodi, della rilevante intensità del dolo, dei gravi e plurimi pregiudizi causati a diversi clienti, dell’irreparabile compromissione dell’immagine professionale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 47/2023